Revoca della rinuncia all'eredità, quando si può e come

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Eredità: accettare o rinunciare?

L’eredità la si può ricevere per testamento o per legge.

È possibile che il defunto abbia lasciato un testamento in nostro favore nominandoci eredi oppure è possibile che il testamento sia assente, ma che in virtù del legame familiare stretto che ci lega al defunto, siamo chiamati all’eredità secondo le norme previste dalla legge.

Una volta assodato di essere chiamati all’eredità è necessario operare una scelta: accettare o rinunciare all’eredità. Nel caso in cui si decide di accettare l’eredità si diventa eredi a tutti gli effetti e non è possibile più tornare indietro. Ma se si decide di rinunciare all’eredità dal notaio, è possibile cambiare idea? Si può tornare sui propri passi? Vediamo insieme se è possibile e come si fa.

Tre condizioni per tornare indietro La rinuncia si può revocare solo se nessun altro chiamato ha nel frattempo accettato la quota lasciata libera (e tra gli altri chiamati ci sono anche i figli di chi ha rinunciato, che subentrano per rappresentazione), se non sono passati dieci anni dalla morte e senza pregiudizio dei diritti che terzi hanno nel frattempo acquistato sui beni dell’eredità. Manca una delle tre e la porta è chiusa.
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Rinuncia all’eredità

Quando si decide di rinunciare all’eredità si rinuncia in toto a subentrare nella posizione del defunto in tutti i sui rapporti attivi e passivi. Che cosa vuol dire? Significa che non si è considerati eredi e quindi non si risponderà dei debiti ereditari in quanto solo coloro che abbiano accettato l’eredità sono tenuti a pagarli con il proprio patrimonio personale; al tempo stesso però non si riceve neanche la parte attiva del patrimonio, ossia i beni immobili, mobili e denaro lasciati dal defunto.

È proprio questa la differenza con l’accettazione dell’eredità: chi decide di accettare sceglie di trarre beneficio dal patrimonio del defunto, ma al tempo stesso è costretto anche a dover pagare gli eventuali debiti ereditari.

Si può rinunciare solo ai debiti ereditari?

La legge non ammette la rinuncia parziale: non è possibile rinunciare solo in parte all’eredità o solo ai debiti ereditari. Una volta rinunciato all’eredità si rinuncia alla quota in cui si è stati chiamati solo ed esclusivamente nella sua interezza.

Ciò non esclude che si può essere anche chiamati nell’intero patrimonio e non in una quota precisa. In ogni caso non potendo decidere cosa è possibile accettare o a cosa rinunciare, è importante ponderare bene la scelta non essendo ammessa una rinuncia parziale all’eredità dal notaio. Chi vuole la casa ma teme i debiti ha una terza strada, l’accettazione con beneficio di inventario, che va però scelta prima di rinunciare, non dopo.

Come si può rinunciare all’eredità

Mentre per l’accettazione dell’eredità è possibile procedere in modo espresso o tacito indifferentemente a meno che non si rientri negli obblighi previsti dalla legge di accettazione con beneficio di inventario (si pensi al caso degli incapaci, come minori ed interdetti), per la rinuncia all’eredità non è concessa questa scelta.

La rinuncia all’eredità può avvenire solo in maniera espressa mediante una dichiarazione formale che deve essere ricevuta da un notaio, in quanto pubblico ufficiale, o da un cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Al fine di rendere pubblica questa dichiarazione il soggetto legittimato a riceverla, ad esempio il notaio, provvederà a inserirla nel registro delle successioni.

Revoca rinuncia eredità

Rinuncia all’eredità e creditori del defunto

Una volta rinunciato all’eredità sarà possibile essere considerati completamente estranei alla successione e quindi nessun creditore potrà pretendere il pagamento dei debiti ereditari.

Questo, infatti, rappresenta uno dei motivi principali per i quali si decide di rinunciare all’eredità in modo da non essere coinvolti nelle vicende che riguardano altre persone e non doversi sobbarcare debiti non propri. Tale effetto riguarda sia i debiti contratti dal defunto con le persone fisiche che con gli enti pubblici.

Diverso è il discorso per i creditori di chi rinuncia: se la rinuncia li danneggia, possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, entro cinque anni, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari. Rinunciare per sottrarre la casa dei genitori ai propri creditori, insomma, di regola non funziona.

Revocare la rinuncia all’eredità: è possibile?

Il legislatore prevede espressamente nel Codice Civile la possibilità di revocare la rinuncia all’eredità. Infatti fino a che il diritto di accettare l’eredità non si è prescritto contro gli altri chiamati che vi hanno rinunziato, è possibile sempre accettarla se non è già stata accettata da altri, e senza pregiudizio dei diritti che terzi abbiano nel frattempo acquistato sui beni dell’eredità.

Che cosa vuol dire questo? Significa che una volta che si ha rinunciato all’eredità, la nostra quota si devolve in favore degli altri chiamati all’eredità. Se questi decidano di accettarla, non sarà più possibile ritornare sui propri passi, mentre se decidano di non accettarla si potrà revocare la rinuncia e diventare eredi.

