Costituire una fondazione per testamento

La fondazione: cenni generali

costituire una fondazione per testamento dal notaioLa fondazione è un ente di diritto privato che viene costituito con lo scopo  di destinare un patrimonio al perseguimento di un determinato fine, legato a un interesse particolarmente rilevante. Lo scopo può essere culturale, medico, scientifico, artistico, o altro.

Per questa ragione non ha fini di lucro, ma è attiva solo al fine di realizzare gli obiettivi previsti dall’atto costitutivo. La fondazione rientra tra i nuovi Enti del Terzo Settore, pertanto ognuna di esse potrà essere iscritta nel registro nazionale degli ETS.

La fondazione ha personalità giuridica, e agisce come un soggetto a sé stante rispetto al suo fondatore, potendo compiere atti di straordinaria e ordinaria amministrazione. Il patrimonio che viene destinato alla fondazione fa parte di una sorta di patrimonio vincolato, essendo destinato al fine prestabilito.

A differenza delle associazioni, dunque, non possono crearsi fondazioni prive di personalità giuridica. La fondazione può assumere la qualifica di Onlus, se persegue fini di utilità sociale e può godere dei rispettivi benefici fiscali.  

La costituzione della fondazione

L’art. 14 c.c. prevede che si possa costituire una fondazione sia per atto pubblico tra vivi, sia per testamento. In primo luogo, occorre che vi sia un soggetto cosiddetto fondatore, che decida di mettere in gioco una parte del proprio patrimonio per uno scopo determinato.

L’atto costitutivo contiene anche il cosiddetto atto di dotazione ovvero quello che ha la funzione di dotare la fondazione dei mezzi patrimoniale necessari per conseguire i suoi fini. Ebbene, tutto questo deve essere ricondotto sul lato testamentario. E’ la legge stessa che consente questa possibilità, ma vediamo quali possono essere i motivi e i vantaggi alla base della costituzione di una fondazione per testamento.

Perché costituire una fondazione per testamento?

Spesso chi costituisce una fondazione è un soggetto che detiene un patrimonio ingente, composto di immobili e denaro. Può capitare che si tratti di un soggetto anziano, che abbia accumulato ricchezze nel corso della vita e intende disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Ebbene, all’alternativa di lasciare per testamento direttamente i propri beni a determinati soggetti, può scegliere di destinare questi beni a uno scopo ben preciso, che può essere sia di fine utilitaristico,  ma anche più legato alla sua sfera personale di vita.

La costituzione della fondazione per atto tra vivi potrebbe essere una soluzione, ma magari il fondatore potrebbe non avere più le forze di occuparsene personalmente, per cui può decidere di costituirla per testamento. Può essere costituita sia per testamento olografo, che per testamento pubblico. Tuttavia si ritiene più opportuna la strada del testamento pubblico, in quanto data la formalità e l’importanza dell’atto è necessaria l’assistenza del pubblico ufficiale.

Il contenuto dell’atto di fondazione per testamento

L’importanza dell’atto costitutivo di fondazione per atto pubblico deriva dalla necessità di prevedere nella disposizione testamentaria, affinché la fondazione possa poi validamente nascere alla morte del testatore, una serie di elementi che ne costituiscono il contenuto minimo. In un testamento olografo, se la parte non conosce le norme di legge, potrebbe non avere effetto.

Nella scheda testamentaria, il Notaio avrà cura di inserire, secondo volontà del testatore fondatore, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme che regoleranno la vita della fondazione e l’amministrazione. Lo scopo deve essere indicato in maniera molto precisa. Ad esempio una fondazione per la ricerca contro una malattia, una fondazione per la tutela di un determinato bene artistico o monumentale. Si può indicare tutto nella scheda testamentaria, oppure si può allegare alla scheda il contenuto dell’atto costitutivo per semplicità.

La costituzione diretta o indiretta della fondazione

La fondazione può costituirsi per testamento in due modi: costituzione diretta o indiretta. L’ipotesi tipica è la costituzione diretta, ovvero la costituzione che viene effettuata a tutti gli effetti nel testamento, nel quale vengono inseriti tutti  i requisiti necessari.

Il testatore dispone dei propri beni, spogliandosene in maniera definitiva a favore della fondazione costituenda. Il testamento, dunque, funge da atto costitutivo della fondazione e atto di dotazione della stessa. All’apertura della successione, la fondazione è già costituita e può iniziare la sua attività, senza che gli eredi debbano compiere ulteriori atti.

Nel testamento il fondatore avrà avuto cura di nominare l’erede o gli eredi che debbano gestirla. La costituzione indiretta, invece, si realizza quando nel testamento il testatore manifesta la volontà di costituirla ma lascia a terzi soggetti il compito di farlo formalmente.

Qual è la differenza rispetto alla costituzione diretta?

Nella costituzione indiretta il testatore istituisce eredi determinati soggetti, obbliga loro a costituire una fondazione con i beni da lui indicati, che vengono a loro lasciati proprio a questo scopo. Per coadiuvare questa disposizione, si può anche nominare un esecutore testamentario che si occupi di dare attuazione alla volontà testamentaria.

Cosa fare per evitare che gli eredi non utilizzino i beni per la fondazione?

Spesso disposizioni di questo tipo sono accompagnate da un divieto di alienazione dei beni che rappresentano la dotazione della fondazione, oppure anche di un meccanismo sanzionatorio a carico degli eredi, che se non adempienti possono perdere l’eredità. Per questo motivo è opportuno, come sopra detto, definire tutto per testamento pubblico.

Quali sono gli adempimenti degli eredi e chi paga le spese?

Se la fondazione è stata costituita in modo diretto, all’apertura della successione gli eredi prelevano la scheda testamentaria, che rappresenta l’atto costitutivo, e provvedono a registrare la fondazione negli appositi registri nazionali, affinché assuma personalità giuridica.

Gli effetti si producono automaticamente all’apertura della successione. Se invece la costituzione è indiretta, devono provvedere con un atto pubblico a costituirla, sulla base delle indicazioni del testatore. Le spese della costituzione sono a carico dell’eredità, ciò vuol dire che gli eredi le pagheranno con il denaro lasciato dal testatore o venderanno dei beni lasciati dal testatore per pagarle.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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