Esecutore testamentario, chi nominare e cosa può fare

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L’esecutore testamentario

L’esecutore testamentario è un soggetto nominato dal testatore, ovvero da chi redige il proprio testamento, con lo scopo di affidare ad una persona di fiducia l’amministrazione della propria eredità, nonché in generale delle proprie volontà testamentarie al momento dell’apertura della successione.

Quando si tratta di testamenti semplici, magari con una sola disposizione con cui si istituisce erede un soggetto e con pochi beni, non è necessario in quanto può essere lo stesso erede a gestire quanto lasciatogli. Al contrario, quando la massa ereditaria è ampia, vi sono diversi beni, differenti disposizioni da attuare al momento dell’apertura della successione, può essere necessario nominare un esecutore che dia attuazione a queste disposizioni e regoli i rapporti tra gli eredi.

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Come si può nominare?

L’esecutore testamentario viene nominato dal testatore; si può nominare sia nel testamento olografo che nel testamento pubblico, e anche nel testamento segreto. Spesso, però, la parte non è a conoscenza di questa possibilità: il testamento pubblico è una sede in cui se ne può parlare con il notaio, che può illustrare come funziona. Per sapere quanto costa un testamento pubblico con questa clausola, è possibile chiedere un preventivo ai notai della propria provincia: spesso rispondono in poche ore.

La nomina è unilaterale perché viene effettuata dal testatore autonomamente, anche se in seguito all’apertura della successione deve essere accettata dal soggetto incaricato. Si tratta, quindi, di una sorta di mandato che inizia ad avere efficacia dopo la morte del mandante. Non servono forme particolari o di rito per nominare l’esecutore, basta che dal testamento emerga chiaramente questa volontà e sia determinato con precisione il soggetto destinatario di questo ruolo.

esecutore testamentario e ruolo del notaio

Chi può essere nominato esecutore

Il testatore può nominare anche più esecutori testamentari se necessario (art.700 c.c. ) e può anche prevedere, per il caso in cui qualcuno di questi non possa o non voglia accettare, un altro esecutore in sostituzione. Ha, dunque, una massima libertà in ordine alla nomina di questo soggetto. Lo schema, semplificato, mette in fila i casi più comuni; per il proprio, è buona norma sentire il notaio.

Si può? Chi
✔Un amico, un parente o un professionista di fiducia, purché abbia la piena capacità di agire
✔Uno degli eredi o dei legatari, anche un figlio a cui si lascia la casa
✔Più persone insieme, con eventuali sostituti
⚠Una persona giuridica, per esempio una società: di regola è ammesso, è un punto da verificare con il notaio
⚠Il notaio che riceve il testamento pubblico: per la Cassazione la nomina costituisce per lui un illecito disciplinare (art. 28 legge notarile)
✘Minori, interdetti, inabilitati e chi non può liberamente amministrare i propri beni

Quando vengono nominati più esecutori, è possibile stabilire quale funzione attribuire ad ognuno di essi (ad esempio, uno deve fare l’inventario, un altro deve procedere alla consegna dei beni agli eredi).

Qualora ciò non avvenga, perché ad esempio il testatore lo ha nominato in un testamento olografo, si presume che tutti gli esecutori agiscano congiuntamente tra loro nella gestione dell’eredità; se non sono d’accordo su un atto, decide l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi. Nel testamento, il testatore può anche indicare dei sostituti, che subentrino all’esecutore qualora non sia più in grado di adempiere ai suoi doveri.

Chi non può essere nominato esecutore testamentario?

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di agire, pertanto i minori, gli interdetti, gli inabilitati e tutti colori che non possono liberamente amministrare i propri beni.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario?

Sì, anche un soggetto nominato erede, oppure un soggetto a cui è attribuito un bene a titolo particolare può essere nominato esecutore. Anzi, in questo caso, si tratta di soggetti che hanno maggiormente contezza della massa ereditaria, avendo già un rapporto con il testatore, risultando quindi ancor più idonei a svolgere questo compito.

Deve trattarsi necessariamente di una persona fisica?

No, di regola anche una persona giuridica, quale ad esempio una società, può essere nominata esecutore testamentario.

L’accettazione della nomina

Per potere avere efficacia, la nomina dell’esecutore testamentario deve essere necessariamente seguita dall’accettazione dell’incarico.

L’esecutore deve accettare mediante una dichiarazione fatta, di norma, presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, pertanto è una manifestazione di volontà accompagnata da un certo formalismo, data l’importanza dell’incarico. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

Tale accettazione verrà poi annotata nel registro delle successioni. La legge non fissa un termine entro il quale farla, però chiunque vi abbia interesse (ad esempio gli eredi) può chiedere all’autorità giudiziaria di assegnare all’esecutore un termine, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.

