Come scegliere l’amministrazione giusta in una srl dal notaio

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Srl e amministrazione

Scegliere il sistema giusto di amministrazione all’interno di una srl non è sempre molto semplice, soprattutto quando si è all’inizio dell’apertura di una società in cui l’entusiasmo prevale su ogni calcolo razionale e non sempre si hanno le conoscenze adatte per poter intraprendere questa scelta con la dovuta consapevolezza. È proprio per questo che affidarsi ad una consulenza notarile appare la soluzione più prudente per evitare di avere cattive sorprese nel corso dell’attività sociale creando degli stalli decisionali. Vediamo quali sono le alternative possibili.

Qual è la legge da seguire nella srl?

Nelle srl la norma di riferimento è l’art. 2475 del Codice Civile , che però non detta una disciplina dettagliata del funzionamento dell’organo amministrativo: si ritiene quindi che le modalità di funzionamento debbano essere disciplinate nell’atto costitutivo prevedendo: le modalità di elezione del presidente del consiglio di amministrazione con delimitazione dei compiti e dei poteri; i tempi ed i modi di convocazione; le modalità di svolgimento dell’adunanza; le regole di votazione. In caso di silenzio dell’atto costitutivo per mancata previsione dei soci, si ritengono applicabili, in quanto compatibili, le regole dettate per le spa. In sintesi si può affermare che per le srl c’è ampia autonomia statutaria e maggiore flessibilità. Per quanto non stabilito dal Codice Civile si rinvia alla disciplina prevista per le spa.

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Quanti tipi di amministrazione esistono nelle srl?

Nelle srl è possibile scegliere tra un amministratore unico e un consiglio di amministrazione, e in presenza di più amministratori l’atto costitutivo può anche sostituire il metodo collegiale con poteri disgiunti o congiunti, come nelle società di persone.

Amministratore unicoUna sola persona decide e firma. Gestione rapida, nessun rischio di stallo, tipica della srl unipersonale e delle piccole società.
Consiglio di amministrazionePiù amministratori che decidono insieme a maggioranza, con un presidente; possibili deleghe a uno o più consiglieri.
Amministrazione disgiuntivaCiascun amministratore agisce da solo; gli altri possono opporsi prima che l’atto sia compiuto e sull’opposizione decidono i soci.
Amministrazione congiuntivaServe il consenso di tutti gli amministratori, o della maggioranza se l’atto costitutivo lo prevede; da soli solo in caso di urgenza.

Quando vi è l’amministratore unico la gestione è sicuramente più semplice in quanto non è necessario raccogliere il consenso degli atri amministratori per arrivare a deliberare una scelta relativa all’attività sociale. Nel gergo tecnico gli esperti del settore parlano di organo monocratico.

Nel caso in cui vi siano più persone, si determina un consiglio di amministrazione ed è proprio per questo che si parla di organo pluripersonale. In questo caso le decisioni vengo prese con il metodo collegiale come adesso vedremo. Se l’atto costitutivo lo consente, il consiglio può decidere anche con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza riunirsi; restano comunque di competenza dell’organo amministrativo nel suo insieme il progetto di bilancio, i progetti di fusione e scissione e le decisioni di aumento del capitale a lui delegate.

Come opera l’organo amministrativo

L’atto costitutivo della srl può prevedere più amministratori che operino disgiuntamente o congiuntamente, con le stesse regole delle società di persone. Che vuol dire? Vuol dire che nel caso in cui operino disgiuntamente ciascuna persona nominata come amministratore ha individualmente il potere di amministrare la società. Al tempo stesso gli altri amministratori che non siano d’accordo possono opporsi prima che la decisione sia intrapresa, e sull’opposizione decidono i soci a maggioranza.

Nel caso in cui l’amministrazione sia congiunta è necessario il consenso di tutti gli amministratori. Si può prevedere un criterio di maggioranza che va calcolato sulle “teste”, ossia sul numero degli amministratori, qualora vi siano degli amministratori che non sono soci.

In questo ultimo caso gli amministratori non possono compiere singolarmente nessun atto, salvo che vi sia l’urgenza di evitare un danno alla società. La scelta tra i vari sistemi pesa anche fuori dalla società: chi può firmare da solo, per esempio, conta quando la srl compra un immobile o stipula un contratto importante.

