Polizza vita nel testamento, a chi va il capitale e come

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L’assicurazione

L’assicurazione è il contratto mediante il quale, pagando una somma specifica chiamata premio, l’assicuratore si obbliga a indennizzare la persona assicurata, nel caso in cui subisca un danno, oppure nel caso in cui si verifichi un altro evento collegabile a situazioni della vita umana.

Si tratta di un contratto cosiddetto aleatorio, in cui cioè non si conosce preventivamente quale sarà l’entità del vantaggio e quella del rischio. Nello specifico, con riferimento all’assicurazione, quando si effettua il pagamento del premio non è certo che si verificheranno realmente gli eventi per cui il contratto si è stipulato. Le assicurazioni si suddividono in due tipologie: assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita.

L’assicurazione contro i danni è retta dal principio indennitario: questo significa che, al verificarsi del danno, la persona che si è assicurata, riceverà una somma proporzionale al danno subito.

L’assicurazione sulla vita, invece, ha un contenuto liberamente e pattiziamente determinabile dalle parti, e si attiva al verificarsi di un dato evento o condizione, che può essere la morte, o la sopravvivenza oltre una determinata soglia d’età. Con riferimento a quest’ultima tipologia di assicurazione, oltre che riguardare direttamente la persona che lo stipula e che paga il premio, può produrre effetti favorevoli anche nei confronti di altre persone, ed essere oggetto di disposizione anche all’interno di un testamento.

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L’assicurazione nel testamento

Nell’ambito del testamento, con l’ausilio del Notaio, è possibile prevedere che degli effetti favorevoli del pagamento da parte dell’assicurazione, benefici un soggetto diverso rispetto a colui che si è assicurato, ipotesi definita come assicurazione a favore del terzo e disposta dall’articolo 1920 del Codice Civile .

Il vantaggio di questa ultima proposta, è che l’assicurato possa decidere con calma cosa fare dell’eventuale somma che potrebbe ricevere, e garantire che vada a soggetti determinati, senza che vada perduta. Volendo fare un esempio, si potrebbe dire apertamente di voler designare una determinata persona, la quale beneficerà, in caso di morte dell’assicurato, della somma per cui si è già precedentemente stipulato un contratto di assicurazione, presso una determinata compagnia assicurativa. 

Il capitale pagato al beneficiario resta fuori dall’eredità: non entra nel calcolo delle quote, non è aggredibile dai creditori dell’eredità e non è soggetto a imposta di successione (art. 12 del d.lgs. 346/1990). Per un’idea di cosa rientri invece nel testamento, c’è la pagina su cosa si può lasciare nel testamento.

lasciare assicurazione nel testamento dal notaio

Quanto costa inserire la disposizione

Se la designazione del beneficiario dell’assicurazione già stipulata, avviene per testamento, questa preferenza, di regola, non è una voce di costo a sé, rispetto al costo complessivo dell’atto di ultima volontà redatto dal Notaio. Comunque per qualunque informazione più specifica o per ricevere un preventivo, è possibile chiedere una consulenza ai notai, direttamente dal sito, con risposte spesso in poche ore.

Come esprimo la preferenza sul beneficiario

Qualora si scelga di inserire la designazione nel testamento, bisognerà specificare la persona che si vuole ne benefici. Potrà trattarsi anche di una persona non ancora nata, poiché l’essenziale è che essa lo sia alla scadenza del contratto, non al momento della stipula o designazione. Ovviamente, se inserita nel testamento, la persona scelta riceverà il pagamento dell’indennizzo solo una volta che sia deceduto l’assicurato.

La designazione, come tutte le disposizione testamentarie, è unilaterale: il beneficiario potrebbe non saperne nulla prima dell’apertura della successione, e, quindi, non deve prestare il suo consenso, nel momento in cui viene designato. Il diritto che scaturisce da una simile disposizione, nonostante sia inserito nel testamento, non è un diritto successorio, dal momento che esso non fa parte del patrimonio del defunto, ma sorgerà come diritto proprio, in quanto direttamente spettante al beneficiario dell’assicurazione. Poiché la designazione per testamento emerge solo con la pubblicazione del testamento, la compagnia, di regola, chiede di sapere se esiste un testamento prima di liquidare il capitale.

Questo vuol dire che, qualora il beneficiario voglia trasmetterlo ad altri, potrà farlo. Inoltre, se il beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita muoia prima del testatore, il suo diritto non viene meno, ma la disposizione deve ugualmente essere eseguita, a favore dei suoi eredi, in proporzione alla quota che sarebbe spettata al premorto, salvo che chi ha stipulato la polizza abbia disposto diversamente. Ovviamente essi ne beneficeranno solo se la designazione sia ancora valida, cioè qualora non sia stata revocata o il soggetto assicurato non abbia disposto diversamente. Infatti qualora il testatore si penta della scelta, potrà scegliere di revocare quanto disposto in favore della persona, come accade per qualunque testamento o singola disposizione. La revoca, però, deve essere chiara e riferirsi alla polizza: un testamento successivo che si limiti a istituire un erede non cambia da solo chi è indicato come beneficiario. E se in polizza chi l’ha stipulata ha rinunciato per iscritto alla revoca e il beneficiario ha dichiarato di volerne profittare, la designazione è irrevocabile.