Una volta accettato l’incarico, nulla esclude che l’esecutore possa ancora rinunziarvi, se ritiene di non potere eseguire quanto richiesto dal testatore; secondo una parte della dottrina, tuttavia, ciò solo per gravi motivi. Su istanza di ogni interessato, il giudice può invece esonerare l’esecutore dall’ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità o per aver commesso azioni che ne menomino la fiducia.

Il ruolo del Notaio

Il Notaio presso il quale è stato redatto un testamento pubblico o presso il quale è stato depositato un testamento olografo, all’apertura della successione, tendenzialmente, si occupa della pubblicazione del testamento e può individuare il nome dell’esecutore testamentario. In questo caso, può provvedere a contattarlo e a dargli le informazioni necessarie per accettare l’incarico.

Cosa può fare l’esecutore dal Notaio?

Le funzioni dell’esecutore testamentario sono molto varie. Innanzitutto, deve curare che le disposizioni testamentarie siano esattamente eseguite. Ad esempio, deve comunicare ai legatari quali sono gli obblighi che derivano dall’accettazione di un legato, agli eredi qual è la modalità di divisione delle quote ereditarie, eventualmente disposta dal testatore.

Per fare ciò, l’esecutore deve necessariamente prendere possesso dei beni lasciati, possesso che non può durare più di un anno dall’accettazione, salvo che il giudice, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, lo prolunghi per un altro anno al massimo. Quando tra gli eredi vi sono dei minori, l’esecutore testamentario fa apporre i sigilli e fa redigere l’inventario anche in presenza dei soggetti che li rappresentano (genitori o tutori). Al termine della gestione deve rendere il conto. Il testatore può prevedere un compenso per l’esecutore; le spese sostenute per l’ufficio, di regola, sono a carico dell’eredità.

Gli eredi possono chiedere il possesso dei beni ereditari?

Sì, anche se l’esecutore testamentario ha accettato il suo incarico, gli eredi possono chiedere la consegna di quei beni che non sono necessari all’ufficio.

Casa da dividere, figli che non si mettono d’accordo

Un caso frequente: un testatore con più figli e una casa che teme finisca in comproprieta` litigiosa. Può disporre che l’esecutore, quando non è erede o legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità (art. 706 del Codice Civile ). Se invece serve vendere la casa, l’esecutore chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, che decide sentiti gli eredi.

L’esecutore può alienare i beni ereditari?

Tra i vari compiti dell’esecutore, vi è anche quello di alienare i beni ereditari qualora sia necessario per amministrare gli stessi o quando sia proprio richiesto dal testatore nel testamento.

Per  farlo, occorre chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, che decide sentiti gli eredi; autorizzazione che il Notaio, tendenzialmente, provvede ad allegare al rogito notarile. Pertanto, se un acquirente intende acquistare un bene che si trova in una eredità amministrata dall’esecutore, dovrà concludere un contratto con lui, nella sua qualità, e con l’autorizzazione del giudice; per la continuità delle trascrizioni e le verifiche sulla casa è buona norma sentire il notaio.

Dal punto di vista delle spese, di regola non c’è differenza rispetto ad una normale compravendita, se non che il venditore è l’esecutore e serve l’autorizzazione. Successivamente al rogito, l’esecutore dovrà consegnare il corrispettivo pagato dall’acquirente agli eredi, secondo le indicazioni del testatore.

È possibile nominare il Notaio esecutore testamentario?

Ci si è chiesti se sia valida la disposizione testamentarie a contenuto non patrimoniale con la quale il testatore decida all’interno del testamento pubblico di designare come esecutore testamentario lo stesso Notaio che si occupa di redigere il testamento, affinché provveda a dare esecuzione alle disposizioni contenuto nel medesimo testamento del testatore, nonché all’amministrazione della massa ereditaria.

Sul punto è opportuno fare una serie di distinzioni per evitare che una siffatta designazione possa rientrare nell’ambito delle nullità ai sensi dell’art. 587 del Codice Civile e dell’art. 28 comma 1, n. 3 della legge n.89 del 1913.

Tendenzialmente bisogna considerare sia la forma testamentaria prescelta, se cioè tale designazione sia contenuta in un testamento pubblico, in testamento olografo o in un testamento segreto, inoltre bisogna considerare se a rivestire il ruolo di esecutore testamentario debba essere il Notaio rogante o un altro Notaio.

