Acquisto nullo di un terreno: come risolvere dal notaio

Acquisto di un terreno: adempimenti dal notaio

Acquisto nullo di un terreno: come risolvere dal notaioPrima di stipulare un trasferimento di un terreno, sono necessari degli adempimenti che il notaio effettuerà. Uno di questi è quello di verificare il titolo di acquisto del bene immobile, (sia terreno che fabbricato) che si intende trasferire. Dalle indagini e dalle visure ad opera del notaio, può capitare che ci si imbatta in un atto pubblico redatto precedentemente da un altro operatore giuridico, quale è il notaio, in cui manchino degli elementi essenziali per poter considerare valido l’atto di trasferimento.

Nel caso dei trasferimenti dei terreni, è necessario che sia prevista l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica ed una particolare dichiarazione proveniente dalla parte che trasferisce, definita dichiarazione di vigenza, che attesti che dalla data di rilascio del CDU non siano intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.

Nel caso in cui manchi uno di questi elementi l’atto è da considerarsi nullo e bisognerà prima procedere alla conferma dell’atto viziato e poi provvedere al trasferimento del terreno.

Che cos’è il certificato di destinazione urbanistica: brevi cenni

Il certificato di destinazione urbanistica è un documento richiesto in caso di trasferimento, quando l’area è superiore a 5.000 metri quadrati e non costituisce pertinenza di un fabbricato. Con questo certificato ciò che viene attestata è la sua destinazione, in particolare se l’area sia edificabile, agricola, artigianale, industriale, residenziale o altro.  Lo scopo è quello di evitare che ci siano abusi e comportamenti scorretti da parte di chi compra un terreno con la volontà di utilizzarlo per altri scopi non contemplati.

La richiesta di certificato di destinazione urbanistica può essere fatta sia dal compratore che dal venditore di un immobile, così come dal notaio o da un tecnico, delegato dal proprietario o da unno dei comproprietari.

Assenza del certificato di destinazione urbanistica e della dichiarazione di vigenza

In caso di mancata allegazione all’atto notarile del certificato di destinazione urbanistica e di dichiarazione di vigenza, il notaio non potrà stipulare l’atto di ritrasferimento del terreno.

Tuttavia, il legislatore al fine di agevolare i trasferimenti ha disciplinato due casi specifici.

Nel primo caso, può accadere che la parte trasferente non abbia ancora ricevuto il certificato di destinazione urbanistica dal Comune in cui si trova, ma abbia effettuato la domanda per il rilascio.

In questo caso, per evitare di bloccare la commercializzazione dei terreni, la legge consente di stipulare ugualmente l’atto: il notaio richiederà alla parte all’alienante la domanda proposta al Comune al fine dell’ottenimento del documento e provvederà a menzionarla ed allegarla all’atto.

Nel secondo caso, invece, può accadere che il titolo di provenienza, ossia l’atto con cui il venditore ha acquistato il terreno, sia mancante del certificato di destinazione urbanistica. Come sancito dalla legge in particolare dall’art. 30 del D.P.R. 380/2001 l’atto dovrebbe essere nullo.

La nullità è prevista sia se manca l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica, sia nel caso in cui non vi sia la dichiarazione di vigenza.

Per dichiarazione di vigenza si intende la dichiarazione resa dalla parte alienante che abbia ad oggetto l’affermazione che dalla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica non vi sono state modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.

Come sanare la nullità: l’atto di conferma

Nei casi precedentemente esposti in cui l’atto è nullo per mancanza di allegazione all’atto del certificato di destinazione urbanistica o per la mancata dichiarazione di vigenza, ci si chiede se sia possibile ritrasferire il terreno. La soluzione è offerta dalla legge, in particolare all’art.30 co 4 bis del DPR 380/2001, che consente di confermare l’atto, eleminando la nullità dell’atto precedentemente stipulato.

L’atto di conferma può essere contenuto sia in un autonomo e apposito atto pubblico dinanzi al notaio, indipendentemente da qualsiasi atto di trasferimento del terreno, sia in sede di successivo atto di rivendita dello stesso. Prima di stipulare il successivo trasferimento il notaio provvederà a confermare l’atto.

In caso di nullità per mancanza del certificato di destinazione urbanistica, l’atto di conferma avverrà con l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica cosiddetto <<storico>> che non fu previsto nel contratto da confermare.

Mentre, in caso di nullità per mancata dichiarazione di vigenza, non vi è alcuna differenza che la dichiarazione provenga dall’una o dall’altra parte contrattuale, e ciò nel presupposto che il contenuto della dichiarazione esprime il fatto notorio della mancata modificazione degli strumenti urbanistici dal rilascio del certificato alla sua utilizzazione in atto.

È sempre possibile confermare l’atto?

Tuttavia, non sempre è possibile sanare la nullità, ma è necessario che ricorrano determinate condizioni che vanno dichiarate al notaio e il notaio ne farà menzione nell’atto.

Tra queste è necessario che non vi sia una sentenza passata in giudicato che abbia dichiarato la nullità dell’atto. La parte alienante quindi dovrà rendere edotta la parte che sino al momento della stipula non ci sono state contestazioni sull’atto avente ad oggetto il terreno e che non sia iniziato alcun giudizio che si sia concluso con una sentenza definitiva di nullità.

Si ritiene che il riferimento alla sentenza “divenuta definitiva”, alluda alla sentenza non più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione e, dunque, alla sentenza passata in giudicato. Il passaggio in giudicato si ha quando sono decorsi trenta giorni dalla notifica della sentenza, oppure, se questa non è stata notificata, decorso un anno dalla sua pubblicazione, cioè dal suo deposito presso la cancelleria.

Inoltre, la parte che trasferisce deve essere consapevole del vizio del proprio titolo di provenienza e deve espressamente dichiarare la sua volontà di confermarlo. Infatti, non sarà possibile rivendere il terreno desumendo una volontà implicita di voler confermare l’atto nullo stipulato, al fine di poter ritrasferire il terreno.

Per tali ragioni, il notaio provvederà a menzionare in atto tutte le circostanze sopra esposte al fine di rendere regolare e valido il nuovo atto di acquisto e blindare l’eventuale incertezza dovuta all’atto in precedenza stipulato.

A fronte della improduttività originaria di effetti da parte dell’atto nullo, quegli stessi effetti decorreranno invece sin dall’origine una volta stipulato l’atto di sanatoria.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio