Esecutore Testamentario: chi è e come nominarlo

L’esecutore testamentario

esecutore testamentario e ruolo del notaioL’esecutore testamentario è un soggetto nominato dal testatore, ovvero da chi redige il proprio testamento, con lo scopo di affidare ad una persona di fiducia l’amministrazione della propria eredità, nonché in generale delle proprie volontà testamentarie al momento dell’apertura della successione.

Quando si tratta di testamenti semplici, magari con una sola disposizione con cui si istituisce erede un soggetto e con pochi beni, non è necessario in quanto può essere lo stesso erede a gestire quanto lasciatogli. Al contrario, quando la massa ereditaria è ampia, vi sono diversi beni, differenti disposizioni da attuare al momento dell’apertura della successione, può essere necessario nominare un esecutore che dia attuazione a queste disposizioni e regoli i rapporti tra gli eredi.

Come si può nominare?

L’esecutore testamentario viene nominato dal testatore; si può nominare sia nel testamento olografo che nel testamento pubblico. Spesso, però, la parte non è a conoscenza di questa possibilità, pertanto il luogo più idoneo per nominarlo è proprio il testamento pubblico, in seguito ai consigli del Notaio.

La nomina è unilaterale perché viene effettuata dal testatore autonomamente, anche se in seguito all’apertura della successione deve essere accettata dal soggetto incaricato. Si tratta, quindi, di una sorta di mandato che inizia ad avere efficacia dopo la morte del mandante. Non servono forme particolari o di rito per nominare l’esecutore, basta che dal testamento emerga chiaramente questa volontà e sia determinato con precisione il soggetto destinatario di questo ruolo.

Chi può essere nominato esecutore

Il testatore può nominare anche più esecutori testamentari se necessario (art.700 c.c. ) e può anche prevedere, per il caso in cui qualcuno di questi non possa o non voglia accettare, un altro esecutore in sostituzione. Ha, dunque, una massima libertà in ordine alla nomina di questo soggetto.

Quando vengono nominati più esecutori, di solito il Notaio consiglia al testatore di stabilire quale funzione attribuire ad ognuno di essi (ad esempio, uno deve fare l’inventario, un altro deve procedere alla consegna dei beni agli eredi).

Qualora ciò non avvenga, perché ad esempio il testatore lo ha nominato in un testamento olografo, si presume che tutti gli esecutori agiscano congiuntamente tra loro nella gestione dell’eredità. Nel testamento, il testatore può anche prevedere la possibilità che l’esecutore sostituisca altri soggetti a sé stesso, qualora non sia più in grado di adempiere ai suoi doveri.

Chi non può essere nominato esecutore testamentario?

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di agire, pertanto i minori, gli interdetti, gli inabilitati e tutti colori che non possono liberamente amministrare i propri beni.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario?

Sì, anche un soggetto nominato erede, oppure un soggetto a cui è attribuito un bene a titolo particolare può essere nominato esecutore. Anzi, in questo caso, si tratta di soggetti che hanno maggiormente contezza della massa ereditaria, avendo già un rapporto con il testatore, risultando quindi ancor più idonei a svolgere questo compito.

Deve trattarsi necessariamente di una persona fisica?

No, anche una persona giuridica, quale ad esempio una società, può essere nominata esecutore testamentario.

L’accettazione della nomina

Per potere avere efficacia, la nomina dell’esecutore testamentario deve essere necessariamente seguita dall’accettazione dell’incarico.

L’esecutore deve accettare mediante una dichiarazione fatta presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, pertanto è una manifestazione di volontà accompagnata da un certo formalismo, data l’importanza dell’incarico.

Tale accettazione verrà poi annotata nel registro delle successioni. Non c’è un termine preciso entro il quale farla, però gli interessati (ad esempio gli eredi) possono sollecitare l’esecutore a farla in breve tempo, per gestire l’eredità.

Una volta accettato l’incarico, nulla esclude che l’esecutore possa ancora rinunziarvi, se ritiene di non potere eseguire quanto richiesto dal testatore; ciò, tuttavia, solo per gravi motivi.

Il ruolo del Notaio

Il Notaio presso il quale è stato redatto un testamento pubblico o presso il quale è stato depositato un testamento olografo, all’apertura della successione dà lettura del testamento agli eredi e individua il nome dell’esecutore testamentario. In questo caso, provvede a contattarlo e a dargli tutte le informazioni necessarie per accettare l’incarico.

Cosa può fare l’esecutore dal Notaio?

Le funzioni dell’esecutore testamentario sono molto varie. Innanzitutto, deve curare che le disposizioni testamentarie siano esattamente eseguite. Ad esempio, deve comunicare ai legatari quali sono gli obblighi che derivano dall’accettazione di un legato, agli eredi qual è la modalità di divisione delle quote ereditarie, eventualmente disposta dal testatore.

