Esecutore Testamentario: chi è e come nominarlo
- L’esecutore testamentario
- Come si può nominare?
- Chi può essere nominato esecutore
- L’accettazione della nomina
- Il ruolo del notaio
- Cosa può fare l’esecutore dal notaio?
- L’esecutore può alienare i beni ereditari?
L’esecutore testamentario
L’esecutore testamentario è un soggetto nominato dal testatore, ovvero da chi redige il proprio testamento, con lo scopo di affidare ad una persona di fiducia l’amministrazione della propria eredità, nonché in generale delle proprie volontà testamentarie al momento dell’apertura della successione.
Quando si tratta di testamenti semplici, magari con una sola disposizione con cui si istituisce erede un soggetto e con pochi beni, non è necessario in quanto può essere lo stesso erede a gestire quanto lasciatogli. Al contrario, quando la massa ereditaria è ampia, vi sono diversi beni, differenti disposizioni da attuare al momento dell’apertura della successione, può essere necessario nominare un esecutore che dia attuazione a queste disposizioni e regoli i rapporti tra gli eredi.
Come si può nominare?
L’esecutore testamentario viene nominato dal testatore; si può nominare sia nel testamento olografo che nel testamento pubblico. Spesso, però, la parte non è a conoscenza di questa possibilità, pertanto il luogo più idoneo per nominarlo è proprio il testamento pubblico, in seguito ai consigli del Notaio.
La nomina è unilaterale perché viene effettuata dal testatore autonomamente, anche se in seguito all’apertura della successione deve essere accettata dal soggetto incaricato. Si tratta, quindi, di una sorta di mandato che inizia ad avere efficacia dopo la morte del mandante. Non servono forme particolari o di rito per nominare l’esecutore, basta che dal testamento emerga chiaramente questa volontà e sia determinato con precisione il soggetto destinatario di questo ruolo.
Chi può essere nominato esecutore
Il testatore può nominare anche più esecutori testamentari se necessario (art.700 c.c. ) e può anche prevedere, per il caso in cui qualcuno di questi non possa o non voglia accettare, un altro esecutore in sostituzione. Ha, dunque, una massima libertà in ordine alla nomina di questo soggetto.
Quando vengono nominati più esecutori, di solito il Notaio consiglia al testatore di stabilire quale funzione attribuire ad ognuno di essi (ad esempio, uno deve fare l’inventario, un altro deve procedere alla consegna dei beni agli eredi).
Qualora ciò non avvenga, perché ad esempio il testatore lo ha nominato in un testamento olografo, si presume che tutti gli esecutori agiscano congiuntamente tra loro nella gestione dell’eredità. Nel testamento, il testatore può anche prevedere la possibilità che l’esecutore sostituisca altri soggetti a sé stesso, qualora non sia più in grado di adempiere ai suoi doveri.
Chi non può essere nominato esecutore testamentario?
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di agire, pertanto i minori, gli interdetti, gli inabilitati e tutti colori che non possono liberamente amministrare i propri beni.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario?
Sì, anche un soggetto nominato erede, oppure un soggetto a cui è attribuito un bene a titolo particolare può essere nominato esecutore. Anzi, in questo caso, si tratta di soggetti che hanno maggiormente contezza della massa ereditaria, avendo già un rapporto con il testatore, risultando quindi ancor più idonei a svolgere questo compito.
Deve trattarsi necessariamente di una persona fisica?
No, anche una persona giuridica, quale ad esempio una società, può essere nominata esecutore testamentario.
L’accettazione della nomina
Per potere avere efficacia, la nomina dell’esecutore testamentario deve essere necessariamente seguita dall’accettazione dell’incarico.
L’esecutore deve accettare mediante una dichiarazione fatta presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, pertanto è una manifestazione di volontà accompagnata da un certo formalismo, data l’importanza dell’incarico.
Tale accettazione verrà poi annotata nel registro delle successioni. Non c’è un termine preciso entro il quale farla, però gli interessati (ad esempio gli eredi) possono sollecitare l’esecutore a farla in breve tempo, per gestire l’eredità.
Una volta accettato l’incarico, nulla esclude che l’esecutore possa ancora rinunziarvi, se ritiene di non potere eseguire quanto richiesto dal testatore; ciò, tuttavia, solo per gravi motivi.
Il ruolo del Notaio
Il Notaio presso il quale è stato redatto un testamento pubblico o presso il quale è stato depositato un testamento olografo, all’apertura della successione dà lettura del testamento agli eredi e individua il nome dell’esecutore testamentario. In questo caso, provvede a contattarlo e a dargli tutte le informazioni necessarie per accettare l’incarico.
Cosa può fare l’esecutore dal Notaio?
Le funzioni dell’esecutore testamentario sono molto varie. Innanzitutto, deve curare che le disposizioni testamentarie siano esattamente eseguite. Ad esempio, deve comunicare ai legatari quali sono gli obblighi che derivano dall’accettazione di un legato, agli eredi qual è la modalità di divisione delle quote ereditarie, eventualmente disposta dal testatore.
Per fare ciò, l’esecutore deve necessariamente prendere possesso dei beni lasciati, possesso che non può durare più di un anno, salvo che il giudice ritenga che sia necessario più tempo per amministrare il tutto. Quando tra gli eredi vi sono dei minori, l’esecutore testamentario fa apporre i sigilli e fa redigere l’inventario anche in presenza dei soggetti che li rappresentano (genitori o tutori).
Gli eredi possono chiedere il possesso dei beni ereditari?
Sì, anche se l’esecutore testamentario ha accettato il suo incarico, gli eredi possono chiedere la consegna di quei beni che non sono necessari all’ufficio.
L’esecutore può alienare i beni ereditari?
Tra i vari compiti dell’esecutore, vi è anche quello di alienare i beni ereditari qualora sia necessario per amministrare gli stessi o quando sia proprio richiesto dal testatore nel testamento.
Per farlo, occorre chiedere l’autorizzazione al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, autorizzazione che il Notaio provvederà ad allegare al rogito notarile. Pertanto, se un acquirente intende acquistare un bene che si trova in una eredità amministrata dall’esecutore, dovrà concludere un contratto con lui e non con gli eredi.
Dal punto di vista delle spese, non c’è alcuna differenza rispetto ad una normale compravendita, se non che il venditore interviene in rappresentanza di tutti gli eredi e firma in luogo di questi. Successivamente al rogito, l’esecutore dovrà consegnare il corrispettivo pagato dall’acquirente agli eredi, secondo le indicazioni del testatore.
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