Comunione dei beni sulla casa comprata prima delle nozze
- Matrimonio e regime patrimoniale
- Comunione legale dei beni acquistati prima del matrimonio: è possibile?
- Casa e matrimonio, quattro domande di chi ha comprato prima delle nozze
- Modifica del regime patrimoniale, cosa chiedere al notaio
Matrimonio e regime patrimoniale
Nel momento in cui si decide di convolare a nozze, è molto importante affrontare un’importante decisione che attiene al regime patrimoniale della famiglia. I coniugi possono, infatti, scegliere come regolamentare i rapporti patrimoniali a partire dalla data delle nozze: il legislatore offre la possibilità di adottare il regime di separazione dei beni, ma in assenza di scelta il regime automatico legale della famiglia è la comunione legale dei beni (art. 159 c.c.).
Ma quali sono gli acquisti che possono essere ricompresi nella comunione legale? È possibile per quelli antecedenti al matrimonio? Qual è la normativa di riferimento?
Semplificando, la casa comprata prima del matrimonio resta di chi l’ha comprata, anche se poi ci si sposa in comunione legale; per renderla comune serve una convenzione matrimoniale fatta dal notaio, che trasforma la comunione legale in comunione convenzionale. È uno dei casi più frequenti per chi ha comprato casa da fidanzato e poi si sposa.
Comunione legale dei beni
L'amministrazione ordinaria dei beni della comunione spetta a ciascuno dei coniugi disgiuntamente dall'altro; mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi.
Le norme previste dal legislatore in tema di amministrazione non sono derogabili (art. 210 c.c.) ed è importante sapere che non è possibile che i coniugi decidano di escludere alcuni beni che acquistano dalla comunione legale e altri no, salvo quanto previsto dalla legge. Nel caso in cui non vogliano più che i beni cadano in comunione legale, potranno recarsi dal notaio e stipulare per atto pubblico il passaggio alla separazione dei beni (art. 162 c.c.).
In questo caso vale la pena parlarne con il notaio, perché non sempre è facile comprendere la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione.
Separazione dei beni
A differenza di quanto accade con la comunione legale, con la scelta della separazione dei beni, i coniugi mantengono la titolarità non solo dei beni acquisiti prima del matrimonio, ma anche di quelli che acquistano durante il matrimonio.
Scegliere la separazione dei beni significa che qualsiasi bene gli sposi abbiano acquistato prima del matrimonio e qualsiasi cosa comprino singolarmente dopo il matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del singolo coniuge, che ne può dunque disporre a proprio piacimento e senza il necessario consenso anche dell’altro coniuge, anche in caso di amministrazione straordinaria dei beni.

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Comunione legale dei beni acquistati prima del matrimonio: è possibile?
Una delle domande che si pongono più spesso è se sia possibile assoggettare alla comunione legale anche i beni acquistati antecedenti al matrimonio.
Si tratterebbe di un’eccezione alla legge proprio perché non esistendo un vincolo matrimoniale, tutti gli acquisti che vengono effettuati dai coniugi sarebbero beni personali (art. 179, lettera a, c.c.).
Casa e regime patrimoniale, di chi è
Schema semplificato e indicativo: le scelte sul regime spettano alla coppia, da valutare con il notaio.
Il legislatore, però, dà la possibilità di stipulare delle convenzioni matrimoniali e di prevedere una disciplina differente che possa comprendere nelle regole della comunione legale anche i beni acquistati prima del matrimonio (art. 210 c.c.). Si parlerà in tal caso di comunione convenzionale che non è altro che una comunione legale modificata. Restano comunque fuori i beni di uso strettamente personale, quelli che servono alla professione e quelli ottenuti come risarcimento del danno o pensione di invalidità (lettere c, d ed e dell’art. 179).
Come mettere in comunione legale i beni acquistati prima del matrimonio
Per poter stipulare la convenzione matrimoniale che preveda la comunione legale dei beni anche per i beni acquistati prima del matrimonio, è necessario recarsi dal notaio e stipulare un atto pubblico notarile (art. 162 c.c.). La convenzione si può fare in ogni momento, anche anni dopo le nozze, e vale verso i terzi solo se è annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Oltre alla presenza dei coniugi che devono espressamente manifestare la volontà di modificare il regime patrimoniale della famiglia, è richiesta per legge la presenza di due testimoni che abbiano i requisiti previsti dalla legge notarile (art. 48).
