Cessione della quota del socio d'opera nella srl, le regole

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Cessione quota srl

La quota di una società a responsabilità limitata può essere liberamente ceduta anche dal notaio, a differenza delle quote delle società di persone in cui è di regola necessario il consenso unanime dei soci.

Nelle srl, invece, è necessario raccogliere il consenso della parte cedente, ossia della parte che intende trasferire la quota e della parte cessionaria, ossia della parte che intende comprarla.

Tuttavia è importante, prima di decidere di effettuare questo passaggio, informarsi sul contenuto dello statuto in quanto potrebbero esservi delle clausole limitative della circolazione della partecipazione sociale.

Come sappiamo nelle srl è possibile anche vi partecipi un socio che non abbia versato del denaro al momento del suo ingresso nella società, ma abbia provveduto ad obbligarsi alla prestazione della sua opera o di servizi a favore della società (art. 2464 c.c.).

Si pensi al caso in cui in virtù di particolari competenze tecniche un socio può essere particolarmente utile per lo svolgimento dell’attività sociale anche se non versi una somma di denaro. Un esempio frequente è la piccola srl che compra, ristruttura e rivende appartamenti: due soci mettono il denaro, il terzo, un geometra, si impegna a curare progetti e direzione lavori per tre anni, e quella prestazione viene stimata 30.000 euro. Ma che cosa succede in caso di cessione della quota da parte del socio d’opera? Vediamolo insieme.

Come entra in società il socio d’opera

L’opera non si conferisce sulla parola. Serve una relazione giurata di stima che ne attesti il valore, e la prestazione deve essere determinata o comunque limitata nel tempo: un impegno indefinito non si può trasformare in capitale. Il socio deve poi consegnare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria che garantisca i suoi obblighi per l’intero valore attribuito; se l’atto costitutivo lo prevede, può sostituirle versando alla società il corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione.

Come si cede una quota srl

Prima di analizzare cosa accade in caso di cessione della quota sociale di srl del socio d’opera è importante precisare che la quota di una srl deve essere ceduta dal notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche a mezzo di un commercialista, con firma digitale. I passaggi e i costi sono descritti nella pagina sulla cessione delle quote di srl.

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Socio d’opera e cessione quota

Se un socio ha conferito l’opera non vi è alcun limite per la cessione della partecipazione sociale dal notaio. Naturalmente è sempre possibile che i soci al momento dell’atto costitutivo oppure in un momento successivo, abbiano deciso di inserire una clausola che limiti la circolazione anche al gradimento dell’organo amministrativo oppure che non sia possibile per un determinato periodo di tempo. Nelle srl con soci d’opera clausole di questo tipo sono frequenti, proprio perché la società conta su quella persona.

In ogni caso in assenza di limiti alla circolazione si ritiene che anche la quota di colui che ha conferito la propria opera all’interno della società possa essere ceduta.

Il problema principale che sorge è un altro: che fine fa l’obbligo di eseguire l’opera residua? Proviamo a capirci di più.

Il geometra dell’esempio cede la quota dopo un anno

Opera già prestata
10.000 €
Opera ancora dovuta
20.000 €

Sono questi 20.000 euro di prestazione residua, e la garanzia che li copre, il vero oggetto della trattativa tra cedente, acquirente e società.

Chi esegue l’opera in caso di cessione quota

Se non esiste alcun accordo tra la società e il socio d’opera si discute in ordine alla sorte degli obblighi residui in quanto gli studiosi del diritto hanno spesso controbattuto sulla scelta da intraprendere.

Secondo l’opinione più diffusa, per la società la cessione della quota dal notaio è irrilevante rispetto all’opera, che è una prestazione personale; in caso di mancanza di accordi la società continuerà a considerare obbligato il cedente (ossia il titolare della partecipazione ceduta) e di conseguenza il nuovo socio non dovrà eseguire quanto promesso dal socio da cui ha acquistato la quota. Proprio perché il punto è discusso, è buona norma regolarlo espressamente nell’atto di cessione.

Cessione quota socio d’opera e liberazione dall’obbligo

Nel caso in cui il cedente vuole essere liberato da questo obbligo, ma l’opera prestata dalla persona non sia facilmente sostituibile in quanto non può essere prestata da chiunque, ma necessita di particolari abilità che non sempre è facile trovare e che magari colui che decide di acquistare la partecipazione non ha, si può optare per un’altra strada.

