Limiti circolazione quota in caso di morte del socio
- Cessione di quote srl dal notaio
- Quando si possono inserire le clausole che limitano la cessione delle quote
- Divieto di trasferimento di quota alla morte del socio
- Clausola di accrescimento
- Clausola di prelazione alla morte del socio
- Clausola di gradimento alla morte del socio
- Cessione quote società e consulenza notarile
Cessione di quote srl dal notaio
Le quote di srl sono liberamente trasferibili dal notaio per atto pubblico: la legge, infatti, espressamente prevede che siano trasferibili sia tramite contratto, che per successione, ossia alla morte del socio.
Nonostante un socio possa liberamente cedere la propria quota, non si esclude che i soci possano decidere di inserire delle clausole statutarie che possano limitare la circolazione, non solo quando il socio è in vita, limitando quindi un’eventuale vendita o donazione, ma anche alla sua morte, in favore degli eredi o di chi scelga mediante testamento. Vediamo quali sono le possibili clausole inseribili nello statuto dal notaio per la morte del socio.
Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO
Quando si possono inserire le clausole che limitano la cessione delle quote
Una domanda molto frequente è se dopo aver stipulato l’atto costitutivo sia possibile inserire delle clausole statutarie dal notaio per poter limitare la circolazione delle quote societarie.
La risposta è positiva. Al momento dell’atto costitutivo è possibile che si abbiano già le idee chiare e si inseriscano delle pattuizioni volute dai soci in relazione alla modalità e ai limiti di circolazione delle partecipazioni sociali.
Tuttavia non si esclude che, in un momento successivo, nel corso dell’attività sociale, i soci possano sentire l’esigenza di disciplinare questo aspetto inserendo le clausole statutarie dal notaio che più possano assecondare le volontà dei soci.
Come si si inserisce una clausola dal notaio
Per inserire una clausola che limiti la circolazione delle partecipazioni societarie nello statuto è necessario rispettare un particolare iter. Bisognerà infatti definire un ordine del giorno e procedere con un avviso di convocazione ai soci nelle modalità che sono previste dallo statuto in modo tale da informare tutti i soci sulle intenzioni di limitare la circolazione delle quote societarie in caso di morte del socio.
Come viene approvata la clausola
La clausola che limiti la circolazione delle partecipazioni sociali deve essere approvata con le maggioranze previste nello statuto. A differenza delle società di persone, ossia società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplice, in cui è necessario il consenso unanime dei soci, nelle società di capitali, come le srl e le spa, invece, basta il consenso della maggioranza dei soci espresso in assemblea alla presenza del notaio.
Ciò non esclude che i soci possano prevedere una clausola statutaria per atto pubblico notarile che stabilisca delle maggioranze diverse e rafforzate.
Divieto di trasferimento di quota alla morte del socio
È pacifico che sia possibile inserire nello statuto il divieto di trasferimento della quota del socio defunto, ossia prevedere che alla morte di un socio la quota non vada agli eredi o alle persone designate dal socio. Dopo la riforma è proprio la legge che lo consente espressamente.
Nel caso in cui sia impedito il trasferimento agli eredi della partecipazione sociale della srl, gli eredi avranno un diritto alla liquidazione della partecipazione sociale e la liquidazione della quota societaria in favore degli eredi viene effettuata dalla società e non dai singoli soci superstiti.
Clausola di accrescimento
Un altro limite alla circolazione è rappresentato dalla clausola di accrescimento che viene chiamata anche clausola di consolidazione.
Questa clausola prevede che in caso di morte del socio la sua quota si accresca in favore dei superstiti in proporzione alla partecipazione detenuta. Esiste una differenza rispetto alla clausola sopra analizzata, ossia alla clausola che prevede il divieto di trasferimento.
Tale differenza attiene alla liquidazione della quota in favore degli eredi, in quanto in questo caso non viene effettuata dalla società, ma viene effettuata proprio dai soci superstiti che sono coloro che assistono all’acquisto della quota in proporzione in base a quanto stabilito nello statuto.
Clausola di prelazione alla morte del socio
I soci sono altrettanto liberi di inserire una clausola statutaria che stabilisca in caso di morte del socio spetta ai soci superstiti il diritto di prelazione nell’acquisto, ossia il diritto di essere preferiti rispetto a terzi estranei: si pensi al caso in cui siano preferiti tutti gli altri soci prima di altri soggetti. In questi casi c’è chi ritiene che sia di fondamentale importanza fissare i criteri per la fissazione del prezzo della partecipazione sociale che si intende trasferire.
Clausola di gradimento alla morte del socio
È possibile anche prevedere una clausola all’interno dello statuto della srl, inserendola dal notaio, che stabilisca che in caso di morte del socio, il trasferimento della quota sociale sia subordinato al giudizio insindacabile dell’organo amministrativo. Il parere, quindi, positivo dell’organo amministrativo diverrebbe il lasciapassare per poter far parte della società.
Questo tipo di gradimento viene chiamato mero gradimento in quanto l’organo amministrativo non deve motivare le scelte adottate che possono derivare da esigenze della società, che non devono necessariamente essere esplicitate a coloro che intendono entrare all’interno della compagine sociale.
Altro tipo di clausola è quella invece del gradimento non mero. Qual è la differenza? La differenza risiede nel fatto che alla morte del socio il trasferimento della quota sociale dipende dal possesso, da parte dell’erede, di determinati requisiti che sono fissati e stabiliti in precedenza dai soci. Questi requisiti rappresentano concretamente dei limiti che possano limitare la circolazione della quota.
Cessione quote società e consulenza notarile
Affidarsi a un notaio prima di inserire clausole che possano limitare la circolazione delle partecipazioni sociali è senza dubbio la soluzione più consigliata, in quanto il notaio specializzato del settore, potrà illustrare ai soci quali siano le possibili strade da percorrere per mantenere inalterata il più possibile la compagine sociale ed evitare che vi sia l’ingresso di soci che non siano graditi dalla società.
Tramite questa piattaforma è possibile in pochi passaggi richiedere un preventivo gratuito senza alcun impegno compilando il form offerto e selezionando anche il notaio più vicino geograficamente in base alle proprie esigenze.