Testamento beni non propri dal Notaio per lasciare beni di cui non si è titolari

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Come lasciare un bene di cui non si è titolari per testamento

Il testamento è l’unico strumento con cui il testatore può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Può contenere delle disposizioni di carattere patrimoniale avente ad oggetto la dismissione del proprio patrimonio, di cui è titolare del diritto di proprietà. Ci si chiede se sia possibile attribuire un bene di cui non sia titolare, di cui al momento al momento della confezione del testamento per atto pubblico dal notaio e al momento dell’apertura della successione, ossia della morte del testatore, non sia parte del patrimonio del defunto. Nell’ordinamento italiano il legislatore offre la possibilità di assegnare un bene altrui, mediante un’attribuzione a titolo particolare. La norma di riferimento è l’art. 651 del Codice Civile , rubricata come legato di cosa altrui.

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Quali sono i requisiti di validità per attribuire un bene non facente parte del proprio patrimonio?

Il legato di cosa altrui, ai fini della sua validità, richiede la presenza di due requisiti imprescindibili:

  • Una dichiarazione resa da parte del testatore avente ad oggetto la volontà di attribuire un bene o un diritto all’interno del testamento;
  • Un’ulteriore dichiarazione, da cui emerge la consapevolezza dell’altruità del bene.

Quanto al secondo requisito, è di fondamentale importanza, in quanto in assenza di questa dichiarazione, l’attribuzione è nulla e non produrrà alcun effetto.

La dichiarazione della consapevolezza dell’alienità del bene non richiede delle particolari forme solenni. Il testatore è libero di utilizzare la forma a lui più consona. Si ritiene sufficiente qualsiasi dichiarazione scritta da parte del testatore. Ad esempio, si ammette un precedente testamento, anche se revocato, una lettera confidenziale, così come un appunto sottoscritto dal testatore. La dichiarazione può essere anche anteriore al testamento o successiva allo stesso, purché vi sia un riferimento alla volontà principe di attribuire il bene. Nonostante ciò, al fine di evitare la nullità della disposizione, è preferibile inserirla nel testamento.

Non appare necessario che il testatore conosca il proprietario del bene o il titolare del diritto, né che lo preveda esplicitamente nel testamento. Può anche accadere che sia indicato in modo errato il proprietario del bene: in tale peculiare caso, l’attribuzione patrimoniale produrrà ugualmente effetto, essendo rilevante solo ed esclusivamente la consapevolezza che il bene non sia nel suo patrimonio.

Possono verificarsi due particolari casi nella prassi:

  • Il testatore dispone di un bene che nel suo immaginario appartiene ad altri, ma in realtà il bene è già nel suo patrimonio: in questo caso l’attribuzione testamentaria produrrà ugualmente i suoi effetti ed il legato è valido.
  • Il testatore dispone di un bene che crede erroneamente sia di sua proprietà, mentre in realtà appartiene ad altri. In assenza di consapevolezza di altruità del bene, l’assegnazione è priva di effetti.
Lasciare beni non presenti nel patrimonio del testatore

Gli obblighi dell’onerato: una necessaria intermediazione

La natura della disposizione testamentaria determina necessariamente la presenza di un soggetto intermediario, detto “onerato”, per l’acquisto del bene o del diritto da parte del beneficiario. Se l’onerato ha già il bene nel suo patrimonio è semplicemente tenuto a trasmettere la proprietà al beneficiario dell’assegnazione testamentaria. Se, invece, non è nella sua titolarità potrà procedere secondo due diverse modalità:

  • Acquistando il diritto di proprietà dal terzo;
  • Procurando il diritto di proprietà direttamente al beneficiario della disposizione testamentaria pagando il giusto prezzo, di seguito analizzato.

Acquisto di proprietà dal terzo

In questo caso il soggetto onerato dal testatore provvederà ad acquistare dal terzo quanto stabilito nel testamento e lo trasferirà al legatario, ossia al beneficiario previsto all’interno del testamento.

Acquisto diretto da parte del beneficiario

Nel caso di specie, l’onerato provvederà al pagamento del prezzo, ma l’acquisto sarà effettuato direttamente da parte del beneficiario della disposizione testamentaria. Il problema più diffuso è comprendere cosa si intenda per “giusto prezzo”.

Per giusto prezzo si intende il valore venale della cosa che deve essere pagato al legatario. Il valore che deve considerarsi è quello al momento dell’adempimento della disposizione testamentaria, non quello derivante dal momento di richiesta di adempimento. È opportuno precisarlo, in quanto nel corso del tempo, in virtù di circostanze contingenti, il valore dei beni potrebbe cambiare. Pertanto, è necessario prendere in considerazione un unico punto di riferimento temporale.

La scelta avente ad oggetto la modalità che con cui assecondare la volontà del testatore spetta al soggetto onerato. Quest’ultimo opererà la scelta che ritenga più conveniente ai fini del raggiungimento del risultato voluto dal legislatore.

Cosa accade se l’onerato non provvede a realizzare la volontà del testatore?

Nel caso in cui l’onerato non provveda a compiere quanto necessario, il beneficiario può provvedere direttamente ad acquistare dal terzo, pretendendo il rimborso a carico del soggetto onerato che non ha adempiuto. Il legatario ha diritto al rimborso del giusto prezzo sopra precisato, a meno che non intenda rinunciare tacitamente alla disposizione prevista dal testatore in suo favore. Per il caso in cui il bene è dell’onerato, il beneficiario potrà pretendere dal giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se, invece, il bene è definitivamente perito il beneficiario non potrà pretendere nulla.

Oggetto della disposizione testamentaria

La disposizione testamentaria può avere ad oggetto sia il diritto di proprietà su un bene, sia un diritto di godimento su cosa altrui, come ad esempio l’usufrutto. Può anche avere ad oggetto la liberazione di un debito altrui.

Il ruolo del notaio

Nel caso in cui il testatore esprima la volontà dinanzi al notaio di disporre di un bene che non si trovi nel suo patrimonio, il notaio in qualità di pubblico ufficiale svolge un’importanza notevole in quanto offrirà le indicazioni necessarie al fine di rendere valida la volontà espressa con le indicazioni sopra espresse. Lo scopo è quello di evitare che una disposizione così particolare sia nulla al momento dell’apertura della successione.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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