Separazione dei beni tra coniugi minorenni

Che cos'è la separazione dei beni

separazione dei beni tra coniugi minorenniLa convenzione di separazione dei beni (art.215 c.c.) rappresenta il regime patrimoniale che i coniugi possono scegliere e nel quale ognuno conserva la esclusiva proprietà e il godimento pieno di ciò che acquista, non dovendo condividerlo con il proprio coniuge.

In sostanza i coniugi si trovano nella medesima situazione in cui si sarebbero trovati in assenza di matrimonio. Esso è un regime che va scelto, in quanto il regime legale previsto è la comunione dei beni: ciò vuol dire che se i coniugi non convengono alcunché il regime sarà automaticamente quello della comunione. In questo caso, cadrebbero in comunione tra i coniugi tutti gli acquisti fatti dopo il matrimonio, ad eccezione di alcuni che rientrano nei c.d. beni personali ( ad esempio, i beni ricevuti in eredità prima).

Qualora vogliano convenirlo dei coniugi minorenni, occorre fare alcune considerazioni, non prima di aver fatto cenno al matrimonio tra due minorenni.

Coniugi minorenni: qual è il regime patrimoniale?

Per sposarsi occorre la maggiore età, come stabilito dalla legge, pertanto sembra già strano parlare di matrimonio tra minorenni in quanto si tratta di una eccezione. In presenza di alcune circostanze previste dalla legge, anche i minori possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ma non possono farlo liberamente come i maggiorenni. È infatti necessario rispettare quanto stabilito dalla legge in modo da condurre il giudice competente ad autorizzare il matrimonio.

Cosa serve per sposarsi se si ha meno di 16 anni

In primo luogo, occorre avere compiuto sedici anni e occorre che vi siano dei motivi ben precisi ( ad esempio legati alla situazione economica e familiare del minore); in secondo luogo, occorre chiedere un’autorizzazione al tribunale, il quale accerterà la capacità di intendere e di volere del minore, ovvero di comprendere le conseguenze di questo passo.

In questo procedimento, il tribunale sentirà il parere dei genitori e deciderà eventualmente se nominare anche un curatore speciale, che in luogo dei genitori lo assista nel compimento di atti di tipo patrimoniale quale appunto la scelta del regime patrimoniale.

Esempio in cui può esserci un valido motivo per contrarre matrimonio tra minori

Non è semplice comprendere quali siano i validi motivi che possano giustificare l’autorizzazione del giudice in favore di un soggetto minore a contrarre matrimonio. Il Tribunale competente dovrà accertare la maturità psico-fisica e la fondatezza delle motivazioni che vengono rilevate. Successivamente, dopo aver sentito il pubblico ministero, i genitori o il curatore può consentire al minore di convolare a nozze.

Tuttavia, per comprendere al meglio, è opportuno proporre dei casi in cui viene autorizzato il matrimonio di minori: ad esempio, se i minori hanno già un figlio e convivono; oppure quando il minore ha perso i legami con la famiglia di origine e, dunque, viene considerato opportuno consentirgli di costituirne una nuova.

Come vengono chiamati i minori che contraggono matrimonio

Nel linguaggio giuridico coloro che sono autorizzati a contrarre matrimonio e che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età, sono chiamati emancipati. L’emancipazione è espressamente prevista dal legislatore e comporta che il minore non sia più assoggettato alla responsabilità genitoriale. Siccome l’età minima per contrarre matrimonio è sedici anni, l’emancipazione può riguardare solo coloro che abbiano compiuto 16 anni, ma non abbiano ancora 18 anni.

La scelta del regime patrimoniale

Come in ogni matrimonio, anche nel matrimonio autorizzato per soggetti minorenni è necessario valutare il regime patrimoniale. Anche in questo caso, se non si sceglie nulla, vale il regime legale della comunione dei beni, mentre si può scegliere quello della separazione. La scelta del regime coinvolge interessi di tipo economico, ma anche interessi molto personali che riguardano la sfera intima delle parti.

La scelta del regime di comunione legale coinvolge anche il rapporto tra i coniugi e l’impronta che intendono dare al matrimonio, pertanto è un atto sicuramente “personale”. Pertanto occorre comprendere se, in caso di matrimonio tra minorenni, questi possono liberamente scegliere il regime patrimoniale o necessitano di una forma di assistenza o rappresentanza. 

Chi deve firmare dal Notaio la separazione dei beni se sono minori?

Trattandosi di minori è lecito chiedersi se dal Notaio debbano recarsi anche i suoi genitori, ovvero coloro che rappresentano il minore per tutti gli atti, per sottoscrivere l’atto notarile di separazione dei beni. Il minore non ha la capacità di agire, non può compiere da solo atti di straordinaria e ordinaria amministrazione.

