Il posto auto nel testamento dal notaio
- Come inserire il posto auto nel testamento
- Quanto costa lasciare il posto auto
- Differenze fra posti auto
- Come distinguere il tipo di posto auto
- Lasciare posto auto appartenente ad altri
Come inserire il posto auto nel testamento
Il legato del posto dal notaio. Lo strumento del legato consente di poter attribuire singoli beni o diritti, a persone specifiche scelte dal testatore, in sede di redazione della scheda testamentaria. Non valgono regole diverse qualora l’oggetto del legato sia il posto auto, o box, di cui egli è titolare. Se, invece, si decida di non disporre in modo specifico del proprio box o posto auto, questo cadrà in successione e verrà successivamente ripartito fra gli eredi, o assegnato, in sede di divisione, ad un erede specifico, dopo l’apertura della successione. Vediamo come poterne disporre in modo corretto.
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Quanto costa lasciare il posto auto
Qualora si voglia lasciare il proprio posto auto per testamento, a prescindere dalla sua tipologia, non deve essere sostenuto alcun costo aggiuntivo, rispetto a quello della scheda testamentaria, nella sua totalità. Ulteriori informazioni o preventivi specifici, possono essere forniti, direttamente sulla piattaforma.
Differenze fra posti auto
I posti auto ed i box auto non sono la stessa cosa, entrambi rientrano nella nozione di parcheggio, che viene definito come lo spazio necessario per la manovra e accesso dei veicoli. Il box è un’area coperta e chiusa su due o tre lati, mentre il posto auto consiste in un’area scoperta. Tuttavia, nell’ambito dei posti auto, ognuno ha la sua disciplina, e va compiuta un’opportuna analisi per capire come comportarsi in sede di testamento. Se ne distinguono tre tipologie: parcheggi Ponte, parcheggi Tognoli e parcheggi liberi.
I parcheggi liberi non necessitano di alcun particolare chiarimento e non sono soggetti a vincoli, quindi possono essere lasciati, tramite legato, esattamente come tutti gli altri beni, mentre per le altre tipologie di posti auto, bisogna compiere delle specificazioni.
Parcheggi Ponte
I parcheggi previsti dalla legge Ponte, sono spazi che devono obbligatoriamente essere destinati a parcheggio, a servizio delle unità immobiliari. Essi possono essere stati realizzati sia nella stessa costruzione dove sono collocate anche le unità abitative, che in aree esterne, oppure in parte internamente, ed in parte esternamente al fabbricato.
L’aspetto rilevante è che questi parcheggi devono necessariamente essere utilizzati dai proprietari, o comunque fruitori, delle parti di edificio cui accedono, in base a quanto disciplinato dalla legge nella sua prima formulazione. Quindi non è possibile, né per atto fra vivi e nemmeno in sede di testamento, che si decida di assegnare solo il singolo parcheggio, separatamente all’unità abitativa di riferimento.
Questo vincolo vale solo per i parcheggi disciplinati dalla legge originaria, e quindi costruiti negli anni ‘70. Successivamente, infatti, la legge è stata modificata, e dunque, per i parcheggi realizzati dopo il 2006, non sussiste alcun vincolo o problema, e questi possono essere trasferiti liberamente. Il notaio, in sede di testamento, provvederà ad accertarsi in quale delle due ipotesi si ricada, verificando la data di costruzione del posto auto di cui il testatore vuole disporre.
Parcheggi Tognoli
I parcheggi Tognoli sono parcheggi realizzati, su iniziativa del singolo proprietario, con l’obiettivo di dotare di posti auto, le costruzioni che ne erano sprovviste. Si tratta di una tipologia introdotta successivamente, rispetto a quella dei parcheggi Ponte.
Questi posti auto, si dividono in due categorie: parcheggi realizzati dai privati e parcheggi realizzati dai Comuni, e ceduti ai privati in proprietà superficiaria. I primi possono essere trasferiti sono se, contestualmente, vengono destinati a pertinenza di un’unità immobiliare sita nello stesso comune. Quindi, per lasciarli nel testamento, il testatore dovrà prevedere come onere o condizione questa necessaria destinazione a pertinenza. I secondi, quindi quelli realizzati dai Comuni, possono essere trasferiti, e quindi lasciati per testamento, solo se lo specifico Comune ha stipulato una convenzione, oppure ha autorizzato il singolo soggetto privato. In questo caso sarà il notaio a verificare l’esistenza di eventuali autorizzazioni o convenzioni.
Come distinguere il tipo di posto auto
Per capire se il posto auto di cui si vuole disporre per testamento, sia disciplinato dalla legge Ponte, Tognoli, o magari si tratti di parcheggio libero, oltre che rimettersi alle esperte indicazioni del notaio rogante, bisognerà tener presente che quelli del primo tipo, sono stati costruiti insieme all’edificio cui accedono, mentre quelli del secondo tipo, presuppongono che l’unità abitativa, di cui divengono pertinenze, sia già esistente. Quindi nel caso di parcheggi Ponte, il titolo edilizio sarà uno solo, nel caso dei parcheggi Tognoli, i titoli saranno due, salvo quanto stabilito per le costruzioni ante 67. Si precisa, comunque, che non c’è bisogno di inserire i titoli edilizi nel testamento, poiché si tratta di menzione prevista, a pena di nullità, solo per il trasferimento degli stessi, con atto fra vivi.
Lasciare posto auto appartenente ad altri
Ricorrere allo strumento del legato consente anche di disporre, sebbene con effetti non immediati, di beni altrui. Il testatore, ad esempio, può scegliere di disporre che venga assegnato al beneficiario del legato da lui designato, un posto auto che appartiene ad un’altra persona. L’importante è che, dal testamento, emerga che il testatore sia a conoscenza che il bene non è di sua proprietà.
A questo punto, le alternative sono due, a seconda che il parcheggio sia di proprietà della persona obbligata, oppure di un altro soggetto. Nel primo caso, l’obbligato non potrà fare a meno di trasferire il posto auto, alla persona designata quale beneficiaria del legato. Se, invece, il parcheggio è di proprietà di una persona diversa da quella obbligata, quest’ultima potrà scegliere: procurarsi la proprietà e trasferire, quindi, il bene al beneficiario del legato, oppure pagare al beneficiario un equivalente monetario, che la legge individua quale giusto prezzo.