Intestare casa ad associazione dal notaio

Acquisto casa da parte di associazione dal Notaio

intestare la casa all'associazione con atto notarilePuò capitare che un soggetto persona fisica intenda acquistare una casa ma non voglia intestarla a sé stesso, bensì alla associazione di cui è socio. Può accadere che sia la stessa associazione ad essere intenzionata ad acquistare un bene immobile per destinarlo alla propria attività, pagandolo con il denaro che costituisce il fondo dell’associazione.

Occorre tuttavia fare molta attenzione in quanto si tratta di un acquisto che necessita di particolari attenzioni da vari punti di vista, in ordine alla legittimazione ad acquistare, in ordine ai pagamenti e ai documenti necessari per giungere alla stipula. Ciò deriva dal fatto che principalmente l’associazione è un ente che non ha scopo di lucro, per cui tutti gli atti di straordinaria amministrazione che coinvolgano la stessa devono essere seguiti da particolari formalismi di cui il Notaio può occuparsi. Ma vediamo nel dettaglio le varie ipotesi.

Si può intestare una casa a un’associazione?

In primo luogo, occorre rispondere ad una questione relativamente alla possibilità che un’associazione acquisti una casa. È possibile che un ente non a scopo di lucro divenga proprietario di una casa con un acquisto dal Notaio? Occorre fare una premessa. Le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute.

Le associazioni riconosciute sono considerate anche persone giuridiche e quindi possono acquistare più facilmente, come vedremo nel prosieguo.

Le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica e quindi la possibilità che acquistino una casa, ovvero che una casa sia direttamente intestata a loro, passa attraverso una serie di formalità da rispettare. In ogni caso, anche l’associazione non riconosciuta può compiere atti giuridici quali l’acquisto di una casa.

Cosa implica per l’associazione non riconosciuta l’acquisto?

Il mancato riconoscimento dell’associazione comporta la mancata separazione dei patrimoni, pertanto i soci potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente dell’obbligo derivante dalla compravendita. In sostanza, nelle associazioni riconosciute c’è un patrimonio separato che appartiene all’ente e che è quello con cui l’associazione risponde delle obbligazioni. Ciò implica una maggiore responsabilità per i singoli soci.

Acquisto da parte di associazione riconosciuta

Quando ad acquistare è un’associazione riconosciuta la procedura è più semplice. Ciò in quanto il Notaio può più facilmente individuare la legittimazione ad intervenire.

Vengono richiesti i documenti che attestano il riconoscimento dell’associazione, la sua iscrizione nell’apposito registro delle persone giuridiche e, come da ultime modifiche normative, l’iscrizione nel Registro degli enti del terzo settore. In questo modo, il Notaio può avere l’elenco di tutti coloro che ricoprono cariche associative, elenco che risulta da questi registri. Non ha bisogno di effettuare ulteriori ricerche. Si tratta di una persona giuridica, come la società, che provvede ad effettuare un acquisto che ricade automaticamente nella propria sfera giuridica.

Il rappresentante legale di questa associazione interviene all’atto e dichiara di farlo in nome e per conto dell’associazione, sulla base di una preventiva delibera associativa la quale ha deciso per l’acquisto. La contrattazione deve essere accettata in precedenza dall’associazione e poi viene portata nel rogito dal presidente dell’associazione, che firma in nome e per conto dell’ente.

Acquisto da parte di associazione non riconosciuta

Per quanto riguarda l’ipotesi in cui ad acquistare è una associazione che non abbia ottenuto il riconoscimento, occorre approfondire. Si tratta ad esempio di una associazione di promozione sociale finalizzata a realizzare eventi sul territorio, la quale intenda con il proprio denaro acquistare un immobile nel quale svolgere le sue attività. Vedremo in seguito il prezzo come può essere pagato.

Per quanto concerne la legittimazione, la difficoltà si rinviene principalmente nel fatto che questo ente, non essendo riconosciuto, non ha una documentazione atta a comprovare pubblicamente i membri e i titolari dei poteri. Pertanto, chi interviene e firma per l’associazione nell’atto davanti al Notaio? Ebbene, vi sono vari rimedi che il Notaio può utilizzare.

Intervento del presidente dell’associazione acquirente

Qualora l’associazione che intende acquistare sia stata costituita per atto pubblico, il problema non sussiste in quanto l’esistenza e la legittimazione del presidente a intervenire viene attestata da questo elemento.

Dall’atto pubblico costitutivo, che verrà citato nel rogito di acquisto, si deduce la possibilità che il rappresentante legale, di solito il presidente, intervenga nell’atto di compravendita. Se, invece, come più spesso accade l’atto costitutivo è redatto per scrittura privata autenticata, il Notaio dovrà richiedere all’associazione un atto notorio dal quale l’associazione fa emergere i soggetti che costituiscono i membri dell’ente, tra cui il presidente che deve intervenire.

Come l’associazione effettua il pagamento?

Anche l’associazione può acquistare una casa ed effettuare normalmente il pagamento. Ma il venditore da chi lo riceve questo pagamento? Non trattandosi di una persona fisica, vi sono delle differenze, che vanno valutate anche alla luce della disciplina antiriciclaggio.

Il Notaio effettuerà tutti i controlli del caso per individuare la provenienza del denaro, soprattutto in considerazione del fatto che l’associazione non ha scopo di lucro. Il denaro in possesso dell’associazione può essere stato ricevuto con donazioni, con le quote sociali, con le attività svolte dalla stessa associazione.

Di ciò si dovrà dare conto nell’atto. Inoltre, nell’associazione riconosciuta, tale denaro proviene dal fondo dell’associazione, che ha natura di conto separato, mentre in quella non riconosciuta può essere versato direttamente dai soci. Questo rileva anche per la responsabilità dei singoli soci.

La casa acquistata per cosa può essere utilizzata?

L’acquisto non può essere finalizzato ad uno scopo di lucro e ciò va dichiarato in atto. Ad esempio, non può essere affittato al fine di ottenerne un guadagno, ma può essere utilizzato per realizzare le attività dell’associazione, in aderenza a quello che è lo scopo associativo dichiarato. Ad esempio, un’associazione può essere anche costituita in forma di Onlus e quindi il suo fine può essere un fine benefico. Si pensi all’acquisto di un immobile nel quale ospitare i senzatetto, senza che l’associazione ne tragga uno scopo di lucro.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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