Una delle soluzioni possibili potrebbe essere quella di accordarsi con la società, in sostituzione dell’obbligo di eseguire l’opera, di eseguire un versamento di una somma di denaro di valore corrispondente all’opera ancora da prestarsi. In questo caso è necessario che la società intervenga in atto ai fini della conclusione dell’accordo e dell’accettazione della somma di denaro sostitutiva.

Prestazione continuata da colui che compra

Potrebbe anche accadere che colui che decide di comprare la partecipazione sociale della srl dal notaio abbia le stesse abilità del cedente e quindi possa continuare a compiere quella determinata opera nella società.

In questo caso l’acquirente può subentrare nell’obbligo di eseguire l’opera residua, ossia l’opera non ancora completata dal socio che intende vendere la quota sociale.

In questo caso bisognerà prevedere un accollo tra colui che subentra nella compagine sociale e colui che cede la quota di srl dal notaio. Per far sì che il socio cedente sia liberato, sarà necessario che la società intervenga in atto dal notaio a mezzo del rappresentante legale, solitamente il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico, e liberi il socio originario dall’obbligo di proseguire l’opera residua.

In questo modo tutti saranno soddisfatti, in quanto la società potrà continuare a fare affidamento sull’opera prestata dal nuovo socio e il vecchio socio sarà liberato da questo obbligo residuo. Di norma il nuovo socio dovrà prestare una fideiussione o una polizza nuova a garanzia degli obblighi assunti, e la società restituisce quella del cedente.

Cessione quota socio d’opera

Cosa succede in caso di morte del socio d’opera

Nel caso in cui il socio d’opera muoia, la partecipazione sociale nella srl al pari di qualsiasi altra quota, può essere trasferita agli eredi o a chi designi il titolare in un testamento, persona anche estranea, salvo che lo statuto preveda clausole diverse per il caso di morte.

La persona che subentra non dovrà prestare l’opera. Esiste quindi una differenza rispetto al caso in cui il trasferimento avvenga in vita da parte del socio d’opera, in quanto l’obbligo di prestare l’opera residua non può certo essere compiuta da colui che si era obbligato all’inizio, in quanto morto. Quindi tre sono le possibilità che possono profilarsi.

Cosa fa la società in caso di morte del socio d’opera

La società, in caso di morte del socio d’opera, può decidere di rifarsi sulla fideiussione o sulla polizza che erano state consegnate al momento del conferimento della propria opera nella società, per un ammontare corrispondente al valore dell’opera residua che il socio deceduto avrebbe dovuto ancora prestare: la garanzia, secondo il Consiglio notarile di Milano, copre anche l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La società potrebbe anche consentire l’ingresso in società con la produzione di una nuova fideiussione a garanzia degli obblighi assunti per completare quanto lasciato dal socio d’opera e non terminato.

Infine potrebbe anche accadere che la società accetti la possibilità di colui che subentra nella compagine sociale di versare una somma di denaro pari al valore dell’obbligo residuo. Per gli aspetti più generali della successione nella quota si può vedere anche la pagina sul socio d’opera nella trasformazione, dove si discute il caso inverso, e chiedere un preventivo per l’atto.

Le domande più frequenti sul socio d’opera

Il socio d’opera può vendere la sua quota? Sì, salvo che lo statuto lo vieti o lo subordini al gradimento degli altri. L’atto si fa dal notaio o tramite commercialista con firma digitale, ma va deciso nello stesso atto chi completa l’opera ancora dovuta.

Chi compra la quota deve lavorare per la società? Non automaticamente. Lo fa solo se si accolla l’obbligo del cedente, con il consenso della società che interviene all’atto e lo accetta come nuovo obbligato.

Che fine fa la polizza o la fideiussione dopo la vendita? Resta a garanzia dell’opera residua finché il cedente non viene liberato. Se subentra l’acquirente, di norma consegna una nuova garanzia e quella del cedente viene restituita.

Se il socio d’opera muore, gli eredi devono finire il lavoro? No. Gli eredi ricevono la quota, ma non l’obbligo di prestare l’opera; la società può escutere la garanzia per la parte non prestata, oppure accordarsi con loro su un versamento in denaro.