La nomina del Notaio quale esecutore testamentario nel testamento pubblico

Tendenzialmente si sono contrapposte per lungo tempo due tesi, la prima considera inammissibile la designazione all’interno del testamento pubblico del Notaio che si occupa di ridurre per iscritto le volontà del testatore qualora vi sia un compenso che sia determinato in una cifra superiore a quello che secondo la prassi dovrebbe spettare per le funzioni di esecutore testamentario.

Secondo l’altra tesi la designazione del Notaio rogante come esecutore testamentario sarebbe ammissibile solo ove non fosse previsto un compenso, potendo il professionista che riceve quel determinato testamento dare esecuzione alle disposizioni patrimoniali e non patrimoniali del testatore e occuparsi della relativa amministrazione dei beni medesimi.

La Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, 17 gennaio 2023) ha ritenuto che l’istituzione del Notaio quale esecutore testamentario, mediante una disposizione contenuta nel testamento pubblico da lui stesso ricevuto, configuri per il Notaio un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 28 comma 1, n. 3 della legge n.89 del 1913, perché verrebbe meno la figura di soggetto imparziale e terzo che il Notaio rappresenta rispetto agli atti che stipula. La sentenza riguardava un caso in cui era previsto un compenso; sull’ipotesi di incarico gratuito la dottrina discute.

Per queste ragioni la nomina del Notaio rogante nel testamento pubblico è un’ipotesi da affrontare con molta cautela, ed è bene chiedere direttamente al notaio.

La nomina del Notaio quale esecutore testamentario in un testamento olografo o in un testamento segreto sigillato

Diversamente dal caso di testamento pubblico, non pare violare alcun divieto di legge la nomina del Notaio all’interno di un testamento olografo redatto dal testatore e poi depositato presso lo stesso Notaio, in quanto non vi è un’ipotesi di incapacità a ricevere di cui all’art.597 del Codice Civile , perché il Notaio non sta ricevendo alcuna attribuzione patrimoniale, ma una designazione ad assumere un ufficio di diritto privato.

Altresì, non vi può essere alcun problema di imparzialità da parte del Notaio, il quale si limita a ricevere il testamento dopo che sia stato scritto, senza aver potuto in alcun modo influenzare il testatore a nominarlo esecutore testamentario.

Per tale ragione tendenzialmente è possibile designare il Notaio esecutore testamentario, inserendo all’interno del testamento olografo la nomina espressa e prevedendo anche i poteri che spetteranno allo stesso dopo l’apertura della successione.

Lo stesso discorso può applicarsi anche nel caso di testamento segreto che viene consegnato sigillato al Notaio, perché quest’ultimo non può in alcun modo influenzare la volontà del testatore.

Sei dubbi di chi ha una casa e più figli

Serve un esecutore testamentario se lascio la casa a un solo figlio?

Di regola no: con un testamento semplice, un solo erede e pochi beni, può gestire da sé quanto riceve. Serve di più quando i beni sono diversi, ci sono più eredi o più disposizioni da attuare, e si vuole una persona di fiducia che regoli i rapporti tra loro.

Posso nominare uno dei miei figli esecutore, anche se è erede?

Sì: può essere nominato anche un erede o un legatario, purché abbia la piena capacità di agire. La scelta dipende dai rapporti tra i figli ed è da valutare con il notaio.

L’esecutore può vendere la casa senza il consenso dei miei figli?

Non da solo: per alienare beni dell’eredità l’esecutore chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, che decide sentiti gli eredi. L’acquirente conclude il contratto con l’esecutore, nella sua qualità.

Quanto dura l’incarico dell’esecutore?

La legge non fissa una scadenza dell’ufficio. Il possesso dei beni non può durare più di un anno dall’accettazione, prorogabile dal giudice, per motivi di evidente necessità, di un altro anno al massimo. Al termine della gestione l’esecutore deve rendere il conto.

Posso nominare come esecutore il notaio che riceve il mio testamento pubblico?

È una nomina delicata: secondo la Cassazione, l’istituzione del notaio come esecutore nel testamento che lui stesso riceve configura per il notaio un illecito disciplinare. Nel testamento olografo o segreto depositato presso un notaio, invece, la nomina tendenzialmente non pare violare divieti: è un punto da verificare con il notaio.

E se la persona che ho scelto non accetta?

L’accettazione è necessaria perché la nomina abbia efficacia. Chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine; se passa senza accettazione, l’esecutore si considera rinunziante. Per questo il testatore può indicare uno o più sostituti.