Cosa rilascia il notaio dopo il rogito: copie, ricevute e tempi
- Cosa rilascia il notaio dopo il rogito
- I tempi di consegna della copia
- Cosa fare dopo aver ricevuto la copia
- Se la copia si perde
- Domande frequenti su cosa rilascia il notaio dopo il rogito
Dopo il rogito il notaio consegna, di norma entro due o tre settimane, la copia autentica dell’atto con gli estremi di registrazione e di trascrizione: è il documento che prova la proprietà e che un giorno servirà come atto di provenienza per rivendere. Insieme arrivano la nota di trascrizione, la ricevuta delle imposte versate allo Stato e la fattura dello studio; alla banca, se c’è un mutuo, va la copia esecutiva dell’atto di mutuo e la relazione definitiva con l’ipoteca iscritta. L’originale non lo riceve nessuno: resta per legge nella raccolta del notaio, poi nell’Archivio notarile, e se ne possono chiedere copie per sempre. Cosa comprende il servizio, e a che prezzo, lo dice il preventivo dello studio.
Cosa rilascia il notaio dopo il rogito
Dopo la stipula del rogito le parti tornano a casa senza l’atto: l’originale resta al notaio, che ha l’obbligo di conservarlo nella propria raccolta e di curare gli adempimenti successivi, cioè la registrazione all’Agenzia delle Entrate, la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale. Solo dopo aver completato questi adempimenti il notaio rilascia alle parti la copia dell’atto, che riporta gli estremi della registrazione e della trascrizione.
La copia che viene rilasciata è una copia autentica, cioè una copia conforme all’originale certificata dal notaio, che ha lo stesso valore probatorio dell’originale. È il documento da conservare con cura, perché sarà richiesto in ogni occasione in cui occorra dimostrare la proprietà dell’immobile: una futura vendita, una donazione, la richiesta di un mutuo, una pratica edilizia, la successione.
I documenti, uno per uno
| Documento | Quando arriva | A cosa serve |
|---|---|---|
| Copia autentica del rogito | dopo registrazione e trascrizione, di norma due o tre settimane | prova della proprietà; sarà l’atto di provenienza quando si rivende |
| Nota di trascrizione | con la copia | dimostra che l’acquisto è opponibile a tutti; la chiedono banche e tecnici |
| Ricevuta delle imposte versate | con la copia | prova di quanto pagato allo Stato; serve per il credito d’imposta se si rivende e ricompra |
| Fattura dello studio | al rogito o subito dopo | distingue onorario, imposte e spese; l’onorario del mutuo è detraibile al 19% |
| Copia esecutiva dell’atto di mutuo | alla banca, nelle settimane successive | consente alla banca di agire in caso di mancato pagamento; il mutuatario riceve una copia semplice |
| Relazione notarile definitiva | alla banca, pochi giorni dopo il rogito | attesta l’ipoteca iscritta e la trascrizione; spesso condiziona l’erogazione |

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I tempi di consegna della copia
La registrazione dell’atto e la trascrizione avvengono per via telematica entro trenta giorni dalla stipula, ma nella pratica il notaio provvede nei giorni immediatamente successivi al rogito, perché la trascrizione tempestiva tutela l’acquirente contro eventuali ipoteche o pignoramenti iscritti contro il venditore dopo la firma. La copia autentica con gli estremi viene quindi consegnata di norma entro due o tre settimane. Se le parti hanno bisogno di una copia prima, ad esempio per la banca o per un’altra pratica urgente, possono chiedere al notaio una copia provvisoria priva degli estremi di trascrizione.

Cosa fare dopo aver ricevuto la copia
Con la copia in mano restano alcuni adempimenti a carico delle parti. Chi compra volta le utenze e comunica all’amministratore di condominio il passaggio di proprietà, se non lo ha già fatto il venditore; presenta la dichiarazione IMU al Comune se l’immobile non è abitazione principale e, se ha chiesto le agevolazioni prima casa, trasferisce la residenza entro diciotto mesi. Chi vende conserva la propria copia per eventuali contestazioni e per la dichiarazione dei redditi, se la vendita ha prodotto una plusvalenza tassabile. L’elenco completo è nella pagina su cosa fare dopo il rogito notarile.
Se la copia si perde
La copia autentica può essere richiesta in qualsiasi momento al notaio che ha ricevuto l’atto, che la rilascia a chi ne ha diritto dietro pagamento dei diritti di copia. Se il notaio ha cessato l’attività, l’originale è conservato presso l’Archivio notarile distrettuale, al quale ci si può rivolgere per ottenere una copia. Come si richiede è spiegato nella pagina su come chiedere copia di un atto dal notaio.
Domande frequenti su cosa rilascia il notaio dopo il rogito
Sono passate quattro settimane e non ho ancora la copia: è normale?
Può capitare, soprattutto in e a dicembre o se la Conservatoria è in ritardo con le annotazioni. Conviene chiedere allo studio se registrazione e trascrizione sono state eseguite: quelle sono le formalità che contano, e di norma sono fatte entro pochi giorni. La copia arriva dopo.
Ricevo l’originale dell’atto?
No, mai: l’originale resta per legge nella raccolta del notaio e poi nell’Archivio notarile. Le parti ricevono una copia autentica, che ha lo stesso valore dell’originale, e possono chiederne altre in qualsiasi momento.
Quali documenti servono per la detrazione delle spese notarili?
La fattura dello studio, che deve distinguere l’onorario dell’atto di mutuo da quello della compravendita, e la prova del pagamento tracciato. Si detrae al 19% l’onorario del mutuo con l’imposta sostitutiva e le spese di ipoteca, fino a 4.000 euro l’anno insieme agli interessi; l’onorario del rogito e le imposte di acquisto no.
Cosa riceve la banca dopo il rogito con mutuo?
La relazione notarile definitiva, con gli estremi dell’ipoteca iscritta e della trascrizione, e la copia esecutiva dell’atto di mutuo. Alcune banche erogano la somma solo dopo il consolidamento dell’ipoteca, dieci giorni dall’iscrizione, e in quel caso al rogito il prezzo viene pagato con un deposito dal notaio o con un’erogazione differita concordata con il venditore.
Il venditore riceve la stessa copia dell’acquirente?
Sì, se la chiede: ha diritto a una copia dell’atto, di solito compresa nell’onorario pagato dall’acquirente. Gli serve per dimostrare di aver venduto, per la dichiarazione dei redditi e per l’eventuale plusvalenza.

