Eredità digitale: password e dati nel testamento dal notaio
- Cosa succede ai principali account alla morte del titolare
- Quando dispongo per testamento delle mie password, cosa sto lasciando ai miei eredi?
- Quali sono i limiti che incontra il titolare nella gestione delle proprie credenziali?
- Telefono bloccato, wallet, testamento scritto a mano: le domande più comuni
Eredità digitale: Si può andare dal notaio e disporre per testamento delle proprie password?

Cosa sono i beni digitali?
Quando parliamo di beni digitali, facciamo riferimento a due categorie di beni:
- Beni digitali di tipo patrimoniale, ovvero contenuti digitali che possono garantire agli eredi un vantaggio di tipo economico, perché espressione di una attività professionale del titolare (dati relativi all’impresa, investimenti, criptovalute)
- Beni digitali di tipo non patrimoniale, ovvero l’insieme di contenuti riferiti alla sfera privata del soggetto, quali foto, video, documenti personali, lettere e simili.

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Cosa succede ai principali account alla morte del titolare
Prima delle regole del Codice Civile , c’è la realtà dei gestori: ognuno ha le sue condizioni, e alcuni offrono strumenti per decidere in vita chi potrà accedere. Il quadro che segue è semplificato e le condizioni dei servizi cambiano spesso: è buona norma controllarle nel proprio account e, per le scelte da mettere nel testamento, parlarne con il notaio.
| Account o bene | Cosa accade di regola |
|---|---|
| Email e foto su Google, iPhone e iCloud | Il titolare può indicare in vita un contatto erede o una gestione dell’account inattivo; senza, gli eredi devono fare richiesta al gestore con i documenti della successione, con esiti e tempi che variano |
| Facebook, Instagram e altri social | L’account può diventare commemorativo o essere chiuso su richiesta dei familiari; l’accesso diretto, di norma, non viene concesso |
| Home banking e conto online | Le credenziali sono personali e la banca blocca il conto alla notizia della morte: gli eredi accedono al denaro con la successione e l’atto notorio, non con la password |
| Criptovalute in un wallet privato | Chi ha la frase di recupero ha i fondi; senza, sono persi per sempre. Entrano nell’eredità e vanno dichiarate |
| SPID, firma digitale, PEC | Identificano la persona e si estinguono con lei: non si trasmettono, anche se scritte nel testamento |
Il ruolo delle credenziali di accesso ai dati digitali
Il principale problema che si riscontra al momento dell’apertura della successione è quello della presa di possesso dei beni che facevano parte del patrimonio del defunto. Per entrare in possesso di quasi tutti i beni digitali, occorrono delle credenziali. Si pensi al codice di accesso ad una cassetta di sicurezza, al pin del conto corrente, al pin per l’accesso allo smartphone o ad altri dispositivi di questo tipo, alla password per accedere a Facebook, Instagram o altri social network o, infine, alla password dell’email.
Le password svolgono una doppia funzione:
- Sono credenziali di autenticazione, consentendo di identificare il soggetto che accede come colui che ne è titolare;
- Sono chiavi di accesso allo spazio digitale da esse protetto.
Quali sono le conseguenze nel caso in cui il soggetto titolare non disponga per testamento dal notaio delle proprie password o credenziali?
Il contenuto del server è destinato a rimanere per sempre nascosto o, in alternativa, in relazione al mancato utilizzo, il gestore del provider, a seconda della disciplina che lo regola, può decidere di distruggerne il contenuto.
Una porta resta comunque aperta: il Codice della privacy prevede che i diritti sui dati personali di una persona deceduta possano essere esercitati da chi ha un interesse proprio, agisce a tutela del defunto o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Gli eredi possono quindi rivolgersi al gestore, ma il titolare in vita può aver vietato questo accesso con una dichiarazione scritta al gestore stesso, e il divieto va rispettato. Il testamento serve proprio a non lasciare la decisione ai moduli dei provider.
La gestione delle password e l’assistenza del notaio
Posso incaricare un soggetto di mia fiducia a gestire le mie password dopo la mia morte?
Sì, è possibile dare mandato ad una persona di fiducia mediante un contratto, anche ricevuto dal Notaio, con il quale si comunicano a questo soggetto le proprie credenziali, affinché alla propria morte le gestisca e consenta l’accesso degli eredi ai dati digitali.
Questa persona di fiducia può essere uno dei miei eredi o deve essere necessariamente un estraneo?
Può essere anche uno degli eredi, purché sia una persona di fiducia che possa svolgere questo compito materiale nel migliore dei modi.
È possibile che il gestore del provider impedisca la trasmissibilità delle credenziali?
Sì è possibile, per questo, tendenzialmente, prima dell’atto si verificano le condizioni contrattuali sottoscritte dall’utente al momento della conclusione del contratto di utilizzazione del servizio, per controllare che non prevedano alcuna clausola di in trasmissibilità agli eredi.
