Costituire associazione per testamento dl notaio

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Cos’è un associazione?

L’associazione è un ente che viene costituito da parte di più persone, ovvero più membri, con l’obiettivo di perseguire un interesse comune espressamente identificato.

Nel linguaggio più tecnico si parla di “persona giuridica”, ovvero di un organismo indipendente e autonomo, rispetto ai singoli membri che lo compongono, la caratteristica dell’associazione è l’assenza di scopo di lucro, ed essa presenta una struttura aperta alla successiva adesione di altri soggetti, anche in un momento successivo alla sua originaria costituzione.

Vediamo come costituire un’associazione usando lo strumento testamentario, e se si può trasmettere la posizione di associato.

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Differenza rispetto alla fondazione

La fondazione è un ente che persegue interesse similare, ovvero uno scopo altruistico, caratterizzato dall’assenza di lucro soggettivo.

Ciò che differenzia la fondazione, rispetto all’associazione, è che, nell’associazione ciò che rileva è la posizione soggettiva dei singoli componenti, mentre nell’ambito della fondazione, l’aspetto più rilevante è quello del perseguimento dello scopo. Quindi, mentre nell’associazione la componente centrale è soggettiva, nella fondazione è, invece, oggettiva.

Associazione riconosciuta e non riconosciuta

Mentre non è ammessa, normalmente, la possibilità di una fondazione, che sia priva di riconoscimento, l’associazione può essere sia riconosciuta, che non riconosciuta: il riferimento riguarda il riconoscimento giuridico, nell’ambito dell’ordinamento.

L’associazione riconosciuta, è quell’associazione che ha chiesto espressamente il riconoscimento e lo ha ottenuto. L’associazione, mediante il riconoscimento, assume la personalità giuridica, caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che, delle obbligazioni, risponde solo l’associazione, e relativamente ai contributi economici versati dai singoli associati, e non gli associati stessi, in modo illimitato. Questa responsabilità patrimoniale è molto simile a quella delle società di capitali. Se si vuole costituire un’associazione riconosciuta sarà necessario l’intervento del notaio che dovrà redigere l’atto costitutivo mediante atto pubblico.

L’associazione non riconosciuta, invece, è priva di questa autonomia patrimoniale perfetta e, dunque, tutte le vicende dell’organizzazione, producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte. In questo caso le conseguenze sono molto simili a quelle che riguardano le società di persone.

associazione nel testamento dal notaio

Lasciare la posizione di associato

Può capitare che, in sede di redazione della scheda testamentaria, emerga il fatto che il testatore è membro di un’associazione, e magari, egli potrebbe voler trasmettere il suo status di associato, ad un determinato beneficiario.

Tuttavia, a differenza di quanto accade per la fondazione, la posizione lo status di associato non è, di regola, trasmissibile per testamento.

Il motivo si ritrova nello stesso Codice Civile , che disciplina espressamente che la qualità di associato non è trasmissibile. Tuttavia, va precisato che non si tratta di una regola generale, perché l’atto costitutivo dell’associazione può prevedere diversamente.

Il notaio, in sede di redazione del testamento, potrà fornire i giusti consigli e verificare concretamente se, nel caso di specie, la posizione di membro di quella determinata associazione, possa essere oggetto del testamento.

Costituire associazione per testamento

Dopo aver constatato che, eccetto disposizione contraria nell’atto costitutivo, lo status di associato che riveste una persona, non potrebbe essere oggetto di disposizione all’interno del testamento, è bene soffermarsi se sia possibile la costituzione di un’associazione, direttamente per testamento. Il Codice Civile ammette espressamente questa possibilità, con riferimento alla fondazione, non parlando però anche dall’associazione. Questo silenzio non è dovuto ad una svista, ma è dovuto al fatto che non si riterrebbe possibile la costituzione diretta di un’associazione per il testamento, cioè una disposizione con cui il testatore faccia nascere direttamente, nel suo testamento un’associazione che non è attualmente esistente. La ragione è da rinvenirsi nel fatto che l’atto costitutivo di associazione a natura contrattuale, e non unilaterale.

Costituzione indiretta

Il fatto che non sia possibile una costituzione diretta per testamento, non significa che il testatore, nell’ambito della libertà testamentaria, non possa comunque fare in modo che alla sua morte venga costituita una associazione avente determinati requisiti, e che persegue uno scopo da lui preventivamente individuato.

Il modo per consentire una disposizione di questo tipo, è quella di inserire, nel testamento, la costituzione dell’associazione in via indiretta. Ciò significa che il testatore possa far emergere la volontà che venga costituita una determinata associazione, indicandone alcuni aspetti principali. Una volta apertasi la successione, la persona onerata della costituzione, dovrà porre in essere tutto quanto necessario per la costituzione, al fine dell’esatto adempimento della volontà del defunto.

Riconoscimento successivo

Oltre che disciplinare la costituzione dell’associazione, è possibile che il testatore richieda l’obbligo di attivarsi, affinché, successivamente alla costituzione stessa, si faccia in modo che detta associazione, ottenga il riconoscimento. Si è, infatti, visto che l’associazione, qualora sia riconosciuta, può godere della personalità giuridica e di un’autonomia patrimoniale, a differenza di quanto accade per l’associazione non riconosciuta. Il testatore potrebbe, inoltre subordinare la costituzione dell’associazione, al fatto che la stessa ottenga, o meno, il riconoscimento. Sarebbe, poi, opportuno, in questo caso, prevedere un termine, entro il quale detto riconoscimento debba essere ottenuto.

Costituire fondazione

Le regole fin qui menzionate non valgono per la fondazione, poiché la legge consente espressamente la costituzione della fondazione, per testamento.

Questo significa che è ammessa la costituzione sia in via diretta, nella quale, quindi, è il testamento stesso a fungere da atto costitutivo, e sia in via indiretta, come nel caso dell’associazione. Le modalità di attuazione, potrebbero essere varie. La prima potrebbe essere quella di istituire erede direttamente la costituenda fondazione, determinandone preventivamente lo scopo e di beni da vincolare allo stesso.

O, ancora, si potrebbe obbligare, nel testamento, una determinata persona alla successiva costituzione della fondazione. Questa persona potrebbe essere un beneficiario di qualche altra disposizione, oppure un esecutore testamentario, appositamente nominato.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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