Come tenere al sicuro un testamento olografo
- Il testamento olografo
- Cosa si intende per olografo
- Come superare i limiti del testamento olografo
- Il deposito del testamento presso il notaio
- Chi deve depositare il testamento olografo?
- Dove deve essere fatto l’atto di deposito
- Deposito fiduciario
- Come si deposita il testamento olografo
- è possibile ritirare il testamento
- Il notaio è obbligato a pubblicare il testamento olografo depositato formalmente?
Il testamento olografo
Il testamento olografo è quel testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore.La natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata, in quanto per esso sono previsti particolari requisiti formali.
Dalla sua natura di scrittura privata ne discende l’applicabilità della normativa sull’efficacia probatoria; pertanto, spetta a colui che asserisce vantare dei diritti su un determinato testamento provarne l’autenticità anche a mezzo di prova testimoniale, di comparazione con altri scritti del de cuius o di altro mezzo di prova atto allo scopo.
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Cosa si intende per olografo
Il primo requisito richiesto dalla legge è l’olografia ossia il testamento deve essere integralmente scritto di pugno da parte del testatore. L’autografia deve avere il requisito della personalità, nel senso della sicura provenienza da parte del testatore, e della abitualità, nel senso che la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore. Il testamento può essere scritto in corsivo, stampatello minuscolo o stampatello maiuscolo.
Pregi del testamento olografo
Il testamento olografo ha il pregio di essere economico, semplice e di assicurare la massima riservatezza.
Limiti del testamento
Il testamento olografo ha il limite di essere facilmente smarribile, alterabile, impugnabile per non autenticità.
Come superare i limiti del testamento olografo
I mezzi a disposizione del testatore sono molteplici. Al fine di tenere al sicuro il proprio testamento olografo, il testatore potrebbe custodire il documento all’interno di una cassaforte oppure all’interno di una cassetta di sicurezza in una banca. Non tutti però hanno la possibilità di avere una cassaforte all’interno della propria abitazione o ritengono utile la locazione di cassetta di sicurezza per depositarvi solo il testamento olografo.
Altra soluzione a disposizione del testatore è quella di affidare il testamento in custodia ad una persona di fiducia, come un proprio amico o l’avvocato di fiducia.
Tuttavia, nessuna di queste soluzioni garantisce in maniera sicura che il testamento venga pubblicato una volta apertasi la successione. Infatti, seppure i mezzi di cui sopra sembrano evitare il problema dello smarrimento, non garantiscono comunque l’inalterabilità e la non impugnabilità del testamento olografo.
Inoltre, nessuno dei mezzi di cui sopra scongiura la possibilità di occultamento del documento da parte di chi preferisce non eseguire le volontà dello stesso testatore, dopo la morte dello stesso.
Il deposito del testamento presso il notaio
Il testamento olografo, come ogni altra scrittura privata, ai sensi dell’art. 1, primo e ultimo comma, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, può essere depositato formalmente presso un notaio, mediante la redazione di un apposito verbale alla presenza necessaria dei testimoni.
Il deposito può sopperire ad alcune limitazioni di questo modo di redigere il testamento: ad esempio, non ci sarà più pericolo di smarrimento, alterazione, sottrazione della scheda.
Oltre a ciò, però, il deposito formale non ha altri effetti di natura giuridica. Si faccia questo esempio: nel caso il testamento sia mancante della data, la data del verbale di deposito non sopperisce a questa mancanza.
Chi deve depositare il testamento olografo?
Il primo soggetto legittimato a depositare il testamento è lo stesso testatore.
È cosa discussa se il deposito del testamento olografo debba essere fatto necessariamente dal testatore. Secondo alcuni, il testamento olografo del testatore può essere depositato presso il notaio anche da persona diversa dal testatore (secondo alcuni addirittura senza una procura). Secondo altri, il testamento olografo può essere depositato dal notaio necessariamente dal testatore, essendo atto personalissimo.
Sembrerebbe preferibile la tesi secondo cui il verbale di deposito del testamento olografo è un negozio giuridico non personalissimo; pertanto, può avvenire anche a mezzo di terze persone.
Dove deve essere fatto l’atto di deposito
Ci si domanda se il notaio possa ricevere il deposito del testamento olografo presso l’abitazione del testatore oppure presso una struttura sanitaria in cui il testatore si dovesse trovare. Secondo alcuni notai, il verbale potrebbe essere ricevuto dal notaio anche fuori dal proprio studio. Secondo altri notai, in forza del rinvio dell’art. 82 del Regolamento Notarile che rinvia all’art. 66, 4° comma della Legge Notarile, il verbale di deposito deve essere necessariamente ricevuto nello studio principale del notaio.
Ad ogni modo, sopperisce a questo inconveniente la possibilità per il testatore di incaricare una persona di fiducia che depositi il testamento per suo conto.
Deposito fiduciario
Oltre al deposito formale, il testatore potrebbe scegliere di depositare presso il notaio il proprio testamento anche mediante un incarico c.d. fiduciario. Ciò comporta che il testatore depositi il proprio testamento al notaio non perché esso sia un pubblico ufficiale, ma in quanto professionista che gode della sua fiducia. Pertanto, il testatore consegna al notaio il proprio testamento senza alcuna formalità e, quindi, senza la redazione di nessun atto pubblico.
Come si deposita il testamento olografo
Il testamento olografo può essere depositato formalmente presso un notaio sia all’interno di una busta chiusa sia come carta non sigillata. Il notaio, infatti, non ha alcun potere di controllo sul documento; tuttavia, il parere del notaio può sempre essere utile e consigliabile, non tanto sul contenuto quanto sul rispetto pieno dei presupposti di forma.
È possibile ritirare il testamento
L’art. 608 del Codice Civile prevede espressamente che il testamento olografo che è stato depositato formalmente possa essere ritirato in ogni tempo da parte del testatore dalle mani del notaio presso il quale si trova, stabilendo le formalità necessarie a tale scopo.
L’art. 71 R.N., infine, dispone che negli atti avente ad oggetto la restituzione è redatto dal notaio depositario analogo verbale, nel quale sarà trascritto per intero il documento che si restituisce
Non si crea nessun problema di riservatezza per l’integrale trascrizione delle disposizioni testamentarie, in quanto l’atto di ritiro è atto mortis causa, pertanto da inserire nell’apposito fascicolo degli atti di ultima volontà, per definizione segreto.
Il notaio è obbligato a pubblicare il testamento olografo depositato formalmente?
Il notaio non sembrerebbe essere obbligato a pubblicare in prima persona il testamento olografo depositato presso di lui in quanto non avrebbe la possibilità di venire a conoscenza della morte del testatore. Ad ogni modo, chi richiede la pubblicazione del testamento può farlo solo con atto ricevuto dal notaio depositario.