Posso stipulare un contratto che avrà effetti successivamente a favore di un’altra persona?
- Contratto per se’ o per persona da nominare: di cosa si tratta?
- Natura giuridica
- Dichiarazione di nomina
- Effetti
- Forma e pubblicita’
- Preliminare dal notaio
CONTRATTO PER SE’ O PER PERSONA DA NOMINARE: DI COSA SI TRATTA?
Il contratto per sé o per persona da nominare si ha quando una parte si riserva di indicare successivamente alla controparte la persona che deve acquistare i diritti o assumere gli obblighi nascenti dal contratto. Nel nostro Codice Civile è regolato agli articoli dal 1401 al 1405.
Il caso più frequente è il caso in cui il genitore intende acquistare un bene immobile da intestare poi al figlio.
Nel contratto preliminare indica “contratto per sé o per persona da nominare” e al definitivo viene indicato il nome del figlio. Tale contratto, in passato, era utilizzato per le aste pubbliche al fine di evitare di rendere noto il nome del contraente; successivamente, questa figura si è diffusa su larga scala in quanto permette di stipulare un affare riservandosi successivamente la possibilità di indicare il soggetto su cui tale contratto avrà effetti.
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NATURA GIURIDICA
Il contratto per sé o per persona da nominare viene inquadrato nei contratti a formazione progressiva perché il contratto si forma attraverso più fasi che sono tutte funzionalmente predisposte alla conclusione del contratto definitivo.
La teoria preferibile inquadra tale contratto nella rappresentanza eventuale in incertam personam, in quanto il contraente che si è riservato la facoltà di nomina assume la veste di rappresentante della persona da indicare.
DICHIARAZIONE DI NOMINA
La dichiarazione di nomina è una clausola con la quale una delle parti si riserva la possibilità di indicare il soggetto su cui il contratto avrà effetti.
La clausola “per sé o per persona da nominare” deve necessariamente essere contestuale al contratto e deve essere fissato un termine entro il quale deve essere effettuata tale dichiarazione di nomina. Lo stipulante ha l’onere di fare una valida dichiarazione di nomina, altrimenti resterà vincolato al negozio.
Nel caso in cui non sia fissato un termine la comunicazione della dichiarazione di nomina deve essere molto veloce ossia entro tre soli giorni, come indicato dall’articolo 1402 del Codice Civile . La previsione di un termine così breve è stata introdotta al fine di evitare frodi fiscali.
Attualmente la possibilità di pagare una sola imposta avviene solamente nel caso in cui la nomina avvenga entro tre giorni, in quanto se si utilizza un termine superiore si considera, invece, un doppio trasferimento.
Per questo motivo si trova spesso la clausola "per sé o per persona da nominare” nei contratti preliminari che scontano l’imposta fissa di trasferimento con la conseguenza che, se la nomina avviene dopo tre giorni (come avviene in quasi tutti i casi, di solito anche dopo mesi) si pagano due imposte ma fisse e non proporzionali al valore del contratto come nel caso di compravendita definitiva.
La dichiarazione ha effetto solo se è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se esiste una procura della stessa anteriore al contratto.
La dichiarazione di nomina può anche mancare e, in tal caso, il contratto produrrà i suoi effetti ugualmente ma tra i contraenti originari.
EFFETTI
Il contratto per persona da nominare è valido fin da subito tra i contraenti.
L’immediata efficacia tra lo stipulante ed il promittente iniziali esprime uno dei principi cardine del nostro ordinamento: la certezza dei rapporti giuridici.
Per questo motivo si inserisce nella clausola del contratto “per sé” oltre che per persona da nominare.
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona che è stata nominata, ed ha accettato, acquista i diritti e assume tutti gli obblighi derivanti dal contratto con effetto retroattivo ossia dal momento in cui questo è stato stipulato tra i contraenti originari.
FORMA E PUBBLICITA’
La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata devono rivestire la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto. La trascrizione del contratto avviene immediatamente e la riserva di nomina deve essere annotata a margine della trascrizione del contratto in cui essa è contenuta. La successiva dichiarazione di nomina, nel definitivo, dovrà essere annotata a margine della trascrizione dell’atto ai fini della conoscenza ai terzi.
PRELIMINARE DAL NOTAIO
Dal notaio è possibile stipulare un preliminare e trascriverlo inserendo la clausola di riserva di nomina.
La nomina del soggetto avverrà successivamente ossia al momento del contratto definitivo con effetti retroattivi per la parte che ha accettato la nomina.
Per lo stipulante è utile perché può avere del tempo per indicare il soggetto su cui il contratto avrà effetti ma senza farsi scappare l’affare e, una volta nominato l’effettivo contraente, ritenersi completamente liberato da ogni vincolo.
Inoltre può essere interesse del contraente definitivo rimanere nell’anonimato nella fase pre contrattuale non rivelando la sua identità.