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Conferimento beni culturali in società

Cosa si intende per conferimento in società di capitali e di persone

Conferimento beni culturali in società dal notaioIl conferimento è la prestazione a cui sono obbligati i soci nel contratto sociale.

Con il conferimento una persona fisica o giuridica apporta una somma di denaro o un bene o un credito alla società che, in cambio, consentirà la partecipazione alla compagine sociale. I conferimenti devono essere utili al conseguimento dell’oggetto sociale. È necessario comprendere quali beni possano essere oggetto di conferimento e quali no, così come è importante capire se tutti i tipi di conferimenti hanno efficacia immediata o meno.

Cosa si intende per beni culturali?

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge, in particolare dal Codice dei beni culturali.

A seconda se il titolare sia una persona privata o un ente privo di lucro (si pensi alle associazioni e alle fondazioni), il procedimento di verifica è diverso e disciplinato espressamente dal legislatore.

Sono inalienabili, quindi non oggetto di conferimento, i beni del demanio culturale appartenenti allo Stato.

La circolazione dei beni culturali

La circolazione e l’acquisto dei beni culturali sono assoggettate a particolari limiti e condizioni del tutto differenti dalle altre prelazioni che trovano la loro fonte nella legge previste nell’ordinamento italiano.

Come funziona la prelazione artistica

A differenza della prelazione commerciale o della prelazione legale in cui il soggetto che deve essere preferito viene avvisato prima della possibilità di acquistare il bene, nella prelazione artistica, invece, la legge prevede al contrario che:

- prima di tutto viene stipulato il contratto di vendita tra i due privati;

- a seguito della stipula del contratto di vendita dal notaio, quest’ultimo deve essere denunciato agli organi competenti del Ministero dei beni culturali;

- Il contratto di vendita viene sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione legale e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa;

- la violazione di tali regole procedurali determina la nullità del contratto, che peraltro fa salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

La notevole differenza che si verifica nel caso di specie dai principi generali in materia di prelazione pone il problema di verificare se ed in quale misura siffatta normativa incida sulla possibilità e sulle modalità del trasferimento del bene culturale, laddove esso sia oggetto di conferimento in società di capitali.

Conferimento bene culturale e società

Nella prelazione artistica l'estensione della prelazione al conferimento in società è espressamente sancita dal testo dei beni culturali dell'art. 60 comma 1.

Esso infatti dispone che il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o agli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Ciò che può essere sottolineato è che le particolari caratteristiche della prelazione artistica pongono non pochi problemi di compatibilità con la normativa societaria in materia di conferimenti dei soci nelle società di capitali.

Ed invero l'assoggettamento dell'atto di trasferimento alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione sembra infatti, scontrarsi con il principio di diritto societario, secondo cui le partecipazioni sottoscritte mediante conferimento in natura, ossia di beni diversi dal denaro, devono nelle società di capitali essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione dell’atto notarile.

La soluzione dei conferimenti alternativi dal notaio

Il conferimento di bene culturale deve ritenersi ammissibile nonostante il Codice dei beni culturali imponga necessariamente il rispetto della disciplina e in particolare la previsione del diritto di prelazione in favore dello Stato. È preferibile che al momento del conferimento si stabilisca cosa accada se lo Stato dovesse esercitare il diritto di prelazione. Può accadere che la società possa pretendere in sede di conferimento delle tutele e delle misure che siano idonee al fine di evitare che l’operazione non vada a buon fine. Pertanto la prassi ha elaborato un sistema di conferimenti alternativi qualora lo stato esercitasse il diritto di prelazione.

Il conferimento alternativo di denaro

Una soluzione potrebbe essere quella di effettuare un doppio conferimento articolato secondo le seguenti modalità:

  • Il primo conferimento avente ad oggetto il bene culturale può essere sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. In questo caso se lo Stato non esercita il diritto di prelazione, la società potrà acquisire il bene culturale come conferimento.
  • Il secondo conferimento ha ad oggetto una somma di denaro del valore equivalente del bene culturale conferito per il caso in cui la società non possa acquisire il bene. Ciò vuol dire che il socio verserà una somma di denaro immediatamente pari almeno al 25% del valore totale, ma se lo Stato non eserciterà il diritto di prelazione tale somma dovrà essere restituita dalla società al socio.

Lo svantaggio di tale soluzione è che il socio potrebbe non disporre di tale somma di denaro.

Altra soluzione percorribile dal notaio

Altra soluzione che potrebbe essere adottata per risolvere il problema in esame è rappresentata dalla possibilità, almeno in caso di aumento di capitale oneroso, di impedire l'operatività del contratto di sottoscrizione fino a che non sia decorso il termine per l'esercizio della prelazione da parte dello Stato senza che questa sia stata esercitata.

In questo caso specifico non vi sarebbe quel vuoto temporale tra il momento della sottoscrizione del conferimento e quello del conferimento stesso. Questa soluzione però è problematica quando ci si trovi in sede di atto costitutivo, in particolare nelle società per azioni, quali spa ed srl, in quanto vige il principio per cui al momento dell’atto costitutivo un bene diverso dal denaro deve poter essere immediatamente acquisito da parte della società.

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