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Le partecipazioni sociali dopo la morte del testatore

Può accadere che un socio di una società o di persone o di capitali voglia decidere le sorti della propria partecipazione sociale per il tempo in cui avrà cessato di vivere. L’unico strumento per poter disporre del proprio patrimonio, quindi, delle proprie partecipazioni sociali, è il testamento, che è un atto personalissimo, unilaterale che il testatore può revocare in qualsiasi momento.

Dinanzi al notaio è possibile esporre la propria situazione all’interno della compagine sociale, affinché possa offrire la migliore soluzione per garantire la continuità del rapporto sociale, qualora la legge non lo vieti o la liquidazione della partecipazione sociale.

La trasmissibilità delle partecipazioni sociali si presenta in modo diverso a seconda se si tratti di una società di persone o di una società di capitali.

Nelle società di persone si predilige la persona del socio, mentre nelle società di capitali si prediligono i capitali investiti.

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Le società di persone

Nelle società di persone, se non è diversamente previsto nel contratto sociale, alla morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la sua quota, salvo che preferiscano in via alternativa sciogliere la società, o continuarla con gli eredi se questi vi acconsentano.

Questa norma prevista dal Codice Civile all’art 2284 si applica alla società in nome collettivo, e al socio accomandatario di società in accomandita semplice. Il socio accomandatario, a differenza dell’accomandante, infatti, risponde delle obbligazioni sociali con tutto il suo patrimonio e non nei limiti della partecipazione societaria.

Pertanto, è possibile trarre la conclusione che il testatore non può liberamente disporre della quota delle società di persone non essendo liberamente trasmissibile. Gli eredi quindi avranno diritto alla morte del testatore a una somma di denaro, quale liquidazione della quota.

Come sopra accennato, invece, la quota del socio accomandante è liberamente trasmissibile ciò trova conferma nel Codice Civile all’art. 2322.

Le società di capitali

Le partecipazioni sociali nelle società di capitali sono liberamente trasmissibili. Il testatore dunque può inserire nel proprio testamento una disposizione avente ad oggetto le stesse.

È necessario porre una differenza tra le varie tipologie di società di capitali.

Le partecipazioni sociali nelle società per azioni

Quanto alle società per azioni ove siano previste nello statuto sociale delle clausole che limitino la circolazione, se il trasferimento non viene concretamente impedito il successore acquista la partecipazione sociale (si pensi alla presenza di una clausola che prevede che in caso di trasferimento della partecipazione sociale, il subingresso del nuovo socio deve essere sottoposto al gradimento dell’organo amministrativo).

Se, invece, la clausola presente nello statuto impedisce l’acquisto della partecipazione societaria, cambia l’oggetto della successione che, quindi, sarà costituito da una somma di denaro a titolo di liquidazione. Nel caso in cui sia previsto il divieto di trasferimento delle azioni, la società liquiderà le azioni agli eredi.

Le partecipazioni sociali nelle società a responsabilità limitata

Anche le partecipazioni sociali delle società a responsabilità limitata sono liberamente trasmissibili. Valgono gli stessi principi sopra esposti in tema di società per azioni nel caso in cui vi siano nello statuto sociale delle clausole che limitino la circolazione delle quote societarie.

Nelle società a responsabilità limitata semplificata sono sorti dei dubbi interpretativi in virtù dello statuto che viene imposto che non può essere oggetto di modifica. Tuttavia, nonostante ci siano stati accesi dibattiti si ritiene che anche queste ultime siano liberamente trasmissibili.

Potrebbe accadere che nell’atto costitutivo sia prevista la possibilità di emettere dei diritti particolari inerenti agli utili o ai diritti amministrativi (si pensi all’attribuzione di un socio di un diritto particolare avente ad oggetto un diritto più che proporzionale nella partecipazione agli utili o a un diritto alla nomina di un amministratore).

I diritti particolari sono strettamente legati alla persona del socio e non hanno lo stesso regime di circolazione delle quote sociali. Infatti, in caso di morte del socio solitamente il diritto particolare si estingue in quanto collegato proprio alla persona del socio defunto.

Le partecipazioni sociali nelle società cooperative

Per le società cooperative è prevista proprio una specifica disciplina, la quale prevede che in caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, in quanto una società cooperativa può assumere sia la forma di società a responsabilità limitata, sia la forma di società per azioni. Tuttavia, è concessa la possibilità di poter prevedere nell’atto costitutivo una clausola che stabilisca che gli eredi che hanno i requisiti previsti per l’ammissione alla società, subentrino nella partecipazione sociale del socio defunto. In caso di pluralità di eredi verrà nominato un rappresentante comune.

Quindi, in assenza di previsione inserite nello statuto, il testatore potrà prevedere solo la liquidazione della quota in favore di un beneficiario da lui designato.

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Le partecipazioni sociali nelle società consortili

Le società consortili come le sopra citate società cooperative possono assumere la forma di società per azioni o la forma di società a responsabilità limitata. Pertanto, seguiranno le norme e la disciplina del modello societario prescelto.

I consorzi e la loro trasmissibilità

La partecipazione al consorzio è particolarmente discussa in relazione al suo inquadramento. La quota del consorziato non può essere oggetto di autonomo contratto di cessione separatamente dall’azienda. Infatti, nel caso in cui si trasferisca l’azienda, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Per questo dal punto di vista della possibilità di trasmettere per testamento, si parla di posizione contrattuale all’interno del consorzio e non di partecipazione sociale, al pari delle società di capitali o alle stesse società consortili. Il testatore potrebbe disporre della propria azienda mediante testamento e far sì che anche il rapporto contrattuale di consorzio possa proseguire con il beneficiario del testamento.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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