Proroga della durata di una snc o sas, come si fa dal notaio

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Durata della società

Quando si apre una società dal notaio tra i vari elementi dell’atto costitutivo vi è la durata. Prima di aprire una società ci si interroga sempre su quale sia la volontà dei soci in merito agli elementi da inserire nell’atto costitutivo.

Per le società di persone il termine, ossia la previsione di una durata della società, non è essenziale. I soci al momento dell'atto costitutivo dal notaio possono prevedere un tempo indeterminato, così come una specifica durata limitata nel tempo. Ma è possibile prevedere una proroga della durata della società? Cosa comporta? Vediamolo insieme.

Cosa succede se scade il termine?

Nel caso in chi venga raggiunto il termine di durata di una società di persone, si determina lo scioglimento della società.

Infatti è proprio la legge che annovera, tra le cause di scioglimento di una società, la scadenza della stessa. Questa causa opera immediatamente e in modo automatico e ciò vuol dire che i soci non saranno tenuti ad un'approvazione espressa dello scioglimento. In questo caso sarà necessario valutare l'opportunità di continuare o meno l'attività sociale stabilita nell'atto costitutivo dal notaio. C’è anche un risvolto pratico: se dal registro delle imprese risulta un termine scaduto senza proroga, la Camera di commercio può avviare la cancellazione d’ufficio della società, dando prima ai soci la possibilità di dimostrare che l’attività prosegue.

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Cosa fare se si avvicina la data di scadenza della società

Non appena si avvicina la data di scadenza della società, che sia una s.n.c. o una s.a.s., è importante controllare cosa è stato previsto in sede di atto costitutivo dal notaio o nel corso dell’attività sociale nei patti sociali.

La presenza di clausole che prevedano la proroga tacita e automatica in caso di mancata disdetta entro un termine pattuito, potrebbe essere importante, come adesso analizzeremo.

Prima della scadenza

Proroga espressa dal notaio, con il consenso di tutti i soci o la maggioranza prevista dai patti, e iscrizione nel registro delle imprese.

Scaduta, ma l’attività continua

Proroga tacita a tempo indeterminato. Ogni socio può recedere con tre mesi di preavviso; conviene aggiornare il registro delle imprese.

Scaduta e ferma

La società è sciolta e va liquidata. Rimetterla in attività richiede una decisione dei soci, da valutare con il notaio.

Proroga delle società di persone

Proroga della durata della società

La durata della società può essere prorogata per volontà dei soci e, a differenza che nelle società di capitali, nelle quali la proroga della durata è subordinata ad una deliberazione da parte dell'assemblea dei soci dal notaio presa prima della scadenza, nelle società di persone la proroga della durata può essere di due tipi, ossia può essere espressa oppure tacita. Ecco quali sono le differenze.

Proroga espressa dal notaio

La proroga espressa è prevista proprio dalla legge: affinché possa parlarsi di proroga espressa e quindi non vi sia uno scioglimento della società è necessario che la decisione dei soci sia assunta prima della scadenza del termine di durata, ossia che il termine di durata non sia già scaduto.

Facciamo un esempio: se nei patti sociali è prevista che la durata della società sia al 30 novembre, la proroga espressa della società deve essere assunta dai soci prima del 30 novembre, mentre nel caso in cui il termine sia già scaduto, la società è ormai sciolta e, secondo l’impostazione prevalente, per farla tornare in attività i soci devono rimuovere la causa di scioglimento e revocare la liquidazione, con una decisione che di regola richiede il consenso di tutti.

Proroga tacita

Un altro tipo di proroga è quella tacita. In questo caso decorso inizialmente il termine previsto i soci nel caso in cui continuino ad esercitare le operazioni sociali, la durata della società si intenderà tacitamente prorogata a tempo indeterminato, in virtù dei comportamenti assunti da coloro che ne fanno parte (art. 2273 c.c.).

Una delle domande più ricorrenti e frequenti è cosa succede se dopo la scadenza del termine i soci continuano ad esercitare le operazioni sociali, ossia l'attività che la società si è preposta di svolgere nell'oggetto sociale.

Questo, altro non è, che una proroga tacita della società, ma è necessario che tutti i soci compiano attività tali da considerare in modo inequivocabile la volontà di continuare la società. In tal caso la proroga implicita è da considerarsi a tempo indeterminato, con due conseguenze: ogni socio può recedere in qualsiasi momento dando tre mesi di preavviso agli altri, e il creditore personale di un socio può chiedere che la società liquidi la quota del suo debitore.