Posso designare in modo generico i miei eredi?

Può accadere che, nel testamento, si scelga di effettuare la designazione dei beneficiari dell’assicurazione a favore del terzo, scegliendo, in modo generico, tutte gli eredi. La designazione così formulata è, comunque, valida, ma la questione va specificata.

All’apertura della successione, avviene l'acquisto del diritto da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestono la qualità di eredi. Tuttavia va chiarito che, qualora gli eredi siano persone che rivestono la qualifica di eredi legittimi, quindi, ad esempio, coniuge e figli, essi non beneficeranno dell'indennizzo, secondo le proporzioni previste dalle norme della successione ereditaria, ma in parti uguali fra loro. Ovviamente è fatta salva un’eventuale diversa volontà del testatore, che può liberamente esprimersi, e, con l’aiuto del notaio, rendere per iscritto, in modo chiaro e palese, la sua reale intenzione.

L’ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite, e il risultato si vede con un esempio. Una polizza da 120.000 euro, con designati “gli eredi”: la moglie e tre figli.

Moglie, con la regola delle parti uguali
30.000 euro
Ciascun figlio, parti uguali
30.000 euro
Moglie, se valessero le quote dell’eredità
40.000 euro
Ciascun figlio, se valessero le quote
circa 26.667 euro

Le barre blu sono quello che accade (parti uguali); le grigie, quello che non accade. Per ottenere proporzioni diverse vanno scritte, con nomi e percentuali.

Polizza vita e legittima

Il capitale non entra nell’asse ereditario e, di regola, le norme su collazione, imputazione e riduzione delle donazioni non si applicano alle somme dovute dall’assicuratore (art. 1923 del Codice Civile ). Per questo la polizza viene usata per riconoscere un valore a una persona senza toccare la casa. Un limite c’è: secondo la Cassazione, premi manifestamente sproporzionati rispetto al patrimonio possono essere considerati liberalità indirette e ridotti, se ledono la quota dei legittimari. Un caso tipico: la casa da 300.000 euro a un figlio e a un altro figlio una polizza, pagata però con quasi tutti i risparmi. Non c’è una soglia fissa: guarda la proporzione tra premi e patrimonio. Come si calcola la parte che si può destinare liberamente è nella pagina sulla quota disponibile; come si contesta, e con quali termini, nella pagina sull’impugnazione del testamento.

Quattro dubbi di chi ha una polizza e una casa

Posso lasciare la polizza vita a uno dei miei figli e la casa all’altro?

Sì: la polizza si può destinare per testamento a una persona precisa e il capitale resta fuori dall’eredità, quindi la casa segue la sua strada. Il limite è la legittima: se i premi versati sono manifestamente sproporzionati rispetto al patrimonio, secondo la Cassazione possono essere trattati come una liberalità e ridotti. È un conto da fare con il notaio sul patrimonio reale.

Se scrivo che i beneficiari sono “i miei eredi”, come si divide il capitale?

Di regola in parti uguali tra chi è erede alla morte, non secondo le quote dell’eredità: lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, salvo una diversa volontà inequivoca di chi ha stipulato la polizza. Se si vogliono proporzioni diverse, vanno scritte.

Ho già indicato un beneficiario nella polizza: un nuovo testamento lo cambia?

Non da solo: un testamento successivo che si limita a istituire un erede non revoca né modifica il beneficiario indicato; per cambiarlo la volontà deve essere chiara e riferirsi alla polizza. Se chi l’ha stipulata ha rinunciato per iscritto alla revoca e il beneficiario ha dichiarato di volerne profittare, la designazione è irrevocabile.

Il beneficiario paga l’imposta di successione sul capitale?

No: le somme dovute dall’assicuratore per l’assicurazione sulla vita non sono soggette a imposta di successione (art. 12 del d.lgs. 346/1990) e non rientrano nell’eredità. Il beneficiario le riceve per diritto proprio, anche se rinuncia all’eredità.

L’assicurazione sulla vita di un terzo

La figura dell’assicurazione a favore di un terzo deve essere tenuta distinta dall’ assicurazione sulla vita di un terzo. In questo caso, infatti, il terzo viene assunto solo come parametro di riferimento, poiché dei benefici eventuali non ne godrà lui, ma sempre e comunque la persona che si è assicurata e che ha, in origine, pagato il premio. Per il caso morte serve il consenso del terzo. Non ci sarebbero ragioni quindi per inserire una simile disposizione all’interno di un testamento, non apportando alcun beneficio patrimoniale.

Il contratto a favore di terzo

L’assicurazione a favore di un terzo è un esempio tipizzato dal nostro ordinamento di contratto a favore di terzo. Il contratto a favore di terzo è un contratto con cui una delle parti si obbliga ad eseguire la prestazione a favore di una terza persona che non rientra, però, fra i contraenti. Inizialmente una simile possibilità non era ammessa, visto che il principio che vige nell’ambito dei contratti è quello per cui essi abbiano efficacia di legge, solo fra le parti che lo stipulano. L’apertura verso questa figura nasce dal fatto che il terzo possa ricevere, dalla stipula, solo benefici ed effetti favorevoli, non potendo essergli attribuiti obblighi o oneri, senza il suo consenso.