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Chi decide gli amministratori

I primi amministratori devono essere nominati nell’atto costitutivo dai soci che fondano la società. Per legge l’amministrazione spetta a uno o più soci; perché possa essere affidata a una persona estranea alla compagine serve che l’atto costitutivo lo consenta. Nel caso in cui non vengano indicati non si può automaticamente supporre che tutti i soci siano considerati come amministratori. Ciò sarebbe possibile solo se i soci lo dichiarino e sia messo per iscritto nell’atto costitutivo. È necessario infatti che la decisione in ordine all’amministrazione sia iscritta nel Registro delle Imprese. Si tratta quindi di una decisione di primaria importanza che non va sottovalutata. Per la nomina degli amministratori successivi, se nulla è indicato nell’atto costitutivo è affidata alla decisione dei soci. La decisione può avvenire in un’assemblea oppure, se l’atto costitutivo lo prevede, con una consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto.

Quanto durano gli amministratori?

Per la durata degli amministratori manca una disciplina specifica, a differenza della spa dove l’incarico non può superare tre esercizi. I soci nell’atto costitutivo possono prevedere una durata massima o stabilire una durata a tempo indeterminato. Possono essere rieleggibili proprio perché non c’è alcuna limitazione imposta dal legislatore. Al tempo stesso, in assenza di direttive della legge, possono anche vietare la rieleggibilità.

Chi controlla gli amministratori

Per controllare l’operato degli amministratori è possibile nominare un collegio sindacale. Non è sempre obbligatorio. La legge stabilisce che solo in degli specifici casi in cui la società è molto strutturata e ha dei numeri importanti, sarà obbligatoria la nomina: secondo l’art. 2477 c.c. l’obbligo scatta quando la srl deve redigere il bilancio consolidato, quando controlla una società soggetta a revisione legale, oppure quando per due esercizi consecutivi supera almeno uno di questi limiti: 4 milioni di euro di attivo, 4 milioni di euro di ricavi, 20 dipendenti in media. L’obbligo cessa se per tre esercizi di seguito nessun limite viene superato. Al di fuori dei casi essenziali è tutto rimesso alla libera volontà dei soci. È possibile in ogni caso prevedere un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore. Anche in questo caso il notaio può aiutare a capire quando sia obbligatorio l’organo di controllo.

Come si fa a capire chi è l’amministratore di una società

Al momento dell’atto costitutivo quando vi è la nomina dei primi amministratori e ogni qualvolta gli amministratori cambino, si dovrà sempre provvedere ad aggiornare il registro delle imprese e a provvedere ad iscrivere le decisioni relative agli amministratori nel suddetto registro, entro trenta giorni dalla nomina. Ciò è importante per far sì che anche i terzi siano a conoscenza di chi amministra la società e da come sia amministrata: una visura camerale mostra nomi, cariche e poteri di rappresentanza.

Particolari diritti di amministrazione

L’atto costitutivo può stabilire che alcuni soci abbiano dei particolari diritti amministrativi (art. 2468 c.c.). Tali diritti devono essere introdotti con l’unanimità dei consensi di tutti i soci, e con la stessa unanimità si modificano, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente.

Si tratta di un’opportunità che il legislatore offre alle srl avvicinandosi di più alla disciplina delle società di persone piuttosto che a quella delle società per azioni.

Tra i particolari diritti possono rientrare: la riserva a singoli soci o gruppo di essi del potere di nomina degli amministratori, l’attribuzione di qualità di amministratori a determinati soci, il diritto di designare le persone fra le quali i soci devono scegliere gli amministratori, il diritto di esprimere gradimento circa le persone designate o nominate dagli altri soci.

Qual è il sistema giusto di amministrazione

Non esiste un sistema di amministrazione giusto rispetto a un altro. La struttura della società può variare dal luogo in cui opera, dal numero dei soci e dai numerosi fattori esterni che possono influenzare il mercato. Per questo quando si sceglie il sistema di amministrazione e la sua disciplina è sempre opportuno affidarsi a un notaio per una consulenza che potrà esporre il ventaglio di opzioni possibili e illustrare per ogni singolo sistema amministrativo quali siano i pro e i contro.

Tre domande di chi sta per aprire la srl

In una srl con due soci al 50% conviene l’amministratore unico o il consiglio? Non c’è una risposta valida per tutti. Con due consiglieri alla pari il rischio di stallo esiste; alcuni soci preferiscono un amministratore unico con poteri limitati dallo statuto, altri due amministratori con firma disgiunta per l’ordinaria amministrazione e congiunta per gli atti più rilevanti. È il tipo di scelta da ragionare con il notaio prima dell’atto.

Un amministratore può non essere socio? Sì, ma solo se l’atto costitutivo lo consente: la regola di base dell’art. 2475 c.c. affida l’amministrazione a uno o più soci.

Il sindaco è obbligatorio in una piccola srl? No, finché per due esercizi di seguito non viene superato almeno uno dei limiti di legge (4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti) e la società non deve redigere il bilancio consolidato né controlla società soggette a revisione. I soci possono comunque nominarlo volontariamente.