Partecipazione in società di soggetti minori dal notaio

Partecipazione di un incapace in società di persone

Partecipazione in società di soggetti minori dal notaioLa partecipazione ad una società di persone di soggetti incapaci è stata oggetto di numerosi dibattiti in virtù dei numerosi rischi cui ci si può imbattere. In particolare il legislatore richiede il rispetto di specifiche norme che prescrivono delle precise autorizzazioni. Il problema è che il socio minore acquisterebbe una responsabilità molto simile a quella dell’imprenditore commerciale individuale e, pertanto, è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e soggetto al fallimento.

Le autorizzazioni che vengono rilasciate comprendono qualsiasi atto che riguarda la posizione del socio (si pensi al caso di manifestazione del consenso per la distribuzione degli utili o di altre importanti decisioni che attengono all’attività sociale). Si discute se per specifiche modifiche siano necessarie più di una singola autorizzazione.

Cosa si intende per incapace

I soggetti incapaci, tra cui rientrano i minori, sono coloro che non hanno la capacità di agire e sono sprovvisti della possibilità di poter gestire e disporre determinate situazioni giuridiche. Il legislatore prevede dei requisiti per poter definire dei soggetti come incapaci e, in particolare, dispone delle tutele nei loro confronti per far sì che non siano danneggiati e siano, quindi, protetti da eventuali estorsioni e raggiri.

Partecipazione come accomandante in società in accomandita semplice

Se il socio minore diventa accomandante non è richiesta una specifica autorizzazione perché l’assunzione della responsabilità illimitata subentra soltanto in dei particolari casi: si pensi al caso in cui vi sia la violazione del divieto di immistione o di inserimento nel nome dell’incapace nella ragione sociale. Per tali ragioni è necessaria l’autorizzazione che prevede il 2294 c.c. quando si parla di ingresso in una società in nome collettivo in cui vi è l’assunzione della responsabilità illimitata direttamente.

Come entra in società un incapace?

Si parla genericamente di “partecipazione” alla società nell’ambito della disciplina delle società. Questa normativa deve essere coordinata con quella prevista dal legislatore in tema di incapaci. L’incapace, infatti, può essere autorizzato soltanto alla continuazione dell’attività di impresa, subentrando come socio a responsabilità illimitata in una società già costituita, salvo se si tratti di un minore emancipato in cui c’è una specifica norma che lo disciplina.

Quando si parla di continuazione non deve soltanto intendersi l’acquisto tramite un contratto di vendita o di donazione ma anche l’ingresso tramite un aumento del capitale a titolo oneroso mediante dei nuovi conferimenti in denaro o in natura (si pensi al caso di prestazione di opere o al conferimento di un bene immobile o di un bene mobile o anche al conferimento di azienda).

Quali sono le autorizzazioni necessarie?

L’autorizzazione prevista dal codice civile per le società, come già sopra precisato, è quella dell’art. 2294 del codice civile, che si distingue dall’autorizzazione prevista per l’incapace nel caso in cui deve stipulare un atto di acquisto.

Dinanzi al notaio prima di stipulare l’atto, ci si chiede se sia necessario essere forniti di entrambe le autorizzazioni o basti semplicemente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa che ingloba l’altra autorizzazione. La questione è particolarmente discussa e controversa.

La prassi notarile che ritiene sia sufficiente una sola autorizzazione

Secondo alcuni è sufficiente un’unica autorizzazione per poter compiere tale atto e poter far parte della compagine sociale. Quest’autorizzazione comprenderebbe, quindi, tutte le fasi dell’acquisto: l’acquisto della quota sociale nella società di persone, l’accettazione della donazione della quota, il negozio di continuazione della società con l’erede del socio defunto ad esempio, l’assunzione della responsabilità illimitata.

La prassi notarile che ritiene siano necessarie due autorizzazioni

Secondo un’altra prassi notarile sono sempre necessarie due autorizzazioni essendo due tipi di negozi: ossia l’autorizzazione per l’acquisto della partecipazione sociale, l’autorizzazione per la continuazione dell’attività sociale.

Cosa accade se il minore eredita tale partecipazione sociale?

Può accadere che una quota di società di persone cada in successione. Come previsto dall’art 2284 del codice civile, tre sono le possibilità che possono configurarsi in caso di morte di un socio: o la società si scioglie, o la società decide di continuare con l’erede o l’erede ha diritto alla liquidazione della quota sociale.

L’incapace e la successione della quota sociale

Nel caso in cui l’incapace sia addivenuto alla successione e i diritti connessi alla quota sociale siano pervenuti alla persona incapace per successione ereditaria, secondo la prassi sarebbero necessarie tre autorizzazioni. Ciò deriva dal fatto che il minore è obbligato ad accettare con beneficio di inventario per atto pubblico notarile.

Infatti le autorizzazioni necessarie in questo caso sono:

  • L’autorizzazione avente ad oggetto l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
  • L’autorizzazione avente ad oggetto la stipula dell’atto di continuazione della società da parte dell’erede del socio defunto insieme con gli altri soci superstiti: in questo caso il notaio dovrà proporre un ricorso di volontaria giurisdizione per poter ottenere l’autorizzazione dal giudice delle successioni
  • l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di impresa e la relativa assunzione della responsabilità illimitata.

Come risponde l’incapace dopo aver accettato l’eredità?

Dopo aver accettato l’eredità ci si chiede se l’incapace risponde illimitatamente o no.

Si ritiene che, nonostante accetti con beneficio di inventario, nel momento in cui assume la qualità di socio diviene socio illimitatamente responsabile. Questa, infatti, è la caratteristica tipica delle società di persone.

Cosa accade se nello statuto sociale c’è una clausola di continuazione automatica?

Per coloro che ritengono ammissibile la clausola di continuazione automatica nello statuto di una società di persone si pone un problema.

In questo caso ci si chiede che cosa accade. Anche in questo caso l’autorizzazione è comunque richiesta.

Cosa accade se la incapacità è sopravvenuta?

Nel caso in cui l’incapacità sopraggiunga in un momento successivo si ritiene che sia necessario richiedere l’autorizzazione per continuare l’attività sociale.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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