Ad esempio, il minore non può recarsi dal Notaio e acquistare un bene, occorre che sia presenti e firmi il suo rappresentante legale, ovvero il genitore, entrambi i genitori oppure in mancanza il suo tutore legale. Deve, inoltre, essere autorizzato a compiere tale atto dal giudice competente.

Ma vale lo stesso per la convenzione di separazione dei beni? Non proprio. Perché se per una vendita il minore deve essere rappresentato legalmente dal genitore, per la convenzione matrimoniale il minore, come da norma di legge, devono essere solo “assistiti” dai genitori oppure dal tutore o curatore eventualmente nominato.

Quindi può affermarsi che il minore emancipato può presentarsi personalmente dinanzi al notaio, assistito dai genitori, dal curatore o dal tutore. Non si parla di rappresentanza perché nei negozi di diritto familiare a contenuto patrimoniale, non è consentita la stipula di atti senza la diretta partecipazione dei soggetti che debbano risentirne degli effetti.

Cosa accade se non c’è il consenso del minore o del genitore?

Nel caso in cui non ci sia il consenso del minore per la scelta del regime di separazione dei beni dal notaio, secondo gli autori esperti del settore si parlerà di nullità della convenzione, mentre nel caso in cui manchi il consenso del genitore, del curatore o del tutore che assiste il minore, non si può parlare di nullità, ma è data solo la facoltà alle parti di farne valere l’annullabilità.

Il ruolo dei genitori nel matrimonio tra minori

Si tratta di un ruolo ben diverso rispetto a quello che ricopre un rappresentante legale quale il genitore in un atto notarile di straordinaria amministrazione, nel quale sostituisce del tutto la volontà del figlio. Ad esempio, se un soggetto vuole donare una casa al minore, è il genitore che valuta se tale casa possa essere idonea per il minore e decide se accettare o meno.

Nel caso del matrimonio tra minori, a cui segue la convenzione di separazione dei beni, il minore è stato già autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio: è stata dunque già valutata la sua capacità di discernimento e diviene “emancipato”, ovvero acquisisce una straordinaria capacità di curare i propri affari.

Pertanto, una volta autorizzato il matrimonio, se i coniugi minorenni decidono di convenire la separazione, sono liberi di farlo e devono essere solo assistiti all’atto dai genitori. Si tratta, in sostanza, di una sorta di volontà manifestata congiuntamente tra genitori e minori.

Devono essere presenti entrambi i genitori all’atto di separazione dei beni tra minori?

Sì, regolarmente è necessaria la presenza e la firma di entrambi i genitori di entrambi i coniugi minorenni, fatta salva l’ipotesi in cui uno dei due genitori sia impossibilitato. In questo caso, può essere presente anche solo uno dei due. Ciò deriva dal fatto che lo stesso le persone autorizzate dal giudice a contrarre matrimonio non abbiano ancora la capacità di agire che si acquisisce con il compimento del diciottesimo anno di età.

Serve un’autorizzazione del tribunale per la separazione dei beni tra minori?

No, non occorre una autorizzazione apposita per la convenzione di  separazione. È sufficiente che i minori siano stati autorizzati a contrarre matrimonio e da ciò deriva automaticamente la capacità di convenire la separazione dei beni. Non occorre però pensare che una volta ottenuta l’autorizzazione al matrimonio anche tutti gli atti possono essere compiuti senza autorizzazione da parte del giudice competente. Infatti per gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita) se il minore emancipato decida di trasferire una casa, servirà sia il consenso del curatore dell’emancipato, sia l’autorizzazione del giudice.

Si può scegliere la separazione dei beni prima del matrimonio?

Sì, è possibile convenire anche la separazione dei beni prima del matrimonio, sempre che il minore sia stato già autorizzato come sopra detto a contrarre matrimonio.

Quanto costa un atto di separazione dei beni tra coniugi minorenni?

Sia se i coniugi siano maggiorenni o minorenni, nel caso in cui si voglia scegliere la separazione dei beni davanti al notaio, occorrerà affrontare delle spese. La convenzione di separazione di beni sconta sia l’onorario del Notaio più IVA, unitamente all’imposta di registro in misura fissa e all’imposta di bollo.

Perché è importante la consulenza notarile?

Rivolgersi ad un notaio per una consulenza appare la soluzione più prudente soprattutto in particolari casi come questi, in cui la legge fa delle eccezioni importanti alla disciplina generale. Un minore che decide di contrarre matrimonio è un caso del tutto eccezionale per il quale la legge ha deciso di occuparsene allo scopo di tutelare al tempo stesso, sia la sua posizione, sia la sua libertà. Non tutti i minori di età hanno la stessa capacità di discernimento e la scelta di convolare a nozze e di adottare un regime patrimoniale piuttosto che un altro richiede un’attenta riflessione. Il notaio potrà esporre tutti i vantaggi di ciascun regime patrimoniale al fine di tutelare i coniugi minori.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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