Prendiamo due fratelli che hanno ereditato dal padre una snc che ristruttura e rivende appartamenti, con una durata fissata nell’atto costitutivo e ormai superata da qualche anno. Se hanno continuato a comprare, ristrutturare e vendere, la società è prorogata tacitamente; ma la visura riporta ancora la vecchia scadenza, e al momento di firmare un rogito o chiedere un mutuo la banca o il notaio dell’acquirente potrebbero chiedere chiarimenti. Conviene allora mettere ordine con un atto dal notaio che aggiorni la durata nel registro delle imprese.

Come si proroga la durata della società

Quando viene modificata la durata della società, con una previsione di un termine più lungo, attraverso la proroga, viene effettuata una modifica del contratto sociale, che per le snc e le sas si fa con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e si iscrive nel registro delle imprese.

Nelle società di persone sia le modifiche oggettive, che riguardano quindi il contenuto dei patti sociali relativo al funzionamento della società, che le modifiche soggettive, ossia quelle riguardano le persone dei soci e amministratori, devono essere approvate da tutti i soci all'unanimità.

La legge però consente di prevedere nell'atto costitutivo una clausola che stabilisca che il contratto sociale possa essere modificato anche a maggioranza.

Chi può prorogare la durata della società

I soggetti autorizzati a prorogare la durata della società sono solo i soci. Nessuna altra persona può pretendere che la società continui se non emerge la volontà dei soci di voler proseguire l'attività sociale. Quindi anche i creditori non potranno pretendere che la società continui a esercitare l’attività nonostante non siano stati ancora pagati.

C’è però chi può opporsi alla proroga: il creditore personale di uno dei soci, che non può soddisfarsi sulla quota finché la società dura. Ha tre mesi dall’iscrizione della proroga nel registro delle imprese per fare opposizione; se il giudice gli dà ragione, la società deve liquidare la quota del socio debitore entro tre mesi dalla notifica della sentenza (art. 2307 c.c.).

Clausola di disdetta in caso di proroga

Può accadere che nell'atto costitutivo i soci abbiano previsto a monte la possibilità a un socio di esercitare la disdetta entro in termine stabilito, in caso di proroga della società. Nel gergo tecnico si parla di proroga tacita della società, con inserimento della cosiddetta clausola di rinnovazione. Cosa può verificarsi allora?

Può accadere che il socio decida di non esercitare la sua facoltà di disdetta e in questo caso la durata della società verrebbe automaticamente prorogata, così come può accadere che vi sia la comunicazione di disdetta da parte di un socio agli altri soci. In questo ultimo caso alla scadenza della società vi sarebbe lo scioglimento della stessa per il compimento della durata.

In virtù della clausola inserita nell'atto costitutivo all'unanimità, i soci erano ben consci di tale possibilità e che quindi il termine originario inizialmente stabilito fosse importante per gli stessi. Questa clausola è tipica delle società di persone: nelle società di capitali la Cassazione l’ha ritenuta contraria alla legge, perché la durata deve essere certa e si modifica solo con una delibera. Se lo scopo è chiudere, invece, la strada è quella descritta nella pagina su come chiudere una società di persone.

Le domande più frequenti sulla proroga

La società è scaduta ma abbiamo continuato a lavorare: è ancora valida? Sì, se tutti i soci hanno continuato le operazioni sociali la società si considera prorogata a tempo indeterminato. Da quel momento ciascun socio può recedere con tre mesi di preavviso, ed è prudente aggiornare il registro delle imprese per evitare contestazioni o la cancellazione d’ufficio.

Serve il notaio per prorogare una snc? Per la proroga espressa sì: è una modifica dei patti sociali, da fare con atto pubblico o scrittura privata autenticata e da iscrivere nel registro delle imprese. Il costo si conosce prima con un preventivo.

Un socio contrario può bloccare la proroga? Se i patti sociali non prevedono la maggioranza, sì, perché serve l’unanimità. Se c’è una clausola di rinnovo automatico, può dare disdetta nei tempi previsti.

I creditori di un socio possono opporsi alla proroga? Sì, il creditore personale di un socio può opporsi entro tre mesi dall’iscrizione della proroga. Se l’opposizione è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore.