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Azienda ereditata da più eredi: comunione d’azienda.

trasformare l’azienda ereditata in societàQuando si parla di comunione d’azienda si fa riferimento ad una situazione nella quale due o più soggetti si trovano ad essere titolari di un’azienda in comune tra loro, senza che però ne esercitino attività d’impresa.

Bisogna, infatti, tenere a mente la distinzione tra l’azienda e l’impresa. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa, come specificato all’art. 2555 c.c.; comprende, dunque, tutti i beni mobili o immobili attraverso i quali si può esercitare una determinata attività imprenditoriale.

L’impresa, invece, è la vera e propria attività economica organizzata, finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi, esercitata da un soggetto imprenditore, qualificato come tale dopo gli adempimenti di legge. Tra questi l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Cosa succede quando si eredita un’azienda?

Il titolare di un’azienda, regolarmente in esercizio come imprenditore, può in vita occuparsi del passaggio generazionale della propria azienda in molti modi. Può individuare quale tra i propri figli sia il più idoneo alla continuazione dell’attività imprenditoriale di famiglia, o può anche non ritenere alcun figlio idoneo, lasciando dunque la gestione della propria azienda a terzi soggetti, curandosi di rispettare i diritti di legittima spettanti ad ogni figlio. Egli può provvedere mediante testamento, così come può provvedere ad una donazione dell’azienda; infine, può scegliere la strada del patto di famiglia, lo strumento principale per potere lasciare la propria azienda ad un familiare prescelto.

E se invece il titolare dell’azienda non ha disposto nulla?

Può accadere che l’imprenditore muoia all’improvviso senza avere il tempo di occuparsi del passaggio generazionale della propria impresa; egli, inoltre, può deliberatamente decidere di non prendere posizione, né con testamento né con altri strumenti. In questo caso, si apre la successione legittima in virtù della quale succedono gli eredi legittimi, tra cui può esservi il coniuge o i figli, o entrambi.

Esempio: Tizio, vedovo, imprenditore nel settore della ristorazione muore, lascia come eredi solo tre figli. All’apertura della successione i tre figli troveranno nell’asse ereditario l’azienda, non l’impresa. L’impresa, infatti, cessa con la morte del suo titolare. Si crea, così, una comunione d’azienda tra i tre fratelli.

Che diritti hanno i tre fratelli sull’azienda?

La situazione che si trovano di fronte i tre fratelli è corrispondente a quella di una comproprietà. Essi, divengono, dunque titolare di una comunione, ovvero sono titolari per quote di un insieme di beni mobili o immobili, con i quali il padre esercitava la propria attività di ristorazione.

Saranno quindi titolari in comunione dei tavoli, delle sedie, della cucina e di ogni altro bene rinvenuto nel ristorante; così come del bene immobile in cui si gestiva la stessa, qualora fosse di proprietà dell’imprenditore.

Gli eredi si trovano di fronte a una serie di scelte:

  • Vendere l’azienda;
  • Affittare l'azienda, restando proprietari della stessa ma senza esercitare l’attività di impresa;
  • Continuare l’attività di impresa con l’azienda ereditata.

Se intendono proseguire l’attività di impresa, qual è il ruolo del Notaio?

Ebbene, se l’intenzione è quella di proseguire l’attività tutti insieme, occorre recarsi dal notaio affinché questa azienda sia trasformata in una società.

La scelta della trasformazione, in questo caso di tipo eterogeneo, può essere consigliata dal Notaio qualora i soggetti intendano continuare in tutto e per tutto l’attività del padre, senza quindi dare luogo ad una nuova e diversa società. Potrebbe infatti anche costituirsi una nuova società, conferendo nella stessa l’azienda. In questo caso, però, non si avrebbe trasformazione e si perderebbe quel principio di continuità che ne è la principale caratteristica.

Come si struttura l’atto di trasformazione dal Notaio e quali vantaggi vi sono per gli eredi?

Si tratta di un atto di trasformazione molto particolare, in quanto solitamente la trasformazione tra due società (ad esempio la trasformazione da SPA a SRL) si struttura in due atti notarili: il primo, corrispondente al verbale dell’assemblea dei soci con il quale si delibera la volontà di trasformare la società; il secondo, corrispondente all’atto notarile vero e proprio, con il quale si realizza anche il passaggio di tutti i beni, diritti e obblighi.

Nel caso qui analizzato, di trasformazione da comunione di azienda ereditata in società, è sufficiente un unico atto, con conseguente risparmio di spesa per i soggetti coinvolti.

Perché è sufficiente un unico atto?

Trattandosi di una semplice comunione d’azienda, non essendo ancora sussistente tra i tre fratelli una impresa, è come se i tre dovessero costituire ex novo una società: per tale motivo l’atto, pur trattandosi di una vera e propria trasformazione, è molto simile ad un atto costitutivo di società.

Chi sottoscrive dal Notaio?

Occorre il consenso e la costituzione notarile di tutti e tre i fratelli che stanno per diventare soci di una società. È importante specificarlo perché solitamente nei verbali di trasformazione sottoscrive solo il soggetto in funzione di presidente dell’assemblea; in questo caso, trattandosi di una sorta di costituzione di società, il Notaio inviterà a sottoscrivere tutti e tre i fratelli, i quali convengono dinanzi al pubblico ufficiale di trasformare l’azienda ereditata in una società.

In che tipo di società possiamo trasformare l’azienda?

È possibile trasformare l’azienda in qualunque tipo di società, sia di persone, che di capitali. È possibile dar vita sia ad una società in nome collettivo, che ad una società a responsabilità limitata, nonché una società per azioni.  A seconda della scelta delle parti, con l’ausilio del Notaio, dovranno seguirsi le norme volta per volta previste per il tipo di società prescelto.

Quale sarà il capitale sociale della nuova società?

I soggetti dovranno portare una relazione di stima, la quale attesti il valore dell’azienda, predisposta da un professionista apposito, che il Notaio provvederà ad allegare all’atto. In base ai valori risultanti dalla stessa, sarà possibile individuare il capitale sociale di partenza.

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