Donazione di usufrutto dal Notaio

L’usufrutto in breve

donare l'usufrutto dal notaioPartiamo col precisare che l’usufrutto consiste nel diritto di godere di un bene, traendone ogni utilità, ma senza modificarne la destinazione economica. L’usufruttuario può quindi utilizzare il bene (mobile o immobile che sia) e godere dei frutti da esso derivanti (per esempio dando in affitto l’immobile), ma non può disporne vendendolo o trasformandolo in altro. L’usufrutto ha poi una durata limitata nel tempo, che va predeterminata e non può in nessun caso superare la vita dell’usufruttuario.

Si può donare l’usufrutto di un bene o diritto?

L’usufrutto, così come altri diritti reali sui beni, può essere oggetto di donazione. In particolare, l'usufruttuario ha il potere di cedere a titolo gratuito od oneroso (cioè prevedendo il pagamento di un corrispettivo) il suo diritto, se il titolo che glielo ha attribuito non lo vieta. Va però chiarito che tale diritto verrà trasferito sempre con le sue caratteristiche originarie, compresa la durata, che, come si è detto, deve essere sempre predeterminata e non può mai eccedere la vita dell’originario usufruttuario.

Un esempio aiuterà a capire: il proprietario di un appartamento cede dapprima la nuda proprietà dello stesso riservandosi l’usufrutto vita natural durante. Qualche tempo dopo, decide di donare alla figlia, che si prende cura di lui, l’usufrutto. La durata di questo diritto resta commisurata alla vita del proprietario, e non tiene in considerazione la figlia.

La conseguenza di questo passaggio è che, nel momento in cui muore l’usufruttuario, l’usufrutto si estingue.

Donare l’usufrutto dal Notaio

Per donare il diritto di usufrutto è necessario rivolgersi ad un Notaio, che redigerà l’atto pubblico di trasferimento del diritto reale davanti a due testimoni. Non è pertanto sufficiente la scrittura privata.

Nel caso in cui si tratti di beni immobili, il notaio, sempre alla presenza di due testimoni, provvede alla redazione di un atto pubblico con cui attesta il trasferimento gratuito del diritto reale di usufrutto, e provvede alla successiva trascrizione nei registri immobiliari.

In ogni caso, affinché la donazione dell’usufrutto sia valida, occorre notificare la cessione al nudo proprietario, altrimenti il donante sarà responsabile degli eventi sfavorevoli che potrebbero verificarsi a seguito della cessione.

È possibile donare l’usufrutto sulla prima casa?

Anche l’usufrutto costituito sull’abitazione principale, cioè quella che costituisce residenza e dimora abituale, può essere oggetto di donazione.

Una recente sentenza tributaria ha infatti stabilito che la cessione dell’usufrutto sulla prima casa non fa perdere neppure le agevolazioni fiscali, dal momento che non si verifica un trasferimento del diritto di proprietà, ma solo una sua momentanea compressione dello stesso.

Costo donazione di usufrutto

Le spese sono legate ai servizi notarili messi a disposizione per la redazione dell’atto pubblico di donazione (si allude soprattutto all’onorario del Notaio), dunque alla registrazione dell’atto e alla trascrizione nei registri immobiliari, se si tratta di bene immobile.

Non si può escludere a priori che i costi debbano tenere in considerazione anche il valore dell’usufrutto e l’eventuale rivalutazione del bene a seguito di opere e migliorie apportate dall’usufruttuario.

Vantaggi della donazione di usufrutto

I vantaggi che presenta la donazione di usufrutto sono prevalentemente di tipo fiscale. Infatti essa implica costi ridotti rispetto alla donazione dell’intera proprietà. In particolare, le imposte indirette dovute all’Agenzia delle Entrate per la donazione dell’usufrutto (imposta di donazione, ipotecaria e catastale) sono tanto minori quanto più alta è l’età dell’usufruttuario, poiché è da quest’ultima che dipende il valore dell’usufrutto.

Oltre a ciò, se l’usufruttuario utilizza l’immobile come prima casa, è esentato dal pagamento dell’IMU sulla prima casa.

Rischi della donazione di usufrutto

La donazione del diritto di usufrutto, come qualsiasi donazione, non è esente da rischi legati alla contestazione o irregolarità del titolo che la legittima. Ecco perché, anche se si è perfezionata nel rispetto di tutti i criteri previsti dalla legge, la donazione può essere contestata tramite: azione revocatoria e impugnazione.

In caso di azione revocatoria, ad impugnare la donazione è il donante stesso, il quale agisce per ottenerne la revoca perché sono sopravvenuti dei figli, oppure per indegnità del donatario. Al di fuori della revocatoria, invece, la donazione può essere impugnata:

– dai creditori del donante;

– dagli eredi legittimari del donante;

– da chiunque, nel caso in cui la donazione sia nulla.

Cosa succede se la donazione non è in regola

Se la donazione è stata conclusa senza rispettare i requisiti formali richiesti dalla legge ai fini della sua validità, chiunque sia interessato a far valere la nullità potrà agire in giudizio senza alcun limite di tempo.

Ciò accade, ad esempio, quando la donazione sia stata redatta tramite scrittura privata (e quindi in assenza di un notaio), o senza la presenza dei due testimoni.

L’impugnazione dei creditori del donante

Per quanto riguarda i creditori del donante, costoro possono pignorare l’immobile il cui usufrutto sia stato donato nell’eventualità in cui provvedano a trascrivere il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione della donazione. Così facendo, dunque, i creditori possono pignorare la casa di cui usufruisce il donatario, nonostante l’avvenuta donazione.

Nel caso in cui sia trascorso oltre un anno dalla trascrizione della donazione, i creditori possono agire in giudizio eseguendo l’azione revocatoria, al fine di ottenere una sentenza che dichiari l’inefficacia della donazione.

L’impugnazione degli eredi

Al momento della morte del donante, i suoi eredi possono opporsi all’avvenuta donazione espletando la cosiddetta azione di riduzione, volta a rilevare una significativa lesione della legittima. Ciò è possibile quando la donazione abbia leso le quote minime di eredità che la legge riserva di diritto ai cosiddetti “legittimari” (coniuge, figli, o in assenza i genitori). In tal caso, gli eredi devono attivarsi entro 10 anni dalla morte del de cuius.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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