Notaio: Trasformare associazione o fondazione in Società

L’atto di trasformazione: cenni generali

Notaio come posso trasformare un’associazione o fondazione in una societàQuando parliamo di trasformazione facciamo riferimento ad un atto societario che si stipula dal Notaio e ha ad oggetto la trasformazione da un tipo di società ad un’altra. È utile quando i soci intendono mutare il proprio tipo sociale, ma piuttosto che far cessare la società esistente e costituirne una nuova, con certo aggravio di costi e tempi, utilizzano questo rimedio, giungendo al risultato con un solo atto. La trasformazione può essere omogenea o eterogenea.

Quella omogenea consente ad esempio di trasformare una società in un’altra dello stesso tipo ( una società per azioni in una società a responsabilità limitata); quella eterogenea, invece, rappresenta il passaggio da un ente a una società, cioè un ente che non ha caratteristiche societarie.

Parliamo proprio di associazioni e fondazioni, le quali rappresentano enti non costituiti per realizzare uno scopo di lucro, bensì per perseguire fini diversi. Oggi questi enti sono raggruppati nella denominazione ETS (Enti del Terzo Settore) e possono ancora essere trasformati in società. Vediamo come.

L’atto di trasformazione eterogenea

I motivi che potrebbero portare gli associati a voler trasformare (art. 2500 c.c.) il proprio ente in una associazione sono molteplici. In sostanza, la volontà deve essere quella di cambiare la causa, il motivo fondante il proprio ente. Quando si costituisce una associazione, essa può essere di vario tipo: sportivo, di promozione sociale, culturale, professionale.

Questo scopo è diverso da quello di lucro e non c’è alcun profitto personale, se non un vantaggio economico sempre legato al fine ultimo dell’associazione. Lo stesso fine è perseguito da una fondazione, con la quale si va a destinare un determinato bene o insieme di beni, o denaro, ad un fine ben determinato (ad esempio una fondazione per la tutela del patrimonio culturale, una fondazione per la ricerca medica).

In questi casi, tutto il vantaggio economico che si ottiene dalle attività della fondazione non diviene profitto personale ma viene utilizzato per lo scopo dell’ente.

Cosa consegue alla trasformazione in società?

Quando un ente si trasforma in una società, non c’è una estinzione dell’ente e una nuova costituzione, ma un solo atto di modifica dell’atto costitutivo, in seguito al quale l’attività dei soci diventa a scopo di lucro. L'attività non è solo finalizzata a costituire lo scopo dell’ente ma può anche essere perseguito un profitto di tipo personale.

Il soggetto giuridico resta lo stesso e anche i soggetti che ne fanno parte, cambia solo la disciplina dell’ente, che sarà sottoposto alle norme del tipo sociale che si sceglie. La trasformazione eterogenea può avvenire sia in società di persone che di capitali; nel secondo caso, il Notaio dovrà curare maggiormente l’operazione, perché nelle società di capitali si investe un maggiore capitale e la responsabilità è dell’ente stesso, più che delle singole persone. Perde quindi, il carattere personalistico che è anche tipico di associazioni e fondazioni.

Quali documenti occorrono al Notaio?

Per poter fare una trasformazione, è necessaria una relazione di stima nella quale siano indicate tutte le voci relative al capitale, al denaro e ai beni posseduti. Essa deve essere redatta da un soggetto abilitato e poi consegnata in originale per essere allegata all’atto. I partecipanti all’ente (ad esempio gli associati per l’associazione o il fondatore per l’associazione) devono esprimere tutti il proprio consenso, in quanto in seguito alla trasformazione in società diventeranno soci di una società di capitali, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità.

Come viene diviso il capitale nella nuova società?

Come in ogni società, nella società in cui l’ente si trasforma ci sarà un capitale sociale diviso in quote o azioni ( a seconda che sia srl oppure spa), per cui ad ogni associato dovrà esserne attribuito un determinato numero. Ad esempio, immaginando che l’associazione si trasformi in una società per azioni, ad ogni associato sarà attribuito un numero determinato di azioni.

Quali associazioni possono trasformarsi in società?

Per potersi trasformare in società l’associazione deve necessariamente essere un’associazione riconosciuta. Essa, infatti, a differenza di quella non riconosciuta ha una personalità giuridica e una soggettività, che le consente di essere titolare di un fondo comune; per questo motivo, può trasformarsi in un altro soggetto quale è la società. Qualora non fosse riconosciuta, potrebbe intraprendere il percorso per il riconoscimento e poi recarsi dal Notaio per la trasformazione.

Trasformazione da fondazione in società

Per quanto riguarda la trasformazione da fondazione, valgono delle regole in parte diverse, in quanto la fondazione non vi è una struttura associativa, ma generalmente tutto promana da un unico soggetto fondatore. La fondazione può trasformarsi con le dovute autorizzazioni che dovranno essere date dagli organi competenti e portati al Notaio, il quale provvederà ad allegarle.

Anche in questo caso, occorre che sia presente una relazione di stima, dalla quale risulti il patrimonio dell’ente. Se la fondazione è composta come di regola da un unico soggetto, nella società di arrivo occorrerà o creare una società a socio unico, oppure dovranno essere individuati altri enti che hanno fini analoghi, ai quali insieme al fondatore verranno attribuite le azioni o le quote, in base a quello che è stato il loro apporto nella fondazione.

Quanto costa un atto di trasformazione da associazione o fondazione in società?

Oltre alle spese documentali che occorre affrontare (ad esempio la relazione di stima), occorre pagare l’onorario del Notaio più IVA, oltre alle spese di iscrizione dell’atto al Registro delle Imprese. Dato che si dà vita ad una società, sebbene con un atto di trasformazione e non con un atto costitutivo classico, occorre che questo atto sia iscritto al Registro delle Imprese, nel quale la nuova società potrà essere indicata e registrata. Le spese di registro e le altre spese fiscali in relazione al patrimonio sono a carico dell’associazione o del fondatore.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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