Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Art. 549 del Codice Civile


Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Struttura gerarchica per l'articolo 549 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
  4. Capo X - Dei legittimari
  5. Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari
  6. Art. 549
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