Scorte vive e morte

Art. 998 del Codice Civile


Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Struttura gerarchica per l'articolo 998 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO V - Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
  4. Capo I - Dell’usufrutto
  5. Sezione II - Dei diritti nascenti dall’usufrutto
  6. Art. 998
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