Imposte e altri pesi

Art. 964 del Codice Civile


Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.

Struttura gerarchica per l'articolo 964 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO IV - Dell’enfiteusi
  4. Art. 964
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