Attenzione a chi sono "gli altri chiamati". Quando a rinunciare è un figlio del defunto, o un fratello, la sua quota non va in prima battuta ai coeredi ma ai suoi discendenti, per rappresentazione: il figlio che rinuncia all’eredità del padre fa subentrare i propri figli. Se questi accettano, la revoca non è più possibile; se sono minorenni, per loro accettano i genitori con l’autorizzazione del giudice tutelare e con beneficio di inventario. Come si distribuisce la quota in ogni caso è spiegato nella pagina sugli effetti della rinuncia sugli altri eredi.

Entro quanto tempo è possibile rinunciare all’eredità?

La legge si esprime in modo preciso ed espresso per l’accettazione dell’eredità stabilendo che questa può essere accettata nel termine di 10 anni dall’apertura della successione. Di conseguenza anche la rinuncia potrà avvenire nel termine di 10 anni dalla data di apertura della successione, ossia dalla data della morte della persona. Lo stesso termine vale per la revoca: dopo dieci anni dalla morte non si torna indietro.

Come si revoca la rinuncia all’eredità

Come abbiamo visto sopra, la rinuncia all’eredità deve avvenire necessariamente in maniera espressa. Questo discorso potrebbe essere diverso per la revoca della rinuncia all’eredità in quanto potrebbe avvenire anche tacitamente: la Cassazione ha chiarito che la revoca non è un atto a sé, ma l’effetto di una successiva accettazione, espressa o tacita, purché valida.

Tuttavia al fine di essere certi, per evitare di incorrere in problemi è opportuno che la revoca della rinuncia avvenga in modo espresso dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale in quanto alcuni giudici hanno ritenuto nel corso degli anni che non fosse valida la revoca della rinuncia eseguita tacitamente, e perché con una casa di mezzo serve comunque un atto da trascrivere.

Cosa comporta la revoca della rinuncia

La revoca della rinuncia determina quindi un’accettazione dell’eredità. A seguito di questo atto dal notaio si diventa a tutti gli effetti eredi e quindi si subentra, già come sopra anticipato, nel patrimonio della persona che non c’è più, sia nell’attivo che nel passivo, rispondendo quindi anche dei debiti ereditari.

Il pagamento dei debiti ereditari non necessita di una divisione, ma al momento dell’apertura della successione si dividono automaticamente in proporzione alla quota dell’eredità ricevuta.

Quanto ai costi, l’atto di revoca è a tutti gli effetti un atto di accettazione: imposta di registro in misura fissa, bollo, e se ci sono immobili l’imposta ipotecaria fissa per la trascrizione, più l’onorario del notaio. Le cifre fisse sono di poche centinaia di euro e cambiano con il tipo di atto; per il proprio caso vale la pena di descrivere la situazione nella richiesta di preventivo ai notai della propria provincia, che rispondono direttamente, spesso in poche ore.

Revoca rinuncia all’eredità e consulenza notarile

In questi casi è opportuna una consulenza notarile per avere un chiaro quadro della situazione in modo da capire come poter gestire questo tipo di pratiche successorie. Potrebbe ad esempio non essere possibile revocare alla rinuncia in quanto nel frattempo un altro chiamato all’eredità abbia provveduto ad accettare l’eredità dopo la nostra rinuncia.

Un colloquio con il notaio, prima di muoversi, aiuta a verificare chi ha già accettato, quanto tempo resta e cosa risulta nei registri; anche tramite questa piattaforma è possibile richiedere una consulenza e un preventivo gratuito.

Ho rinunciato, e adesso? Le domande più comuni

Ho rinunciato per far ereditare i miei figli: posso cambiare idea?

Solo se i figli non hanno ancora accettato, perché con la rinuncia la quota è passata a loro per rappresentazione. Se hanno accettato, anche solo tacitamente, la revoca non è più possibile. Se sono minorenni, l’accettazione per loro passa dal giudice tutelare e, finché non c’è stata, il genitore può ancora revocare la propria rinuncia: è un caso da verificare con il notaio, perché le date contano.

Ho rinunciato temendo i debiti, poi ho scoperto che la casa vale più di quanto pensassi: posso revocare?

Sì, se nessuno degli altri chiamati ha accettato, se non sono passati dieci anni dalla morte e fatti salvi i diritti che terzi avessero nel frattempo acquistato sui beni. La revoca si fa con una dichiarazione di accettazione davanti al notaio o al cancelliere, e da quel momento si risponde anche dei debiti: la stima della casa e dei debiti va fatta prima, non dopo.

I miei creditori possono impugnare la mia rinuncia?

Sì. I creditori di chi rinuncia, se la rinuncia li danneggia, possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, entro cinque anni, al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti. Il rinunciante non diventa erede, ma i beni che gli sarebbero spettati rispondono verso quei creditori.