Separazione negoziale assistita: Il Notaio deve autenticare l’accordo di separazione personale dei coniugi

Cos’è la separazione coniugale negozialmente assistita?

La separazione negozialmente assistita è un tipo di separazione tra coniugi prevista dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014. (decreto poi convertito in legge 162 del 2014), che si può pacificamente annoverare tra gli istituti che consentono una risoluzione alternativa delle controversie, cioè fuori dal contesto giudiziale. Essa permette ai coniugi di separarsi consensualmente senza ricorrere in tribunale ma con l’assistenza di professionisti legali. Inoltre i tempi e i costi sembrano essere più contenuti, e si evita ai coniugi lo stress di presentarsi in tribunale, davanti a un giudice.

In particolare, la legge prevede che entrambi i coniugi vengano assistiti necessariamente da almeno un avvocato per parte, sia nella fase della negoziazione sia nella redazione dell’accordo di separazione, ed il coinvolgimento del Procuratore della Repubblica per l’autorizzazione dell’accordo dopo la sua stipulazione. Infatti al termine della negoziazione tra i coniugi, opportunamente assistiti dal proprio legale, viene redatto un accordo negoziale di separazione sottoscritto dalle parti. Firmando tale accordo i coniugi si separano e sciolgono gli effetti della loro unione civile o matrimoniale.

L’oggetto dell’accordo è la regolamentazione dei beni dei coniugi caduti in comunione. Attraverso l’accordo che hanno stipulato, i coniugi disciplinano le sorti dei beni che prima appartenevano ad entrambi e stabiliscono quindi il modo in cui questi devono essere suddivisi e ripartiti tra di loro. Decidono in modo definitivo a chi va un oggetto e a chi un altro, oppure come attribuirne l’uso. I beni che possono essere oggetto dell’accordo potrebbero consistere in beni mobili, come una macchina, in una o più società ma anche in beni immobili, come una casa o un terreno.

Proprio quando l’accordo prevede il trasferimento di diritti immobiliari da un coniuge all’altro, come una quota di proprietà, allora sarà necessario l’intervento del Notaio. È bene però chiarire, prima di analizzare il ruolo del Notaio nella separazione negoziale assistita, che tale procedimento può essere attuato soltanto nei casi in cui non vi siano dei figli minori oppure dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 co. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero figli economicamente non autosufficienti.

La forma della separazione negoziale assistita

Si devono distinguere il momento della convenzione preliminare e quello relativo ad un eventuale accordo finale di risoluzione della controversia. La prima deve essere redatta per iscritto, a pena di nullità, e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati che certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione. Il secondo, sebbene la legge non lo dica espressamente, deve comunque rivestire la forma scritta (sempre a pena di nullità), poiché esso, per espressa previsione normativa, deve essere sottoscritto dalle parti e dai legali che le assistono; questi ultimi devono anche certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico .

L’art. 5, comma 3, della Legge 162 del 2014 prevede, inoltre, che, se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione la sottoscrizione (del processo verbale) dell’accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, vale a dire il Notaio.

Oggetto della separazione negoziale assistita

Ponendosi come mezzo per ridurre il contenzioso davanti al giudice, la separazione negoziale assistita ha lo scopo di introdurre e portare a termine accordi di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, dettando in aggiunta una specifica disciplina in considerazione della peculiarità della materia, nell’ambito della quale assumono rilevanza e sono coinvolti interessi tradizionalmente sottratti all’area dell'autonomia privata.

Inoltre, la Legge stabilisce espressamente che l’accordo così raggiunto produce gli stessi effetti del provvedimento emanato dal giudice con riguardo a “separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

Documenti necessari per la separazione negozialmente assistita

Prima di procedere alla separazione o al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’avvocato al quale ci si rivolge indica la possibilità di procedere con negoziazione assistita e dice quali sono i documenti da presentare: – documento d’identità e codice fiscale di entrambi i coniugi; – certificato di residenza dei coniugi; – certificato di stato di famiglia dei coniugi; – certificato di matrimonio; – dichiarazione dei redditi presentata nelle tre annualità precedenti a quelle nelle quali si attua la negoziazione assistita.

Se si procede per ottenere il divorzio, sono richiesti:

– decreto di omologa della separazione o sentenza di separazione o accordo di negoziazione assistita avente in oggetto la separazione dei coniugi;

– estratto dell’atto di nascita, certificato di stato di famiglia e certificato di residenza di eventuali figli dei coniugi.

Le parti devono inoltre consegnare la documentazione al loro legale, il quale deve allegare i documenti all’accordo di negoziazione assistita che sarà inviato alla procura della Repubblica e all’ufficiale di stato civile.

Quando serve l’intervento del Notaio?

L’autentica dell’accordo di separazione da parte del Notaio è prevista perché è necessaria per la trascrizione dell’accordo stesso. La trascrizione è obbligatoria a pena di nullità per ogni atto che comporta il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari. L’intervento del Notaio sarebbe quindi necessario nei casi in cui i coniugi decidessero di attribuire la casa ad uno solo tra loro, o di dividere un immobile o un terreno in parti non uguali, oppure anche nel caso in cui venisse costituito un diritto immobiliare, come per esempio un diritto di abitazione o di usufrutto sulla casa al mare. Tutti questi sono solo dei possibili esempi ed è quindi consigliabile chiedere sempre la consulenza di un Notaio per i casi specifici. Ogni qualvolta il Notaio riceve un atto relativo a beni immobili, egli ne deve anzitutto far riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché attestare la coerenza dei dati catastali con le risultanze dei registri immobiliari e con lo stato dell’immobile.

