Aggiungere beni al fondo patrimoniale, casa nuova inclusa

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Inserire nuovi beni al fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un vincolo che viene costituito dal notaio tutte le volte in cui si vogliano mettere al riparo determinati beni dall’aggressione dei creditori. Si tratta di una soluzione diffusa nella prassi, rientrante negli atti tipici che hanno a che fare con la famiglia.

Una delle domande più frequenti, una volta costituito un fondo patrimoniale per atto pubblico dal notaio, è se sia possibile aggiungere in un secondo momento, nel futuro, dei beni ulteriori.

La risposta è positiva in quanto in qualsiasi momento è ritenuto ammissibile imporre tale vincolo su altri beni, sia appartenenti a un solo coniuge, che a entrambi i coniugi, così come a un terzo. Vediamo come è possibile aggiungere nuovi beni ed anche quali possono essere i beni da aggiungere al fondo patrimoniale dal notaio.

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Come si aggiungono beni al fondo patrimoniale

Per poter aggiungere beni al fondo patrimoniale è necessario recarsi dal notaio. Così come per la costituzione è necessario l’atto pubblico e la presenza di due testimoni aventi i requisiti di legge previsti dalla legge notarile, così per la modifica del fondo patrimoniale, è necessario avvalersi dell’intervento del notaio e rispettare la medesima forma con cui è stato costituito.

In questo caso, quindi, la persona che intende conferire dei beni da vincolare in fondo patrimoniale, insieme ai coniugi, di norma partecipa al rogito notarile. Se conferisce un terzo, i coniugi possono accettare anche con atto pubblico posteriore (art. 167 c.c.).

Quali beni possono essere aggiunti al fondo patrimoniale

La disciplina del fondo patrimoniale è molto precisa e specifica, affermando che al fondo patrimoniale possono essere aggiunti soltanto beni determinati, come beni immobili (terreni, case, locali, fabbricati di ogni genere) e beni mobili registrati (auto, barche etc.).

L’art. 167 c.c. ammette anche i titoli di credito, resi nominativi con annotazione del vincolo.

Sono quindi esclusi i beni mobili in quanto non possono essere oggetto di idonea pubblicità. Cioè i non registrati, come i gioielli.

In passato non si ammetteva la possibilità di costituire in fondo patrimoniale le quote di una srl ad esempio, ma con il passare del tempo si è optato per la ammissibilità di questa operazione in quanto è possibile pubblicizzare il vincolo, che viene apposto sulle quote di una società a responsabilità limitata, mediante l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Beni aziendali e fondo patrimoniale

Quando si decide di aggiungere dei beni al fondo patrimoniale mediante atto pubblico notarile è importante sapere che l’azienda (art. 2555 c.c.) comprende di solito anche mobili non registrati: se e come vincolarla è buona norma chiederlo al notaio.

Invece, se si considerassero i singoli beni aziendali sarebbe possibile imprimere il vincolo del fondo patrimoniale su tali beni.

aggiungere beni al fondo patrimoniale

Amministrazione beni fondo patrimoniale

Anche i nuovi beni aggiunti al fondo patrimoniale saranno sottoposti alla medesima disciplina degli altri beni già vincolati dal notaio e quindi per gli atti di ordinaria amministrazione ciascun coniuge potrà compierlo senza il consenso dell’altro, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione come vendita, permuta, concessione di ipoteca, sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi.

Per vendere o ipotecare, però, l’atto costitutivo può stabilire regole diverse (art. 169 c.c.): se tace servono il consenso di entrambi i coniugi e, con figli minori, l’autorizzazione del giudice. La Cassazione (ordinanze n. 22069 del 2019 e n. 32484 del 2023) ammette la clausola che esclude il giudice; sulla deroga al consenso dei coniugi è buona norma chiedere al notaio.

La legge infatti ha voluto valorizzare l’importanza della famiglia, del motivo per il quale è stato costituito il fondo patrimoniale che è proprio quello di tutelare i beni per far fronte ai bisogni familiari.

Coniuge che non vuole prestare il consenso

Per gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere compiuti dal notaio congiuntamente può accadere che uno dei coniugi non voglia prestare il consenso. Ciò potrebbe determinare un vero problema, ma è possibile raggiungere il medesimo risultato rivolgendosi al giudice.

In quest’ultimo caso se uno dei coniugi nega il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione per un atto dal notaio, l'altro coniuge può ottenere dal giudice l'autorizzazione a compiere l'atto, solo nel caso in cui dimostri che questo risponde agli interessi della famiglia. Lo prevede l’art. 181 c.c.

Costituire un nuovo fondo patrimoniale

C’è chi ha sostenuto che il fondo patrimoniale non sia da considerarsi un “contenitore”, ma che nel caso in cui si intendano conferire nuovi beni al fondo patrimoniale si debba costituire ex novo un nuovo fondo patrimoniale rispettando quindi sempre i requisiti di forma previsti dalla legge. Ciò implicherebbe che la famiglia in questione avrebbe a disposizione ben due fondi patrimoniali.

Per un’altra lettura è una modifica della convenzione, con il consenso di tutte le parti originarie (art. 163 c.c.): è buona norma chiedere al notaio quale strada seguire. Si può anche estromettere un bene dal fondo.

La casa comprata dopo il fondo

Di norma la casa comprata dopo non entra da sola nel fondo: serve un atto pubblico di destinazione, e se basti lo stesso rogito dell’acquisto è buona norma chiederlo al notaio.

I quattro passaggi

1

Rogito di acquisto

Ai coniugi o a uno di loro.

2

Atto pubblico

Con due testimoni.

3

Trascrizione

Nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.).

4

Annotazione

A margine dell’atto di matrimonio.

Atti per a famiglia e costo del notaio

In tutti gli atti di famiglia, soprattutto quelli che possono vincolare il patrimonio e sottrarli da particolari azioni da parte dei creditori, di norma è utile parlarne prima con il notaio.

Il notaio, infatti, quale esperto tecnico del settore, può illustrare diverse modalità mediante le quali vincolare il patrimonio e sottoporlo a una particolare disciplina, tale che può mettere al riparo i beni da alcuni creditori. Il fondo protegge solo dai debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.); con debiti già esistenti il vincolo è contestabile (artt. 2901 e 2929 bis c.c.).

Le imposte seguono la logica della costituzione del fondo patrimoniale: di norma fisse se la proprietà non cambia, diverse se una quota passa all’altro coniuge.

Tramite questa piattaforma è possibile trovare un notaio online nella città che si preferisce specificando anche il tipo di atto che si intende stipulare dal notaio. È possibile quindi richiedere un preventivo gratuito, senza che ciò comporti alcun impegno. Chi compra casa e vuole vincolarla può indicarlo nella richiesta di preventivo: risposte di norma in poche ore.

Due dubbi di chi compra casa

Abbiamo comprato una nuova casa: possiamo metterla nel fondo patrimoniale che abbiamo già?

Di norma sì, con un nuovo atto pubblico e due testimoni, poi trascritto e annotato. Se valga come modifica o nuovo fondo è buona norma chiederlo al notaio.

Compriamo casa da una coppia con un fondo patrimoniale: come capiamo se la casa ne fa parte?

Di norma si controllano i registri immobiliari e l’estratto dell’atto di matrimonio, perché un immobile aggiunto dopo potrebbe essere vincolato. Il resto è nella guida su come comprare una casa in fondo patrimoniale.