Mettere in comunione la casa con una convenzione non è la stessa cosa che venderne o donarne una quota all’altro coniuge, e il trattamento fiscale dipende da come è costruito l’atto: è un punto su cui è buona norma farsi indicare dal notaio il conto delle imposte prima di firmare. Le alternative, cioè la vendita o la donazione di una quota, sono spiegate nella pagina su come intestare casa al coniuge.
Donazioni future e beni in successione: si possono prevedere per la comunione?
Un quesito molto particolare è se sia possibile prevedere che i beni che si riceveranno in donazione e i beni che perverranno in successione possano automaticamente in futuro essere parte della comunione legale.
È una questione molto discussa tra gli studiosi del diritto in quanto il Codice Civile in tema di donazione vieta, prevedendo la nullità dell’atto, la cosiddetta donazione di bene futuro (art. 771 c.c.): la ragione di tale scelta risiede nel frenare la prodigalità del donante, ossia di colui che dona.
Stesso discorso per la successione in particolare per i beni che perverranno in futuro in successione, in virtù del disposto normativo che sancisce il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.), in quanto non sarebbe possibile disporre di diritti relativi a successioni non ancora aperte.
La questione è però dibattuta, perché in tal caso si tratterebbe di una previsione programmatica, e l’art. 210 non esclude espressamente questi beni dalla comunione convenzionale. È buona norma analizzare nel dettaglio con il notaio la propria fattispecie, per evitare di prendere decisioni affrettate che in futuro potrebbero non essere adatte al proprio caso.
Esistono beni esclusi dalla comunione legale?
La legge è molto precisa nel prevedere che esistono determinati beni che sono esclusi dalla comunione legale e si tratta di un’elencazione tassativa prevista dalla legge (art. 179 c.c.).
In particolare si tratta dei beni acquistati prima del matrimonio, dei beni che derivano da donazioni e di quelli pervenuti per successione, così come quelli che servono per lo svolgimento della propria attività professionale, i beni di uso strettamente personale, quelli ottenuti come risarcimento del danno o pensione di invalidità e quelli comprati con il ricavato di beni personali, se lo si dichiara nell’atto.
Pertanto si tratta di categorie ben definite, spiegate nella pagina sulla comunione dei beni; il quadro del proprio caso lo può fare il notaio.

Casa e matrimonio, quattro domande di chi ha comprato prima delle nozze
Se compriamo casa insieme prima di sposarci, dopo il matrimonio diventa comune?
Resta di entrambi, ma per le quote scritte nell’atto e con le regole della comproprietà ordinaria: il matrimonio non la trasforma in un bene della comunione legale (art. 179, lettera a, c.c.). Per farla entrare in comunione serve una convenzione matrimoniale.
Se ho comprato casa da solo prima del matrimonio e il mutuo lo paghiamo in due, la casa diventa anche del coniuge?
No, resta di chi l’ha comprata. Le rate pagate con denaro comune possono però dare luogo a un rimborso alla comunione quando questa si scioglie (art. 192 c.c.): come regolarlo, o se mettere la casa in comunione, è buona norma valutarlo con il notaio.
Se compro dopo il matrimonio con i risparmi di prima, la casa è solo mia?
Di norma no: cade in comunione, salvo che nell’atto si dichiari che è pagata con il ricavato di beni personali e l’altro coniuge lo confermi (art. 179, comma 2, c.c.); per la Cassazione servono anche i presupposti concreti (Sezioni Unite n. 22755/2009). I dettagli sono nella pagina sulla casa comprata con denaro personale.
Con la comunione convenzionale la casa diventa per forza metà ciascuno?
Non necessariamente. Per i beni che per legge sarebbero personali, come la casa comprata prima delle nozze, la convenzione può fissare quote diverse; l’uguaglianza delle quote è inderogabile solo per i beni che entrerebbero comunque nella comunione legale (art. 210, comma 3, c.c.).
Modifica del regime patrimoniale, cosa chiedere al notaio
Prima di intraprendere una scelta relativa al regime patrimoniale è importante rivolgersi a un notaio per comprendere tutte le possibili chance che si possono avere, al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali.
Come abbiamo visto, il legislatore non solo consente di modificare in qualsiasi momento il regime patrimoniale della famiglia, ma permette anche di prevedere una disciplina per gli acquisti precedenti al matrimonio e successivi anche alla scelta del regime patrimoniale. Per conoscere in anticipo onorario e imposte si può chiedere un preventivo per la convenzione matrimoniale, gratuito e di norma pronto in poche ore.