Aumento di capitale a terzi nella srl, chi entra e cosa paga
- Aumento del capitale sociale dal notaio
- Aumento del capitale in favore di terzi: è possibile?
- Quando il terzo diventa socio con l’aumento del capitale
- Conferimento da parte del terzo per aumento del capitale
- Preventivo notarile aumento del capitale in favore di non soci
- Chi entra e chi resta, le risposte sul nuovo socio
Aumento del capitale sociale dal notaio
Può capitare che nel corso dell’attività sociale, i soci di una srl, ossia di una società a responsabilità limitata, intendano aumentare il capitale sociale dal notaio, prevedendo, quindi, dei nuovi conferimenti, sia in denaro che in natura.
L’aumento del capitale generalmente avviene all’interno della stessa compagine sociale, ma può accadere che i soci decidano di offrire l’aumento in favore di terzi estranei alla compagine sociale (non soci), per consentire l’ingresso a questi ultimi nell’asset societario. È una strada diversa dall’acquisto di quote già esistenti: con l’aumento i soldi del nuovo socio entrano nella società, mentre con la cessione vanno al socio che vende.
È possibile un’operazione del genere nelle srl? Come è necessario procedere? Devono essere d’accordo tutti i soci? Vediamo cosa sapere prima di procedere ad un’operazione sul capitale di questo tipo, che consente a nuove persone di far parte di una società.

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Aumento del capitale in favore di terzi: è possibile?
Per poter offrire l’aumento del capitale sociale a coloro che non siano soci, occorre la presenza di una clausola statutaria che lo consenta. Ciò è quanto stabilito dal Codice Civile in tema di srl, presentandosi come un’importante differenza rispetto all’aumento di capitale previsto per le società per azioni, in cui tale clausola non è necessaria.
Come vedremo adesso, è possibile aumentare il capitale sociale con nuovi conferimenti anche in assenza della clausola statutaria, ma al ricorrere di determinati presupposti.
Quorum aumento del capitale in favore di non soci
Siccome l’aumento del capitale sociale generalmente viene effettuato tra i soci e in favore degli stessi, ci si chiede se, nell’ambito di una srl, sia necessaria l’unanimità dei consensi, in quanto l’offerta in favore di un terzo e la conseguente sottoscrizione dell’aumento da parte del non socio, determinano l’ingresso di una nuova persona all’interno della società, rappresentando un cambiamento anche importante negli equilibri societari.
In virtù della presenza di una clausola statutaria in cui viene riconosciuto a monte la possibilità di offrire l’aumento a terzi, è possibile deliberarlo con la maggioranza dei voti dei soci: se l’atto costitutivo non dispone diversamente, quella dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479 bis c.c.). La clausola non opera nel caso particolare della riduzione del capitale sotto il minimo legale con contestuale aumento (art. 2482 ter c.c.).
Nel caso in cui la clausola che consenta l’ingresso a terzi, mediante l’aumento del capitale, sia assente all’interno dello statuto, si ritiene che sia possibile deliberare ugualmente l’aumento a titolo oneroso riservato al terzo con il consenso unanime di tutti i soci, perché ciascuno rinuncia al proprio diritto di sottoscrizione. Esistono poi due strade previste dalla legge: la decisione di aumento può stabilire che la parte non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta da terzi (art. 2481 bis c.c.), e il socio può cedere a un terzo il proprio diritto di sottoscrizione, salvo limiti nello statuto. Quale strada sia percorribile nel caso concreto è un punto da chiarire con il notaio.

Quando il terzo diventa socio con l’aumento del capitale
L’aumento del capitale a titolo oneroso, anche chiamato aumento a pagamento, a differenza di quello gratuito, prevede due fasi: la prima fase, rappresentata dalla delibera dei soci in assemblea davanti al notaio, la seconda fase, costituita dalla sottoscrizione dell’aumento oneroso da parte di chi è intenzionato a parteciparne. Nei trenta giorni dalla sottoscrizione gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato eseguito (art. 2481 bis c.c.).
A tal proposito una persona estranea alla compagine sociale, per poter diventare socio a tutti gli effetti ed esercitare i diritti sociali connessi alla quota che sta per assumere, deve sottoscrivere l’aumento del capitale sociale, dopo la delibera di aumento. Non basta quindi che i soci offrano una parte o l’intero aumento in favore di un terzo, ma è necessario che il terzo sottoscriva ciò che gli viene offerto: è proprio per questo che si determina un vero contratto, con cui la sottoscrizione dell’aumento equivale alla accettazione.
Tutela dei soci dissenzienti per aumento in favore di non soci
Nel caso in cui venga deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento in favore di un non socio dal notaio e non vi sia l’unanimità dei consensi, in presenza di una clausola statutaria che riconosca ammissibile l’operazione, i soci dissenzienti sono tutelati.
La legge infatti riconosce agli stessi la possibilità di recedere dalla società, ossia viene offerta la chance di abbandonare la compagine sociale in virtù del disaccordo inerente all’ingresso di un nuovo socio all’interno della società. Il diritto spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione (art. 2481 bis c.c.) e il rimborso si calcola sul valore di mercato del patrimonio sociale, come spiegato nella guida su come uscire da una srl.