Per fare ciò, l’esecutore deve necessariamente prendere possesso dei beni lasciati, possesso che non può durare più di un anno, salvo che il giudice ritenga che sia necessario più tempo per amministrare il tutto. Quando tra gli eredi vi sono dei minori, l’esecutore testamentario fa apporre i sigilli e fa redigere l’inventario anche in presenza dei soggetti che li rappresentano (genitori o tutori).

Gli eredi possono chiedere il possesso dei beni ereditari?

Sì, anche se l’esecutore testamentario ha accettato il suo incarico, gli eredi possono chiedere la consegna di quei beni che non sono necessari all’ufficio.

L’esecutore può alienare i beni ereditari?

Tra i vari compiti dell’esecutore, vi è anche quello di alienare i beni ereditari qualora sia necessario per amministrare gli stessi o quando sia proprio richiesto dal testatore nel testamento.

Per  farlo, occorre chiedere l’autorizzazione al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, autorizzazione che il Notaio provvederà ad allegare al rogito notarile. Pertanto, se un acquirente intende acquistare un bene che si trova in una eredità amministrata dall’esecutore, dovrà concludere un contratto con lui e non con gli eredi.

Dal punto di vista delle spese, non c’è alcuna differenza rispetto ad una normale compravendita, se non che il venditore interviene in rappresentanza di tutti gli eredi e firma in luogo di questi. Successivamente al rogito, l’esecutore dovrà consegnare il corrispettivo pagato dall’acquirente agli eredi, secondo le indicazioni del testatore.

È possibile nominare il Notaio esecutore testamentario?

Ci si è chiesti se sia valida la disposizione testamentarie a contenuto non patrimoniale con la quale il testatore decida all’interno del testamento pubblico di designare come esecutore testamentario lo stesso Notaio che si occupa di redigere il testamento, affinché provveda a dare esecuzione alle disposizioni contenuto nel medesimo testamento del testatore, nonché all’amministrazione della massa ereditaria.

Sul punto è opportuno fare una serie di distinzioni per evitare che una siffatta designazione possa rientrare nell’ambito delle nullità ai sensi dell’art. 587 del codice civile e dell’art. 28 comma 1, n. 3 della legge n.89 del 1913.

Tendenzialmente bisogna considerare sia la forma testamentaria prescelta, se cioè tale designazione sia contenuta in un testamento pubblico, in testamento olografo o in un testamento segreto, inoltre bisogna considerare se a rivestire il ruolo di esecutore testamentario debba essere il Notaio rogante o un altro Notaio.

L’inammissibilità della designazione del Notaio quale esecutore testamentario nel testamento pubblico

Tendenzialmente si sono contrapposte per lungo tempo due tesi, la prima considera inammissibile la designazione all’interno del testamento pubblico del Notaio che si occupa di ridurre per iscritto le volontà del testatore qualora vi sia un compenso che sia determinato in una cifra superiore a quello che secondo la prassi dovrebbe spettare per le funzioni di esecutore testamentario.

Secondo l’altra tesi la designazione del Notaio rogante come esecutore testamentario sarebbe ammissibile solo ove non fosse previsto un compenso, potendo il professionista che riceve quel determinato testamento dare esecuzione alle disposizioni patrimoniali e non patrimoniali del testatore e occuparsi della relativa amministrazione dei beni medesimi.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente sostenuto l’inammissibilità della designazione ad esecutore testamentario del Notaio all’interno del medesimo testamento pubblico di cui sta curando la redazione in quanto si tratterebbe di un’ipotesi di illecito disciplinare ai sensi dell’art. 28 comma 1, n. 3 della legge n.89 del 1913, proprio perché verrebbe meno la figura di soggetto imparziale e terzo che rappresenta il Notaio rispetto agli atti che stipula.

Quindi, come può dedursi non è possibile nominare all’interno del testamento pubblico il Notaio rogante quale esecutore testamentario, a prescindere dalla previsione o meno di un compenso in suo favore.

L’ammissibilità della nomina del Notaio quale esecutore testamentario in un testamento olografo o in un testamento segreto sigillato

Diversamente dal caso di testamento pubblico, non pare violare alcun divieto di legge la nomina del Notaio all’interno di un testamento olografo redatto dal testatore e poi depositato presso lo stesso Notaio, in quanto non vi è un’ipotesi di incapacità a ricevere di cui all’art.597 del codice civile, perché il Notaio non sta ricevendo alcuna attribuzione patrimoniale, ma una designazione ad assumere un ufficio di diritto privato.

Altresì, non vi può essere alcuna forma di imparzialità da parte del Notaio, il quale si limita a ricevere il testamento dopo che sia stato scritto, senza aver potuto in alcun modo influenzare il testatore a nominarlo esecutore testamentario.

Per tale ragione è possibile designare il Notaio esecutore testamentario, inserendo all’interno del testamento olografo la nomina espressa e prevedendo anche i poteri che spetteranno allo stesso dopo l’apertura della successione.

Lo stesso discorso può applicarsi anche nel caso di testamento segreto che viene consegnato sigillato al Notaio, perché quest’ultimo non può in alcun modo influenzare la volontà del testatore.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio