Chi amministra una srl risponde dei debiti con il patrimonio personale? Le quattro porte da cui entrano i creditori e gli strumenti per chiuderle in tempo

QUALE ATTO NOTARILE DEVI FARE?
Che tipo di atto notarile devi fare?
Preventivo notaio, trova il notaio online e contattalo direttamente
Nessun costo, nessun intermediario. Risponde direttamente il notaio. I tuoi dati sono protetti e usati solo per inoltrare la richiesta al notaio.

Qui Rispondono Solo i Notai
GRATIS E SENZA IMPEGNO

QUI RISPONDONO SOLO I NOTAI ! GRATIS E SENZA IMPEGNO

Amministratore di srl: la responsabilità limitata vale per la società, non sempre per chi la guida

Chi apre una srl lo fa quasi sempre per una ragione: se le cose vanno male, i debiti restano alla società e la casa non si tocca. Per i soci è così, salvo eccezioni. Per chi amministra è vero solo finché non firma qualcosa in proprio, non lascia andare la società oltre un certo punto, non mette mano a soldi che non può toccare.

Il Codice Civile è chiaro sul principio: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La maggior parte dei casi in cui un amministratore perde beni personali non nasce dal debito in sé, ma da quattro porte che lui stesso ha lasciato aperte. Conoscerle in anticipo vale più di qualunque strumento di protezione costruito dopo.

SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

Prima porta: la fideiussione firmata in banca

È la più frequente e la meno percepita. Quando la banca concede un fido o un finanziamento alla srl, chiede quasi sempre una garanzia personale all’amministratore o ai soci. Con quella firma non si risponde più “come amministratore”: si diventa debitori in proprio, in solido con la società, e il creditore può rivolgersi direttamente ai beni personali senza prima escutere la società, se così prevede il contratto.

Due dettagli pesano. Il primo: la fideiussione omnibus copre tutti i debiti presenti e futuri verso quella banca, fino all’importo massimo che la legge impone di indicare; quell’importo va letto, perché è il vero perimetro del rischio. Il secondo: la garanzia non si estingue da sola quando si lascia la carica o si cedono le quote. Chi esce dalla società senza farsi liberare per iscritto dalla banca resta garante dei debiti sorti finché la fideiussione era in vita, come spiegato anche nella pagina sulla cessione di quote societarie.

Responsabilità personale amministratore srl

Seconda porta: continuare a gestire dopo che la società andava fermata

Quando si verifica una causa di scioglimento, per esempio la perdita che porta il capitale sotto il minimo, gli amministratori conservano il potere di gestire solo per preservare il valore del patrimonio. Chi invece prosegue l’attività come se nulla fosse, accumulando nuovi debiti, risponde personalmente dei danni verso la società, i soci e i creditori.

La legge aiuta i creditori anche nel calcolo del danno: in mancanza di prova diversa, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto fermarsi e quello al momento in cui si ferma davvero, o in cui si apre la liquidazione giudiziale. Più a lungo si aspetta, più il conto personale cresce. Le fasi corrette sono descritte nella pagina sulla chiusura della srl.

Terza porta: il Fisco e il penale

Per le sanzioni tributarie la regola, per le società di capitali, è che risponde solo la società. Ma esistono tre varchi. Il primo è penale: l’omesso versamento dell’IVA e delle ritenute oltre le soglie di legge, le dichiarazioni infedeli o omesse e le condotte fraudolente sono reati della persona fisica che amministra, non della società, con conseguenze anche patrimoniali. Il secondo riguarda chi, nella fase di liquidazione o prima, paga i soci o altri creditori lasciando indietro le imposte: la legge consente al Fisco di rivalersi su amministratori e liquidatori nei limiti delle somme distribuite. Il terzo è l’azione di responsabilità che l’Agenzia può esercitare come qualunque creditore, quando la gestione ha svuotato il patrimonio.

Quarta porta: i prelievi senza nome

Nelle piccole srl il confine tra cassa sociale e tasche personali si assottiglia: prelievi non documentati, spese private pagate dalla società, compensi mai deliberati. Finché la società va bene nessuno guarda. Quando entra un curatore, un liquidatore o un creditore, quelle somme diventano la prima voce dell’azione di responsabilità, e vanno restituite con il patrimonio personale. È il caso in cui la srl non protegge perché non è stata trattata come una società.

Gli strumenti di protezione e i loro limiti

Chi amministra una società e possiede una casa chiede spesso se esista un modo per metterla al riparo. Esistono strumenti, tutti notarili, ma nessuno funziona se arriva tardi o se il debito è già nato.

Strumento Da cosa protegge, di norma Da cosa non protegge
Separazione dei beni tra coniugi Tiene i beni del coniuge non imprenditore fuori dai debiti dell’altro Dai debiti di chi ha firmato: i suoi beni restano aggredibili
Fondo patrimoniale Dai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, se il creditore lo sapeva Dai debiti anteriori; da quelli che il creditore poteva ritenere legati alla famiglia; è attaccabile se costituito quando i debiti c’erano già
Intestare la casa al coniuge o ai figli Dai debiti futuri, se l’atto precede di molto la loro nascita Dai debiti già esistenti: il creditore può pignorare l’immobile donato entro un anno dalla trascrizione anche senza causa, e agire in revocatoria entro cinque

Il filo che lega queste righe è il tempo. Un atto gratuito o un vincolo di destinazione compiuto quando il debito già esiste, o quando l’amministratore sa che sta per nascere, non resiste: la legge consente al creditore di pignorare il bene nell’anno successivo senza nemmeno passare da un giudizio, e di chiedere la revoca dell’atto nei cinque anni. Gli stessi strumenti, costituiti in tempi non sospetti e con una ragione familiare vera, hanno invece una tenuta molto diversa. Il funzionamento e i limiti sono spiegati nella pagina sul fondo patrimoniale.

Un caso tipico

Amministratore unico e socio al 60 per cento di una srl artigiana con due dipendenti. Nel tempo ha firmato una fideiussione omnibus per il fido di cassa, con importo massimo di 80.000 euro, e un’altra per il leasing del furgone. Il bilancio chiude in perdita per il secondo anno, il capitale è sotto il minimo da sei mesi e lui continua a lavorare sperando in una commessa.

Quando la commessa non arriva, la situazione personale è questa. Verso la banca risponde fino a 80.000 euro per la fideiussione, a prescindere da come ha gestito. Verso gli altri creditori risponde dei debiti accumulati nei sei mesi in cui avrebbe dovuto fermarsi, perché il patrimonio netto è sceso ancora. Per i prelievi non documentati dell’ultimo anno, 14.000 euro, il liquidatore chiede la restituzione. La casa, intestata a lui e alla moglie in comunione, non è protetta da nulla: un fondo patrimoniale costituito adesso sarebbe aggredibile per tutti questi debiti. Le strade restano la trattativa con la banca, gli strumenti di composizione della crisi e, per il futuro, una struttura diversa. Nessuna di queste è una scelta che qualcuno possa fare al posto suo.

Prima di firmare, non dopo

  • Leggere ogni fideiussione fino all’importo massimo, e chiedere la liberazione scritta quando si lascia la carica o si cedono le quote.
  • Guardare il patrimonio netto a ogni bilancio e, se scende sotto il minimo, trattare la convocazione dei soci come un adempimento urgente e non come una formalità.
  • Tenere separati i conti: compensi deliberati, rimborsi documentati, nessun prelievo senza causale.
  • Valutare la struttura patrimoniale della famiglia quando la società va bene, con regime dei beni e intestazioni decise per tempo, perché è l’unico momento in cui gli strumenti reggono. Le regole sul capitale e sulla gestione sono riepilogate nella pagina sulla srl dal notaio.

La protezione si costruisce quando non serve ancora

La srl mantiene le sue promesse verso chi la tratta come un soggetto separato: niente garanzie personali non misurate, niente gestione oltre il punto in cui la legge chiede di fermarsi, niente confusione tra cassa e tasche. Gli strumenti patrimoniali costruiti dal notaio aggiungono una protezione reale, ma solo se arrivano prima dei debiti e con una giustificazione che regga a un controllo. Su questi temi la giurisprudenza si muove di continuo: è buona norma esaminare la propria posizione con un avvocato, per la parte di responsabilità, e con il notaio, per la parte patrimoniale, prima che un creditore lo faccia al posto nostro.

Chi vuole conoscere in anticipo i costi degli atti, dalla cessione delle quote alle convenzioni patrimoniali, può richiedere gratuitamente un preventivo notarile e ricevere le informazioni direttamente da uno studio notarile, senza registrazione e senza impegno.

Riferimenti: artt. 1936, 1938, 2462, 2476, 2484, 2486, 2901 e 2929-bis del Codice Civile ; artt. 167 e 170 del Codice Civile (fondo patrimoniale); art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 7 D.L. 30 settembre 2003, n. 269; artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Le informazioni di questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la valutazione del notaio e dell’avvocato, ai quali è opportuno rivolgersi per il caso concreto e per le norme aggiornate.