1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile. (1)
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l' appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell' art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso. (1) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 201
6.
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