Questa rappresenta una via di fuga per coloro che, pur facendo parte di una società, non accettino determinate persone all’interno della compagine sociale: la società a responsabilità limitata ha infatti una connotazione personalistica e pertanto è importante il rapporto che si instaura tra coloro che ne fanno parte.
Conferimento da parte del terzo per aumento del capitale
Una delle domande più diffuse è cosa può apportare un terzo per aumentare il capitale sociale, ossia quale tipo di conferimento è consentito nell’ambito di una srl per poter far parte della compagine sociale.
Il denaro rappresenta il conferimento standard, ma lo statuto può anche prevedere dei conferimenti diversi dal denaro, come conferimenti in natura (apporto di immobili, mobili registrati etc.) e conferimenti di opere. Per i beni in natura e i crediti è necessaria la relazione giurata di stima di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori, che attesti il valore effettivo espresso in euro di quanto viene trasferito in favore della società (art. 2465 c.c.); per le opere e i servizi la legge chiede invece una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria che ne garantisca il valore (art. 2464 c.c.).
L’introduzione di una clausola statutaria, che possa ammettere conferimenti diversi dal denaro, può avvenire a monte, ossia in sede di atto costitutivo dal notaio, così come nel corso dell’attività sociale, modificando lo statuto dal notaio, deliberando tale modifica a maggioranza. Con una modifica analoga lo statuto può anche affidare agli amministratori la delega ad aumentare il capitale, entro limiti fissati dai soci.
Quando il nuovo socio entra in una società che nel tempo ha accumulato valore, la decisione di aumento può prevedere un soprapprezzo: chi sottoscrive paga più del valore nominale della quota, così da non sottrarre valore ai soci che c’erano prima. Il soprapprezzo va versato per intero alla sottoscrizione, insieme ad almeno il 25% della parte di capitale (art. 2481 bis c.c.). Se chi entra preferisce anticipare la somma prima della delibera, si parla di versamento in conto futuro aumento.
Chi possiede cosa, prima e dopo l’ingresso del nuovo socio
Srl con capitale di 30.000 euro e un patrimonio stimato in 150.000 euro: Davide entra con un aumento di 10.000 euro di capitale
Prima
Dopo
Davide paga 50.000 euro: 10.000 vanno a capitale e 40.000 sono soprapprezzo, perché ogni euro di capitale vale già 5 euro di patrimonio. Alla sottoscrizione ne versa almeno 42.500, cioè il 25% della parte di capitale e l’intero soprapprezzo.
Esempio di fantasia e semplificato: valore della società e soprapprezzo li decidono i soci nella delibera.
Preventivo notarile aumento del capitale in favore di non soci
Nel caso in cui sia necessario avere un quadro delle spese, relativo alle tasse e alle imposte, da dover sostenere in sede di rogito notarile per l’aumento del capitale sociale in favore dei terzi, è possibile richiedere un preventivo notarile gratuito, grazie alla piattaforma di NotaioFacile, e chiedere ai notai della provincia della sede un preventivo per l’aumento aperto al nuovo socio.
Come riferimento reale, il calcolatore degli atti societari di NotaioFacile tratta l’aumento con ingresso di nuovi soci come operazione complessa: imposte e diritti fissi per 506 euro e un onorario stimato tra 1.708 e 3.965 euro IVA inclusa, per un totale indicativo tra circa 2.215 e 4.470 euro. Per l’aumento in denaro l’imposta di registro resta fissa a 200 euro.
Spesso si è spaventati dai costi relativi all’atto da stipulare dal notaio e per tali ragioni, conoscerli in anticipo, può rappresentare un indubbio vantaggio, entrando proprio il contatto diretto con il notaio. Il servizio offre, inoltre, la possibilità di scegliere la città che si preferisce in modo tale da facilitare un eventuale colloquio qualora lo si ritenga utile.
Chi entra e chi resta, le risposte sul nuovo socio
Il terzo può comprare da un socio il diritto di sottoscrivere l’aumento?
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 9460/2021) il socio di srl può cedere a terzi il proprio diritto di sottoscrizione prima della scadenza del termine, salvo che lo statuto lo escluda o limiti la circolazione delle quote. È buona norma verificare lo statuto con il notaio prima di accordarsi.
Quanto deve versare subito chi entra con l’aumento?
Per i conferimenti in denaro almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero soprapprezzo, all’atto della sottoscrizione. Le quote che corrispondono a beni in natura o crediti vanno invece liberate per intero al momento della sottoscrizione (artt. 2481 bis e 2464 c.c.).
Quanto tempo hanno i soci prima che l’aumento passi al terzo?
La decisione fissa i termini per esercitare il diritto di sottoscrizione, che non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento può essere sottoscritto. La stessa decisione può prevedere che la parte non sottoscritta da uno o più soci vada agli altri soci o a terzi (art. 2481 bis c.c.).
Il socio contrario all’ingresso del terzo quanto riceve se recede?
Il rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale, calcolato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la stima la fa un esperto nominato dal tribunale. Il rimborso va eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società (art. 2473 c.c.).
E se il nuovo socio sottoscrive solo una parte dell’aumento?
Il capitale aumenta per la sola parte sottoscritta soltanto se la delibera lo ha espressamente consentito; altrimenti, di norma, l’aumento non si perfeziona (art. 2481 bis c.c.). Per questo nella delibera è buona norma chiarire anche questo aspetto.