Notaio: Trasferire la sede sociale

Che cos’è la sede sociale?

notaio per trasferire la sede sociale di una società altrove nel comune, fuori dal comune o all'esteroLa sede sociale o legale è il luogo dove è collocata l’organizzazione amministrativa della società. La sede della società assume rilevanza perché in riferimento a questa vengono individuati il foro competente per le eventuali controversie in cui è coinvolta la società e, poi, per il Registro delle Imprese presso cui presentare le formalità pubblicitarie prescritte dalla legge.

È possibile che non vi sia corrispondenza tra sede ufficiale e sede di fatto della società. Questa differenza è irrilevante per i soci ma, rispetto ai terzi, entrambe assumono rilevanza.

C’è da precisare che le norme che impongono l’indicazione nell’atto costitutivo della sede della società non consentono in alcun modo che possa indicarsi anche un diverso tipo di sede principale, ad esempio quella “amministrativa” o “operativa” e simili. Da ciò sembra dedursi che la previsione di sedi diverse da quella c.d. “legale”, essendo suscettibili di ingenerare incertezze e confusione per i terzi, non siano legittime e quindi non siano iscrivibili nel Registro Imprese.

La legge fa riferimento ad altre tipologie di sedi?

Oltre alla sede legale, la legge fa riferimento anche alla sede secondaria o alle sedi secondarie. Le sedi secondarie sono altre sedi in cui si svolge l’attività della società.

Le sedi secondarie sono caratterizzate dal rapporto di dipendenza economica e organizzativa con la sede principale, dal fatto di essere dotate di propri beni e mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività sociale nonché dalla propria rappresentanza stabile, accompagnata da un autonomo ambito d’affari.

Prima della riforma del diritto delle società del 2003 si riteneva che la competenza a decidere la costituzione o soppressione di sedi secondarie - in quanto modifica dell’atto costitutivo - fosse di competenza esclusiva dei soci, non delegabile all’Organo Amministrativo.

A seguito della riforma, divenuta operativa nel 2004, l’art. 2365, secondo comma, del Codice Civile dispone che lo Statuto possa prevedere che la decisione di istituire sedi secondarie sia affidata anche all’Organo Amministrativo e si ritiene che l’Assemblea Straordinaria non venga privata della competenza, a meno che l’atto costitutivo non attribuisca espressamente la competenza esclusiva dell’Organo Amministrativo.

La ratio della innovata norma è quella di semplificare il funzionamento della società.

Come si indica la sede sociale

La riforma del diritto delle società del 2003 ha eliminato la necessità di indicare l’indirizzo e il numero civico in cui si trova la società.

L’indicazione dell’indirizzo è comunque richiesta ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese come indicazione, per così dire, necessaria ma secondaria.

I soci, però, nonostante il disposto degli artt. 2328 e 2463 c.c. che richiede soltanto l’indicazione in statuto del comune ove è posta la sede, possono, se ne hanno interesse, indicare nello statuto oltre al comune anche l’indirizzo completo.

Trasferimento della sede sociale

Può capitare, durante la vita della società, di dover modificare la sede sociale della società poiché questa necessita di locali più grandi o più piccoli dove svolgere la propria attività o perché il commercialista dove è istituita la sede sociale si trasferisce.

A seconda di dove venga trasferita la sede sociale, gli adempimenti legali sono diversi.

Trasferimento all’interno dello stesso Comune

Abbiamo visto che l’indicazione dell’indirizzo e del numero civico non è più obbligatoria all’interno degli statuti delle società di capitali e nei patti sociali delle società di persone.

Da ciò deriva che i trasferimenti di sede all’interno dello stesso Comune non comportano più modifica dell’atto costitutivo.

Per il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune, quindi, non è più necessaria la delibera dell’assemblea dei soci o una decisione dei soci della società di persone, ma essa può essere modificata dall’Organo Amministrativo, che curerà anche i relativi adempimenti pubblicitari.

Ciò significa che non è più richiesto l’intervento del notaio per la verbalizzazione di una delibera o il ricevimento di una decisione dei soci, salvo che l’indirizzo e il numero civico siano presenti volontariamente all’interno dello Statuto o dei Patti sociali, ritornando in questo caso necessario l’intervento del notaio

Trasferimento della sede in altro Comune

Il trasferimento della sede sociale in altro Comune comporta sicuramente la modifica dell’atto costitutivo.

A tal fine, per la modifica deve intervenire il notaio, che, oltre a ricevere il relativo atto, dovrà curare anche la relativa pubblicità nel Registro delle Imprese o nei Registri delle Imprese coinvolti, nel caso in cui al trasferimento della sede consegua anche la competenza di un diverso Registro Imprese. Se si sposta la sede sociale da Milano a Roma, la pubblicità dovrà essere curata sia nel Registro Imprese di Milano che in quello di Roma.

La modifica dell’atto costitutivo opera in maniera diversa nelle società di persone e di capitali. Nel primo caso si parla di decisione, in quanto la modifica deve essere decisa all’unanimità di tutti i soci, come ogni modifica dei Patti Sociali.

Si parla invece di delibera nelle società di capitali in quanto la modifica avviene secondo le maggioranze necessarie per modificare lo Statuto ed è di competenza dell’assemblea dei soci.

Trasferimento della sede all’estero

Le opzioni per le società non si esauriscono al trasferimento della sede all’interno del territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita anche all’estero.

Tale diritto è garantito all’interno della Comunione Europea ai sensi degli artt. 43 e 48 del Trattato istitutivo della Comunità Europea che hanno ad oggetto la tutela della libertà di stabilimento, non solo a favore delle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri, ma, in presenza di determinati requisiti, anche a favore delle persone giuridiche. Il Trattato, quindi, riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un’attività economica mantenendo continuità e stabilità.

La differenza dall’ipotesi precedente di trasferimento della sede in altro Comune consiste nell’abbandono delle regole organizzative dell’ordinamento di origine e l’assunzione delle regole organizzative di un altro ordinamento giuridico. Inoltre, il notaio italiano potrà curare gli adempimenti presso il Registro Imprese italiano per la cancellazione della società solo quando il Registro Imprese straniero avrà iscritto la società sotto la propria competenza, anche con l’aiuto di un notaio straniero o del soggetto competente ad operare presso il Registro delle Imprese straniero.

Per le società di capitali, essendo una modifica deliberabile a maggioranza, comporta il sorgere del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla modifica.

 Quanto costa trasferire la sede sociale

I costi fiscali per trasferire la sede sociale variano a seconda che questa sia trasferita all’interno dello stesso Comune, salvo che sia necessario l’intervento del notaio, oppure sia trasferita in Comune diverso.

Qualora l’adempimento possa essere fatto dall’organo amministrativo, la modifica sconta l’imposta di bollo di euro 65,00 nonché i diritti di segreteria pari ad euro 30,00.

Qualora la sede sia trasferita in altro Comune, l’atto notarile sconta l’imposta di Registro pari ad euro 200,00, l’imposta di bollo di euro 156,00 oltre imposta di bollo del Registro Imprese di euro 65,00 e dei diritti di segreteria d

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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