I dati catastali, infatti, costituiscono elementi oggettivi e utili per la verifica delle caratteristiche patrimoniali del bene, oltre che essere rilevanti ai fini fiscali, per cui l'omissione della dichiarazione determina la nullità assoluta dell'atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale.

Non si deve dimenticare la menzione del titolo urbanistico, al fine di verificare i titoli in base ai quali è avvenuta l’edificazione, titoli che legittimano il trasferimento. Inoltre si dovrà allegare anche l’attestato di prestazione energetica.

Anche all’accordo di separazione si applica quindi la disciplina prevista per qualsiasi atto di trasferimento di diritti immobiliari, compresa quella relativa all’allineamento catastale.

Qual è il ruolo del Notaio nella separazione negozialmente assistita?

Il ruolo del professionista notarile è previsto innanzitutto per l’autentica dell’accordo di separazione che i coniugi hanno perfezionato. Tuttavia il Notaio potrebbe comunque essere consultato anche in una fase precedente rispetto alla stipulazione dell’accordo. La consulenza notarile infatti potrebbe essere utile per ricevere degli utili consigli su come poter dividere il patrimonio rientrante nella comunione coniugale, per controllare che determinati trasferimenti siano possibili nonché per indicare il miglior modo per soddisfare le richieste di entrambi i coniugi.

Le parti quindi potrebbero rivolgersi al Notaio in qualsiasi momento della negoziazione, anche utilizzando la possibilità di contatto diretto in tutta Italia con i Notai e dovrebbero ad ogni modo richiedere l’autenticazione dell’accordo di separazione al Notaio. Difatti anche la Corte di Cassazione ha precisato che l’assistenza legale degli avvocati non potrebbe essere sufficiente quando sono coinvolti dei beni immobili. Il motivo per cui è prevista l’autentica del Notaio è infatti quella di adempiere alla funzione di trascrizione nei registri pubblici immobiliari e quella del Notaio è la sola figura professionale che ha il ruolo di depositario degli atti per conto dello Stato, che può effettuare i controlli i documentali e di legalità sull’atto ed, inoltre, che può procedere in tal caso alla regolare trascrizione dell’accordo di separazione personale tra i coniugi.

Quale tipo di autentica deve fare il Notaio?

Ai fini dell’autentica notarile dell’accordo di separazione prevista dalla legge sulla separazione negozialmente assistita è di fondamentale importanza per i coniugi sapere che non basterebbe un’autentica minore. La cosiddetta autentica minore è un’attività lecita prevista per molti tipi di atti ed è sufficiente in alcuni casi di scrittura privata autenticata, ma non per il caso in esame. Attraverso l’autentica minore verrebbe infatti meramente certificata l’autenticità delle firme apposte alla fine dell’accordo di separazione, senza alcun controllo sugli altri aspetti dello stesso. La legge invece ha previsto l’intervento del Notaio proprio per dare una maggiore certezza e garanzia all’atto, alla stregua di qualsiasi altro atto di trasferimento immobiliare. Pertanto sarebbe necessaria un’autentica formale dell’accordo derivante dalla separazione negozialmente assistita.  

Tale formalità, in base a quanto stabilito dalla stessa legge notarile, si estrinseca nel controllo di legalità riconosciuto al notaio in relazione agli atti rogati e ai documenti da lui acquisiti; nella indicazione dell’autentica a repertorio e dalla sua conservazione a raccolta se si tratti di scritture “soggette a pubblicità immobiliare”, senza dimenticare la trascrizione dell’accordo di separazione.

Solo successivamente all’effettuazione della trascrizione, compiute tutte le fasi necessarie, l’accordo di separazione negozialmente assistita avrà effetto. Rivolgersi al Notaio è quindi molto importante ai fini della validità dell’accordo e perché possano essere prodotti gli effetti dell’accordo stipulato.

Perché è necessaria l’autentica notarile

Il sistema di pubblicità immobiliare nel nostro ordinamento svolge un’importanza decisiva nei trasferimenti immobiliari, nella circolazione della ricchezza e nella tutela del risparmio immobiliare, ed è legato soprattutto al principio di buona amministrazione della giustizia. Il fatto che i notai perseguano obiettivi di interesse generale, che mirano in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, è stato, del resto, ritenuto un motivo sufficiente per giustificare eventuali restrizioni derivanti dalle specificità proprie dell’attività notarile, quali l’inquadramento di cui sono oggetto i professionisti per effetto delle procedure di selezione che sono loro applicate, la limitazione del loro numero e delle loro competenze territoriali o ancora il regime loro applicato riguardo a remunerazione, indipendenza, incompatibilità e inamovibilità.

La figura del notaio è da ritenersi essenziale perché caratterizzata dalla sua terzietà ed estraneità agli interessi delle parti, in vista, come detto, anche della tutela di interessi di carattere generale e dell’attribuzione di pubblica fede agli atti pubblici o alle scritture private autenticate.

Quanto costa il Notaio per la separazione negoziale assistita

L’onorario del Notaio sarà concordato dal professionista insieme alle parti in sede di colloquio o consulenza, al fine di informare i clienti sulla documentazione necessaria, sull’esigenza di trascrivere gli accordi di conciliazione e successiva separazione e su altri aspetti ritenuti fondamentali per ritenere efficace tale risoluzione.

Tassazione atto di separazione negoziale

Ai fini fiscali, è poi riconosciuta l’esenzione dalle imposte di bollo, di registro e ogni altra tassa, in base a quanto riferito dall’art. 19 della legge n. 74/1987, che si applica anche alle separazioni, secondo una nota sentenza della corte costituzionale, risalente al 1999.

In aggiunta l’art. 6, comma 3, della legge n. 162/2014 indica che l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” di separazione e divorzio e il suddetto art. 19 esenta da ogni imposta “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio”.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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