Come posso disporre di queste password per testamento?
È possibile recarsi dal Notaio affinché questi riceva un testamento pubblico che contenga un legato di password, ovvero una disposizione testamentaria con la quale si attribuisce ad un determinato soggetto o più soggetti la propria credenziale.
Quando dispongo per testamento delle mie password, cosa sto lasciando ai miei eredi?
Quando si redige un testamento pubblico che contenga un legato di password, occorre chiedersi quale sia l’oggetto di questa disposizione. Cosa viene lasciato agli eredi?
Il contenuto di questa disposizione può essere diverso a seconda che si voglia lasciare solo la chiave di accesso oppure anche il contenuto a cui la stessa consente di accedere.
Esempio n.1: Tizio ha un conto online. Lascia la propria credenziale di accesso al figlio Caio, il quale alla morte del padre accederà al conto, rinvenendo 10.000 euro. Tizio nel testamento deve specificare se intende lasciare a Caio solo la credenziale di accesso, perché lo ritiene idoneo al compito di preservarla e consentire l’accesso al conto, oppure se intende lasciargli anche la somma rinvenuta.
Esempio n.2 Tizio ha scritto un manoscritto inedito. Lascia per testamento al proprio figlio Caio la credenziale di accesso alla cartella che lo contiene, con il compito di accedervi per pubblicarla. Tizio nel testamento deve specificare se intende incaricarlo solo di questo compito o se, invece, intende anche attribuirgli i diritti di utilizzazione economica derivanti dalla pubblicazione.
In questo contesto è di particolare rilevanza il ruolo del Notaio, che semplificando aiuta a chiarire la volontà del testatore, per mettere nero su bianco come intenda gestire i propri dati digitali per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Tra le varie tecniche testamentarie, si può fare altresì luogo alla nomina di un esecutore testamentario. Si tratta di un soggetto scelto dal testatore, al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento.
Quali sono i limiti che incontra il titolare nella gestione delle proprie credenziali?
Vi sono dei limiti relativi alla tipologia di server a cui il soggetto può accedere e che, per le particolari caratteristiche, non possono essere liberamente lasciate per testamento agli eredi.
Tali disposizioni, infatti, devono avere il carattere della liceità.
Vediamo, dunque, alcune ipotesi di questo tipo.
Posso disporre per testamento delle credenziali di accesso alla mia firma digitale?
No, si tratta di dati personali che certificano l’identità del titolare sottoscrivente.
Cosa posso fare per disporre di credenziali particolarmente riservate senza che il Notaio e i testimoni ne vengano a conoscenza?
- È possibile ricorrere al testamento segreto;
- È possibile depositare le password in un luogo determinato, riferendosi nel testamento a “le password contenute in quel luogo”
- È possibile consegnare le password in deposito al Notaio un plico sigillato.
Le password cambiano, i testamenti no: per questo, nella pratica, nel testamento si indica dove stanno le credenziali aggiornate, un plico, un gestore di password, una cassetta, e a chi spettano, invece di scriverle una per una. Quanto ai costi, si tratta di un testamento pubblico o segreto con le relative imposte fisse e l’onorario, più l’eventuale deposito del plico; per il proprio caso si può chiedere un preventivo ai notai della propria provincia indicando che il testamento riguarda anche beni digitali: le risposte arrivano direttamente dagli studi, spesso in poche ore.
Telefono bloccato, wallet, testamento scritto a mano: le domande più comuni
Posso scrivere le password direttamente nel testamento olografo?
Si può, ma con due controindicazioni: le password cambiano e il testamento resterebbe vecchio, e chi lo trova le legge prima della pubblicazione. Nella pratica si preferisce indicare nel testamento dove sono custodite le credenziali aggiornate e a chi spettano, oppure affidare un plico sigillato al notaio. Come impostarlo è una cosa da vedere con il notaio.
Mio padre è morto e non abbiamo le password del telefono e della mail: cosa possiamo fare?
Rivolgersi ai gestori con i documenti che provano la morte e la qualità di eredi: il Codice della privacy riconosce agli eredi, in molti casi, il diritto di accedere ai dati del defunto, salvo che lui lo abbia vietato in vita. Ogni gestore ha la sua procedura e i suoi tempi; per il conto in banca, invece, le password non servono: si passa dalla successione e dall’atto notorio.
Le criptovalute si ereditano?
Sì, entrano nell’eredità e di norma vanno indicate nella dichiarazione di successione. Il problema è pratico: senza la frase di recupero nessuno può muoverle, nemmeno un giudice. Chi le possiede e vuole lasciarle agli eredi ha interesse a custodire le chiavi in modo sicuro e a dire nel testamento dove sono.